CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 17870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 32297-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] CATANIA; - intimata - avverso la sentenza n. 2226/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 32297 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Rg 32297/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate + 1 Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che su impugnazione di avviso di presa in carico notificato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e avviso di accertamento ivi richiamato, ha respinto l'appello del contribuente. La CTR, accertata l'impugnabilità dell'atto e considerato ammissibile il ricorso, ha tuttavia verificato: a) che l'avviso di accertamento richiamato nell'atto impugnato venne spedito il 25.11.2015 e immesso in cassetta all'indirizzo del ricorrente, per assenza del destinatario, in data 30.11.2015; b) che venne inviata raccomandata informativa il 27.11.2015, immessa in cassetta in data 1.12.2015; c) che l'atto tributario è stato restituito al mittente per compiuta giacenza, per cui la notifica si è perfezionata il decimo giorno, il 10.12.2015. Il ricorso del contribuente è stato conseguentemente ritenuto tardivo, non essendo stato impugnato l'avviso di accertamento (richiamato nell'avviso di presa in carico oggetto di impugnazione) nei termini, con conseguente definitività. L'Agenzia si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.p.r. 600/73 art. 26 d.p.r. 633/72 art. 8 I. 890/1982, exciatt» 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR esaminata l'omessa valutazion ella notificazione dell'avviso di accertamento eseguito mediante il servizio postale, ex art. 8 I. 890/1982, essendo il ricorrente venuto a conoscenza dell'avviso di accertamento solo con la notifica dell'atto di presa in carico; ritiene pertanto irregolari le notifiche degli atti, in quanto non recapitati al ricorrente; né vi è prova certa della consegna delIe due ricevute di ritorno delle raccomandate. 2. Il motivo è infondato. 2.1.La questione che pone il ricorrente col primo motivo del ricorso riguarda la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, che è stata effettuata a mezzo posta, ex art. 14 della legge n. 890 del 1982, e per la quale il ricorrente erroneamente pretende una conoscenza effettiva, essendo ovviamente sufficiente la conoscenza legale. 2.2.AI riguardo Sez. Un., n. 10012 del 2021, hanno affermato il principio secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa». 2.3. Questa Corte ha poi statuito che: «In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art.1335 c.c. » (Cass. n. 8895 del 2022). 2.4.Sulla tematica della regolarità della notifica di atto tributario è stato di recente affermato, richiamando Cass. n. 25985 del 2014, che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario» (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016). 2.5.0rbene, nel caso di specie si verte chiaramente nell'ipotesi di "ricezione legale" della raccomandata informativa, risultando dall'avviso di ricevimento, prodotto in allegato al ricorso, che l'ufficiale postale ha consegnato detta raccomandata informativa all'indirizzo del ricorrente, ed essendo il destinatario risultato nuovamente assente al momento della consegna, ha correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo per poi restituire l'atto al mittente a seguito del decorso dei dieci giorni, senza che il predetto destinatario avesse provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio postale. Peraltro, è noto che la raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale (Cass. n. 19795 del 2017). In pratica, nel caso in esame la notifica ha raggiunto il suo scopo, avendo il destinatario ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo, nella propria cassetta postale, essendo egli risultato nuovamente assente, come in occasione dell'accesso eseguito dal postino per consegnare il plico contenente l'avviso di accertamento, e scelto di omettere il ritiro presso l'ufficio postale del plico, determinando così la compiuta giacenza (Cass. n. 265 del 2019; Cass.n. 31724 del 2019). In tali casi la raccomandata informativa si ritiene pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario, sicché opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 04/07/2014). Circostanza nella specie neppure dedotta. Alla luce dei superiori principi va respinta la tesi del ricorrente secondo cui la notifica della CAD si perfeziona solo ed esclusivamente con la consegna effettiva al destinatario della stessa che vi deve apporre la sua sottoscrizione. 3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.153 comma 2 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 294 c.p.c. e art. 60 dpr 600/73 ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR omesso di motivare e/o considerare la remissione in termini richiesta dal contribuente per dimostrare di essere incorso in decadenza per causa a lui non imputabile. 3.1.11 motivo è inàmmissibneYnon avendoWeR "omesso di motivare e/o considerare" la richiesta di rimessione in termini, ma avendo bensì rigettato implicitamente tale richiesta. Non ricorre infatti il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass. n. 2153/29020; n. 20718 del 13/08/2018). Ciò a parte la inammissibile proposizione del motivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., del quale non ricorrono i presupposti. 3.2.Va sul punto 2.2.«L'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e 4\ abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione da giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risuítanze probatorie». Nella fattispecie non ricorrono gli indicati indefettibili presupposti. 4.Conclusivamente va rigettato il primo motivo del ricorso; dichiarato inammissibile il secondo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ~Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r