CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 13061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto; letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'annullamento )2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Ancona, che aveva rigettato l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza censurando il provvedimento per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Premesso che il ricorrente è sottoposto dal 16 agosto 2022 alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto imputato di aver detenuto circa 26 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la difesa ha evidenziato che il processo è stato definito in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza di condanna emessa dal Tribunale il 20 settembre 2022. 2.1. La difesa, avendo evidenziato il tempo trascorso in vinculis, l'avvenuta definizione del processo nelle forme del rito abbreviato e una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 45061/22) in cui si afferma che il limite massimo entro il quale è stata riconosciuta la lieve entità del fatto risulta essere di 150 grammi per la cocaina, così ritenendo assai plausibile la riqualificazione del fatto in appello ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U. Stup., deduce che il tribunale ha reso una motivazione viziata affermando l'assenza di elementi di novità. 2.2. Il tribunale ha ritenuto che la possibilità di riqualificazione giuridica del reato fosse fatto neutro e che l'assenza di elementi di novità rendesse ultronea la disamina circa l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nonché la valutazione di adeguatezza della misura applicata ma, si assume, il decorso del tempo avrebbe imposto un rigoroso obbligo di motivazione in ordine all'attualità e all'intensità delle esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre preliminarmente delimitare l'ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale. 2.1. Il Tribunale di Ancona ha, infatti, ritenuto che in sede di appello il giudice non sia tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo dell'ordinanza impugnata in ordine a nuovi fatti allegati dalla difesa, in quanto idonei o meno a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio ovvero a escludere la sussistenza di esigenze cautelari. 2.2. La pronuncia risulta corretta. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine all'allegazione difensiva di nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863). 3. In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale, oltre ad aver sottolineato che il quadro indiziario già riscontrato in sede di riesame aveva trovato conferma nella sentenza di condanna dell'imputato alla pena di quattro anni di reclusione, ha ritenuto non esservi spazio in quella sede per una valutazione prognostica relativa all'esito del giudizio di cognizione in fase di appello, così specificamente replicando alla doglianza fondata su un recente approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità inerente ai presupposti legittimanti la sussunzione del fatto nell'alveo dell'art.73, comma 5, T.U. Stup. 3.1. Il Tribunale ha, quindi, motivato la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento dedotto in quella sede (in particolare il decorso del tempo dall'esecuzione della misura) avesse il carattere della novità LI idonea a far ritenere attenuate le esigenze cautelari. Il mero decorso del tempo è 6 stato ritenuto legittimamente ininfluente attraverso pertinente rinvio a consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.6, n.45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, in motivazione; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). 3.2. Tale assunto si concilia, d'altro canto, con il rilievo per cui l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con l'attualità e concretezza delle condotte criminose. Il quadro cautelare è stato, dunque, dal Tribunale ritenuto immutato, perché non scalfito dalle indicazioni difensive addotte a sostegno dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. già rigettata e semmai consolidato dall'intervenuta condanna resa ai danni dell'odierno ricorrente, destinata a implementare le esigenze preventive sottese all'intervento contestato dalla difesa in considerazione dell'apprezzabile portato della pena allo stato irrogata. 3.3. Il ricorso, ribadendo pedissequamente e acriticamente le censure svolte con l'appello, soffre della medesima inconsistenza già riscontrata in relazione al gravame cautelare perché parimenti inidoneo a rassegnare validi elementi utili a mettere in crisi le valutazioni rese dai giudici della cautela in punto di perdurante sussistenza ed esclusiva adeguatezza della misura restrittiva di maggior rigore applicata al ricorrente. A tale fine risultano inconferenti, in generale, il riferimento al tempo trascorso dalla data di esecuzione delle condotte, valutazione di esclusiva pertinenza dell'originaria disamina resa al momento del riesame; e, in particolare, il riferimento al tempo decorso dalla esecuzione della misura, destinato a rimanere indifferente rispetto al quadro da cautelare se non supportato da altri elementi utili ad incidere sullo stesso. Aspetti, questi ultimi, che non possono rintracciarsi nel corretto contegno tenuto dal ricorrente in sede di esecuzione della restrizione cautelare o, ancora, nell'assenza di rilevanti pregresse condotte delittuose: il primo dato perché in sé dovuto; il secondo perché già vagliato in occasione della primigenia verifica cautelare e travolto dalle ben più pregnanti emergenze illecite legate alla res iudicanda che fa da substrato alla cautela in discussione. 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,