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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 36704/2021

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15538-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] -.MnFl" .-,-V-z.M1.)1 - iìitbm ta - avverso la sentenza n. 1257/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1257/06/2019, depositata il 21 novembre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Asti, accolto il ricorso della società semplice [OSCURATO:PERSONA] contro l'atto con il quale l'Amministrazione aveva revocato, in autotutela, l'attribuzione della ruralità ad un'unità immobiliare di proprietà della stessa contribuente, che ne aveva fatto richiesta con docfa.

La contribuente non si è costituita.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'avviso della trattazione del ricorso nell'adunanza odierna non risulta comunicato alla ricorrente, per cui il procedimento deve essere rinviato a nuovo ruolo.

P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] bEPOSITATA M CANIEUIVIA Ric. 2020 n. 15538 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -2- I L CANCELLIERE 0041, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15538-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] -.MnFl" .-,-V-z.M1.)1 - iìitbm ta - avverso la sentenza n. 1257/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1257/06/2019, depositata il 21 novembre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Asti, accolto il ricorso della società semplice [OSCURATO:PERSONA] contro l'atto con il quale l'Amministrazione aveva revocato, in autotutela, l'attribuzione della ruralità ad un'unità immobiliare di proprietà della stessa contribuente, che ne aveva fatto richiesta con docfa. La contribuente non si è costituita. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'avviso della trattazione del ricorso nell'adunanza odierna non risulta comunicato alla ricorrente, per cui il procedimento deve essere rinviato a nuovo ruolo. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] bEPOSITATA M CANIEUIVIA Ric. 2020 n. 15538 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- I L CANCELLIERE 0041, 2
Decreto Cassazione n. 36704/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris