CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 38196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2021, la Corte di appello di Potenza confermava la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Matera, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di riciclaggio, commesso - secondo l'ipotesi accusatoria - con il trasferimento a mezzo bonifico in favore di una società con sede in Brasile della somma di 75.000 euro, prelevata dal proprio conto corrente acceso il giorno precedente, la cui provvista era stata costituita dal marito con il versamento di un assegno di 80.000 euro, provento di reati fiscali dallo stesso commessi quale legale rappresentante della D.A.G. s.r.I., contestati in altri due procedimenti penali. In accoglimento dell'appello del Procuratore generale, la Corte territoriale disponeva la confisca per equivalente delle somme o dei beni nella disponibilità dell'imputata fino alla concorrenza di 75.000 euro. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione a quattro distinti profili, indicati in altrettanti motivi, inerenti: - alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio, pur in assenza della contestazione della condotta di ostacolo alla individuazione della provenienza delittuosa della somma trasferita. I giudici di merito, "con un evidentissimo ultra petitum", hanno integrato il fatto ascritto all'imputata nel capo d'accusa che, così come ivi descritto, risultava privo di rilevanza penale; - alla ritenuta finalità di trasferire la somma al fine di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro, affermata con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, e alla stessa idoneità della condotta a costituire un ostacolo, considerato che il marito dell'imputata aveva versato l'assegno sulla stessa banca nella quale la Paolella aveva aperto il conto. La Corte territoriale ha ignorato la documentazione prodotta dalla difesa idonea a dimostrare che "l'operazione contestata era finalizzata all'ottenimento del permesso permanete in Brasile ed estranea a qualsiasi tipo di ipotesi criminosa"; - alla omessa riqualificazione nel meno grave delitto di ricettazione, caratterizzato dalla generica finalità di profitto, e non dalla specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro o del bene, nella fattispecie assente; - al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., poiché il delitto presupposto è costituito dall'appropriazione indebita delle somme relative all'evasione fiscale. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 2. In primo luogo è priva di fondamento la doglianza con la quale si è censurata la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in assenza della contestazione, nel capo d'accusa, della condotta di ostacolo alla individuazione della provenienza delittuosa della somma trasferita. Il fatto storico contestato alla ricorrente era descritto nel capo d'imputazione in modo puntuale e specifico; la circostanza che il trasferimento all'estero della somma ricevuta dal marito, ivi indicato, costituisse un ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro è stata oggetto di un doveroso accertamento da parte dei giudici di merito, che hanno ritenuto - correttamente, come si dirà - che l'operazione fosse idonea ad ostacolare detta provenienza, come richiesto dalla norma incriminatrice. Si è trattato di una valutazione di tipo giuridico, espressa sulla base di un fatto storico - lo si ribadisce - puntualmente contestato, che ha messo [OSCURATO:PERSONA] in grado di difendersi compiutamente dall'accusa, sostenendo anche l'assenza di detto elemento costitutivo, senza subire alcun pregiudizio, al pari di quando, in presenza di una chiara specificazione del fatto, nel capo d'imputazione non vi sia l'indicazione delle norme di legge violate (cfr., su questo ultimo aspetto, Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216430; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013, Nappello, Rv. 255772; Sez. 6, n. 45289 del 08/11/2011, Floridia, Rv. 250991). 3. Senza fondamento, poi, la ricorrente ha denunciato che la Corte territoriale avrebbe ignorato la documentazione prodotta dalla difesa, intesa a dimostrare la finalità del trasferimento di denaro in Brasile. La sentenza, infatti, ha osservato, con un rilievo ritenuto correttamente dirimente ("comunque" - pag. 8), che neppure la destinazione del denaro per ottenere un permesso permanente in Brasile avrebbe fatto venir meno la rilevanza penale della condotta tenuta dall'imputata, prestatasi a ricevere sul proprio conto corrente una ingente somma di provenienza delittuosa versatale dal marito e a trasferirla, il giorno seguente, all'estero, operazione idonea a ostacolare detta provenienza. La rilevanza penale della condotta non è esclusa dal fatto che il marito della ricorrente prelevò la somma versata alla moglie da un conto corrente acceso presso la medesima banca; l'efficacia dissimulatoria dell'azione rispetto all'origine delle somme non deve essere assoluta. Si evince, infatti, dal dato testuale della norma (là dove si parla di «ostacolare») e dall'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, cosicché neppure rileva che le operazioni realizzate fossero tracciabili, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314). Si consideri altresì che il medesimo principio è stato espresso anche in relazione al delitto di autoriciclaggio, per l'integrazione del quale è pure richiesto che l'operazione sia tale da «ostacolare concretamente» l'identificazione della provenienza delittuosa: si è affermato, in proposito, che il criterio da seguire è quello della «idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene; e ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974 nonché Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419). Il passaggio del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, intestato ad un terzo, costituisce una tipica modalità di ostacolo (v., ad es., Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249446), dovendosi altresì evidenziare che, pacificamente, nel caso di specie il passaggio fu doppio, essendo transitato il denaro dal conto corrente del marito a quello della ricorrente, che poi effettuò un bonifico in favore della società brasiliana. 4. La censura riguardante l'elemento soggettivo del reato - e con essa quella proposta con il terzo motivo di ricorso, inerente alla riqualificazione giuridica del fatto - è priva di fondamento in quanto sconta un errato inquadramento del dolo del reato come specifico, che - secondo la ricorrente - richiederebbe "la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita". Per contro, la formula «in modo da ostacolare», contenuta nel testo della disposizione incriminatrice, non può essere interpretata come indicatrice di specifiche finalità, per cui il dolo del delitto di riciclaggio è generico e l'elemento soggettivo deve ritenersi integrato dalla coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro o di altre utilità (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vingiguerra, Rv. 257982; Sez. 2, n. 35828 del 09/05/2012, Acciaio, Rv. 253890; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 249445 Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, dep. 2008, Gocini, Rv. 239843; Sez. 4, n. 6350 del 30/01/2007, Cazzella, Rv. 231053). La giurisprudenza di questa Corte è costante anche nel ritenere che nel delitto di riciclaggio sia configurabile il dolo eventuale, che sussiste quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito (v. Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, Antonicelli, dep. 2014, Rv. 259010: da ultimo cfr. Sez. 2, n. 10364 del 15/02/2022, Nemenciuc, non mass.). In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto provata la consapevolezza dell'illecita provenienza del denaro prima depositato sul conto corrente dell'imputata e poi dalla stessa trasferito in Brasile, rimarcando il fatto che [OSCURATO:PERSONA] condivideva anche la vita lavorativa del marito. 5. E' manifestamente infondato, infine il motivo inerente al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 648, terzo comma, cod. pen., in quanto i giudici di merito hanno ricordato che il marito della ricorrente è stato condannato per reati tributari, sanzionati con una pena superiore alla soglia prevista da tale norma, oltre che per appropriazione indebita.La difesa riconosce che egli ebbe l'intento di "appropriarsi delle somme rinvenienti dai reati fiscali", delitti che ovviamente erano sussistenti e precedenti rispetto all'altro meno grave, cosicché il denaro trasferito alla moglie era provento sia di evasione fiscale sia della successiva appropriazione: non è comprensibile come si possa obliterare la commissione dei primi e più gravi delitti tributari, anch'essi reati presupposto del delitto di riciclaggio. 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent