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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42106/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 3ARMOUNI MOSTAFA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.3armouni Mostafa, [OSCURATO:PERSONA] e AbdIrani Jahr hanno presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 3.10.2019, in ordine ai reato di cui al capo A), previsto e punito dagli articoli 81 cpv 112 cod.pen. e 73 comma 1 e 6, oltre a singoli episodi di cessione di sostanza stupefacente.

1.1. In particolare l'imputazione di cui al capo A) è relativa all'attività illecita svolta in concorso anche con altri coimputati e in gruppo, con distinti ruoli, [OSCURATO:PERSONA] quale coordinatore e direttore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] svolgendo un ruolo subordinato di vedetta durante le cessioni, ruoli comunque fungibili volti a presidiare stabilmente la porzione di pineta di Levante di Viareggio, adiacente le scuole medie Jenco, e a gestire l'attività di spaccio di stupefacenti del tipo cocaina e hashish, a volte anche eroina, con un volume di affari illeciti mensile pari a circa 1 Kg di cocaina e circa 4 Kg di hashish, con un profitto di circa euro 3000,00/4000,00 al giorno. [OSCURATO:PERSONA] dal 2016

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deduce i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo A).

In particolare lamenta che le dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto all'interno della pineta di Levante di Viareggio, il 7.02.2018, sono prive di riscontri e pertanto inattendibili in quanto mosse dall'interesse volto ad alleggerire la sua posizione processuale; evidenzia che i Giudici di merito hanno omesso di valutare il tenore di vita dell'imputato, che era al limite dell'indigenza e non aveva una fissa dimora.

2.2. Violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla mancata derubricazione del reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 75 comma 5 DPR 309/90, considerato che l'imputato è stato riconosciuto responsabile della cessione di sostanze stupefacenti in sole 4 occasion,i descritte ai capi B2 B6 B7 B19.

3. [OSCURATO:PERSONA] e Abdirani 3arir, a mezzo del difensore di fiducia, deducono i seguenti motivi:

3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata configurazione delle condotte ascritte nell'ambito dell'art. 73 comma 5 Dpr 309/90 in quanto le cessioni hanno avuto sempre ad oggetto quantitativi minimi di stupefacente inferiori al grammo: si tratta di microspaccio, come risulta anche ì dalla perizia svolta sulle sostanze stupefacenti in sequestro e alla quantità di principio attivo rinvenuto nelle dosi; l'attività di spaccio era rudimentale non professionale.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione dell'art. 62 bis cod.pen. in quanto non è stato valorizzato il comportamento leale e collaborativo, sintomo di ravvedimento degli imputati che, nell'interrogatorio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno reso dichiarazioni etero e autoaccusatorie.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 81 cpv cod.pen. per l'eccessivo aumento di pena inflitto per la continuazione tra i reati.

4. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.137 dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi.

5. Il ricorsi sono è inammissibili in quanto manifestamente infondati e ripetitivi di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). 6.Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e al primo motivo del suo ricorso, va rilevato che la Corte di appello ha affrontato in maniera compiuta e argomentata, da fol 36, il tema della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese in data 6.06.2018 e in data 25.08.2018 del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività di cessione illecita posta in essere in accordo con gli imputati ricorrenti, dichiarazioni che risultano confortate dalle testimonianze rese dagli acquirenti ( [OSCURATO:PERSONA]..), in relazione sia all'identità degli imputati che ai quantitativi trattati ( fol 40).

7. I motivi di cui ai punti

2.2. e

3.1. possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono al medesimo profilo relativo alla configurabilità dell'attività illecita di spaccio nell'ambito dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90; si tratta di doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, a fol 43 e ss della sentenza impugnata, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato alla luce del materiale probatorio in atti i motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito logico e non censurabile, che le condotte degli imputati, valutate in modo non parcellizzato ma complessivo, corrispondono ad una attività di spaccio che non può essere qualificata come di lieve entità, in quanto vi era il controllo di una area di spaccio, corrispondente alla pineta di levante di Viareggio, venivano poste in essere ripetute e numerose cessioni, in qualsiasi ora della notte e del giorno, con una disponibilità quindi di' notevoli quantitativi pari a circa 250 gr di cocaina e un Kg di hashish la settimana ed un'attività di spaccio che non può certo dirsi sporadica e occasionale ( fol 48 e 49), ma basata su un'organizzazione con distinzione di ruoli, volta al controllo di una zona di territorio.

8. In tema poi di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.

III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298), evenienza che non sussiste nel caso di specie. 8.1.La Corte territoriale infatti ha ritenuto la pena irrogata adeguata ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e ha sottolineato che non sono emersi né sono state addotti dalla difesa elementi concreti che consentano di apprezzare un effettivo atteggiamento collaborativo di resipiscenza, mentre con riferimento all'aumento a titolo di continuazione ha argomentato che è giustificato dall'elevata gravità delle condotte ascritte ai vari capi ( fol 51). 9.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 3ARMOUNI MOSTAFA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.3armouni Mostafa, [OSCURATO:PERSONA] e AbdIrani Jahr hanno presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 3.10.2019, in ordine ai reato di cui al capo A), previsto e punito dagli articoli 81 cpv 112 cod.pen. e 73 comma 1 e 6, oltre a singoli episodi di cessione di sostanza stupefacente. 1.1. In particolare l'imputazione di cui al capo A) è relativa all'attività illecita svolta in concorso anche con altri coimputati e in gruppo, con distinti ruoli, [OSCURATO:PERSONA] quale coordinatore e direttore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] svolgendo un ruolo subordinato di vedetta durante le cessioni, ruoli comunque fungibili volti a presidiare stabilmente la porzione di pineta di Levante di Viareggio, adiacente le scuole medie Jenco, e a gestire l'attività di spaccio di stupefacenti del tipo cocaina e hashish, a volte anche eroina, con un volume di affari illeciti mensile pari a circa 1 Kg di cocaina e circa 4 Kg di hashish, con un profitto di circa euro 3000,00/4000,00 al giorno. [OSCURATO:PERSONA] dal 2016 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deduce i seguenti motivi: 2.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo A). In particolare lamenta che le dichiarazioni accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto all'interno della pineta di Levante di Viareggio, il 7.02.2018, sono prive di riscontri e pertanto inattendibili in quanto mosse dall'interesse volto ad alleggerire la sua posizione processuale; evidenzia che i Giudici di merito hanno omesso di valutare il tenore di vita dell'imputato, che era al limite dell'indigenza e non aveva una fissa dimora. 2.2. Violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla mancata derubricazione del reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 75 comma 5 DPR 309/90, considerato che l'imputato è stato riconosciuto responsabile della cessione di sostanze stupefacenti in sole 4 occasion,i descritte ai capi B2 B6 B7 B19. 3. [OSCURATO:PERSONA] e Abdirani 3arir, a mezzo del difensore di fiducia, deducono i seguenti motivi: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata configurazione delle condotte ascritte nell'ambito dell'art. 73 comma 5 Dpr 309/90 in quanto le cessioni hanno avuto sempre ad oggetto quantitativi minimi di stupefacente inferiori al grammo: si tratta di microspaccio, come risulta anche ì dalla perizia svolta sulle sostanze stupefacenti in sequestro e alla quantità di principio attivo rinvenuto nelle dosi; l'attività di spaccio era rudimentale non professionale. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione dell'art. 62 bis cod.pen. in quanto non è stato valorizzato il comportamento leale e collaborativo, sintomo di ravvedimento degli imputati che, nell'interrogatorio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno reso dichiarazioni etero e autoaccusatorie. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 81 cpv cod.pen. per l'eccessivo aumento di pena inflitto per la continuazione tra i reati. 4. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.137 dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi. 5. Il ricorsi sono è inammissibili in quanto manifestamente infondati e ripetitivi di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). 6.Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], e al primo motivo del suo ricorso, va rilevato che la Corte di appello ha affrontato in maniera compiuta e argomentata, da fol 36, il tema della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese in data 6.06.2018 e in data 25.08.2018 del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività di cessione illecita posta in essere in accordo con gli imputati ricorrenti, dichiarazioni che risultano confortate dalle testimonianze rese dagli acquirenti ( [OSCURATO:PERSONA]..), in relazione sia all'identità degli imputati che ai quantitativi trattati ( fol 40). 7. I motivi di cui ai punti 2.2. e 3.1. possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono al medesimo profilo relativo alla configurabilità dell'attività illecita di spaccio nell'ambito dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90; si tratta di doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, a fol 43 e ss della sentenza impugnata, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato alla luce del materiale probatorio in atti i motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito logico e non censurabile, che le condotte degli imputati, valutate in modo non parcellizzato ma complessivo, corrispondono ad una attività di spaccio che non può essere qualificata come di lieve entità, in quanto vi era il controllo di una area di spaccio, corrispondente alla pineta di levante di Viareggio, venivano poste in essere ripetute e numerose cessioni, in qualsiasi ora della notte e del giorno, con una disponibilità quindi di' notevoli quantitativi pari a circa 250 gr di cocaina e un Kg di hashish la settimana ed un'attività di spaccio che non può certo dirsi sporadica e occasionale ( fol 48 e 49), ma basata su un'organizzazione con distinzione di ruoli, volta al controllo di una zona di territorio. 8. In tema poi di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298), evenienza che non sussiste nel caso di specie. 8.1.La Corte territoriale infatti ha ritenuto la pena irrogata adeguata ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e ha sottolineato che non sono emersi né sono state addotti dalla difesa elementi concreti che consentano di apprezzare un effettivo atteggiamento collaborativo di resipiscenza, mentre con riferimento all'aumento a titolo di continuazione ha argomentato che è giustificato dall'elevata gravità delle condotte ascritte ai vari capi ( fol 51). 9.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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