Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 15557/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] a 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como del 5 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabi- lità.

In particolare, la difesa censura la decisione della Corte di appello per aver fondato il giudizio su elementi inutilizzabili, segnatamente: da un lato, i risultati dell'accertamento sul tasso alcolennico, eseguito in violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia; dall'altro, le deposizioni della polizia giudiziaria relative a dichiarazioni non verba- lizzate.

Ad avviso della difesa, inoltre, difetterebbero i presupposti per la configu- rabilità dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stante la mancanza di qualsivoglia valutazione in ordine all'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3-7), non scandito dalla necessaria analisi cri- tica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugna- zione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

2.1. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la mo- tivazione della Corte di appello, che ha dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, in particolare evidenziando come la testimo- nianza resa dal verbalizzante sull'attività di polizia svolta - senza che possa rite- nersi violato il divieto di testimonianza di cui all'art. 195 c.p.p.- unitamente alle risultanze del verbale di accertamento sottoscritto dallo stesso imputato, consen- tono di ritenere accertata l'osservanza degli obblighi imposti dall'art. 114 disp.att. cod. proc. pen., atteso che l'odierno ricorrente aveva ricevuto l'avviso de quo in presenza della madre, sopraggiunta sul luogo dell'incidente, la quale, alla presenza dell'operante, aveva poi indicato il nominativo del difensore di fiducia.

2.2. Anche la riconducibilità dell'incidente stradale allo stato di alterazione psicofisica dell'imputato (con tasso alcolemico pari a 1,74 g/l) risulta logicamente e adeguatamente motivata, alla luce delle modalità della condotta processual- mente accertate.

Ha rilevato la Corte territoriale che l'ebbrezza alcolica ha irrime- diabilmente compromesso la capacità di controllo del veicolo, determinandone la fuoriuscita dalla sede stradale e il successivo impatto contro un palo dell'illumina- zione, una recinzione e un albero, con conseguente responsabilità dell'imputato nella verificazione dell'evento come concretamente manifestatosi.

Questa Corte di legittimità ha, del resto, più volte ribadito che, in tema di guida in stato di eb- brezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame non è necessario ac- certare un nesso eziologico tra la condotta dell'agente e l'incidente, essendo suf- ficiente il mero collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione del conducente, la cui ridotta capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, sia direttamente correlata alla situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Rv. 271557 - 01).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in data 8 aprile 2025 - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] a 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como del 5 aprile 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabi- lità. In particolare, la difesa censura la decisione della Corte di appello per aver fondato il giudizio su elementi inutilizzabili, segnatamente: da un lato, i risultati dell'accertamento sul tasso alcolennico, eseguito in violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia; dall'altro, le deposizioni della polizia giudiziaria relative a dichiarazioni non verba- lizzate. Ad avviso della difesa, inoltre, difetterebbero i presupposti per la configu- rabilità dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stante la mancanza di qualsivoglia valutazione in ordine all'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3-7), non scandito dalla necessaria analisi cri- tica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugna- zione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 2.1. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la mo- tivazione della Corte di appello, che ha dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, in particolare evidenziando come la testimo- nianza resa dal verbalizzante sull'attività di polizia svolta - senza che possa rite- nersi violato il divieto di testimonianza di cui all'art. 195 c.p.p.- unitamente alle risultanze del verbale di accertamento sottoscritto dallo stesso imputato, consen- tono di ritenere accertata l'osservanza degli obblighi imposti dall'art. 114 disp.att. cod. proc. pen., atteso che l'odierno ricorrente aveva ricevuto l'avviso de quo in presenza della madre, sopraggiunta sul luogo dell'incidente, la quale, alla presenza dell'operante, aveva poi indicato il nominativo del difensore di fiducia. 2.2. Anche la riconducibilità dell'incidente stradale allo stato di alterazione psicofisica dell'imputato (con tasso alcolemico pari a 1,74 g/l) risulta logicamente e adeguatamente motivata, alla luce delle modalità della condotta processual- mente accertate. Ha rilevato la Corte territoriale che l'ebbrezza alcolica ha irrime- diabilmente compromesso la capacità di controllo del veicolo, determinandone la fuoriuscita dalla sede stradale e il successivo impatto contro un palo dell'illumina- zione, una recinzione e un albero, con conseguente responsabilità dell'imputato nella verificazione dell'evento come concretamente manifestatosi. Questa Corte di legittimità ha, del resto, più volte ribadito che, in tema di guida in stato di eb- brezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame non è necessario ac- certare un nesso eziologico tra la condotta dell'agente e l'incidente, essendo suf- ficiente il mero collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione del conducente, la cui ridotta capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente, sia direttamente correlata alla situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Rv. 271557 - 01). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 - [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15557/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris