CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di misure alternative alla detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva. Il rigetto era basato sull'attribuzione di rilevanza ai precedenti giudiziari a carico dell'istante e sulla mancanza di prova certa di attuale svolgimento di un'attività lavorativa lecita. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi diretti ad ottenere l'annullamento della citata ordinanza. 2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 133, secondo comma, cod. pen., 47, comma 2, 47-ter, comma 1-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e vizi di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza della pericolosità sociale dell'istante. Il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso in errore nel non aver considerato il cambiamento dello stile di vita dell'istante in epoca successiva ai fatti cui si riferiscono le pendenze giudiziarie a suo carico. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art.. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza della motivazione e violazione dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione di rilevanza delle pendenze giudiziarie a carico dell'istante al fine dell'intégrazione della sua pericolosità sociale ritenuta dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perché connessi, sono manifestamente infondati. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la decisione di rigetto dell'istanza sulla base di osservazioni pianamente indicate nell'ordinanza, pervenendo ad un giudizio che rappresenta ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l'inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione. L'analisi del testo rivela che il giudizio negativo è connesso a valutazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, espressioni del principio di gradualità nell'adozione • 7 5/'(1 delle misure alternative alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza ha spiegato sia che sono particolarmente preoccupanti le pendenze giudiziarie a carico dell'istante per spaccio di stupefacenti e per estorsione consumata e tentata, per fatti del 2016; sia che l'allegazione di una comunicazione relativa alla disponibilità del Comune di Terracina ad impiegare il condannato in lavori di pubblica utilità non retribuiti è estremamente generica, poiché non sono specificati il tipo di attività né gli orari quotidiani né ulteriori elementi; sia che l'allegazione dell'iscrizione alla competente Camera di Commercio di un'impresa artigiana intestata all'istante non offre prova certa di attuale svolgimento di un'attività lavorativa lecita da parte di costui. Il Tribunale di sorveglianza ha concluso che la pericolosità sociale dell'interessato è evidente, stante la particolare gravità delle pendenze, e che la prognosi in termini di ricaduta nelle condotte illecite è del tutto sfavorevole. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza ha rispettato il principio stabilito' dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). 1.3. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore giuridico e lo sviluppo argonnentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata è immune da vizi logici manifesti. Il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel Seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca