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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 14038/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marco PATARNELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo esame.

Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e seguenti del cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Fermo in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25 settembre 2020, respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Davide CESARINI avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Fermo il 5 agosto 2024 in relazione al procedimento penale per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis cod. pen., commesso in concorso con altri.

2. Avverso il suddetto provvedimento Davide CESARINI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione ex articolo 325 cod. proc. pen. svolgendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B) cod. proc. pen.

In particolare, deduce la violazione di legge in relazione all'articolo 322-ter cod. pen. (in quanto richiamato dall'art. 640-quater cod. pen.) lamentando la violazione dei principi di adeguatezza e proporzione in relazione al sequestro preventivo applicato nei confronti del ricorrente, senza osservare i principi giurisprudenziali per ultimo espressi dalla sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte nella decisione assunta in data 26 settembre 2024 che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul tema della misura della confisca per equivalente nel caso di concorso di persone nel reato, ha escluso l'applicazione del cosiddetto principio solidaristico nei confronti dei coautori dell'illecito.

Lamenta, inoltre, che dalle indagini preliminari sarebbe emerso che il concorrente nel reato, tale [OSCURATO:PERSONA], è stato identificato non solo come il principale ideatore e organizzatore dell'attività illecita di cui ai capi di imputazione provvisori, ma anche come il reale beneficiario di tutte le pratiche del cosiddetto "superbonus" edilizio oggetto delle diverse contestazioni.

Nella ricostruzione operata dal G.I.P. presso il Tribunale di Fermo il Cesarini non risulterebbe quale beneficiario degli introiti conseguenti alle condotte di reato a lui addebitate; inoltre, questi nulla avrebbe ricavato da tale possibile profitto se non nella misura di euro 8.000, come dallo stesso dichiarato in sede interrogatorio di garanzia e non contraddetto da elementi di indagine di segno contrario.

Ne risulterebbe, quindi, la violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Fermo in funzione di riesame che ha, di fatto, confermato il sequestro preventivo imposto sui beni del Cesarini, applicando indistintamente il principio solidaristico da ritenersi ormai superato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, tenuto conto che nel caso di specie vi sarebbero prove documentali che consentirebbero di individuare il profitto di ciascun concorrente e di far emergere che la maggior parte degli introiti siano confluiti esclusivamente nelle tasche di Perricciolo, ovvero al più della moglie, legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]", nonché di tale [OSCURATO:PERSONA] ACQUAVELLA, legale rappresentante della società "L'[OSCURATO:PERSONA]", entrambe società indicate dagli investigatori come coinvolte nelle pratiche edilizie finalizzate ad ottenere il superbonus fiscale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito espresse.

2. Si osserva che il Tribunale di Fermo ha respinto la richiesta di riesame avanzata dal Cesarini richiamando espressamente i principi affermati per ultimo dalla sentenza Sez.2, n.22073 del 17/03/2023, Rv.284740-01, secondo cui: «In tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che assumeva fosse pacifico che egli non avesse ricevuto alcun profitto del reato di cui all'art.640-bis cod. pen.)». -Fro 544t1 Come è noto il contrasto giurisprudenziale che il Tribunale fermano ha mostrato di ben conoscere, è stato risolto solo di recente dalla decisione delle Sezioni unite assunta in data 26 settembre 2024.

Pur non essendo stata depositata la motivazione, tuttavia è stata comunicata dalla Corte la cd. informazione provvisoria, secondo cui: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene.

La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale.

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito.

Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti.

Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.

I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti».

Risulta, perciò, di tutta evidenza che il massimo consesso della Suprema Corte ha deciso in senso opposto rispetto all'opzione ermeneutica seguita dal Tribunale di Fermo, escludendo ogni forma di solidarietà passiva, anche in relazione al provvedimento cautelare di sequestro finalizzato alla confisca, come è nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di seguire i principi affermati dalla decisione delle Sezioni unite del 26 settembre 2024, ragion per cui il provvedimento di sequestro impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Fermo per un nuovo giudizio, da svolgersi applicando i principi giuridici espressi da tale ultimo orientamento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo competente ai sensi dell'articolo 324, comma 5, cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marco PATARNELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per un nuovo esame. Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e seguenti del cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Fermo in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25 settembre 2020, respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Davide CESARINI avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Fermo il 5 agosto 2024 in relazione al procedimento penale per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis cod. pen., commesso in concorso con altri. 2. Avverso il suddetto provvedimento Davide CESARINI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione ex articolo 325 cod. proc. pen. svolgendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) cod. proc. pen. In particolare, deduce la violazione di legge in relazione all'articolo 322-ter cod. pen. (in quanto richiamato dall'art. 640-quater cod. pen.) lamentando la violazione dei principi di adeguatezza e proporzione in relazione al sequestro preventivo applicato nei confronti del ricorrente, senza osservare i principi giurisprudenziali per ultimo espressi dalla sentenza delle Sezioni unite della Suprema Corte nella decisione assunta in data 26 settembre 2024 che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul tema della misura della confisca per equivalente nel caso di concorso di persone nel reato, ha escluso l'applicazione del cosiddetto principio solidaristico nei confronti dei coautori dell'illecito. Lamenta, inoltre, che dalle indagini preliminari sarebbe emerso che il concorrente nel reato, tale [OSCURATO:PERSONA], è stato identificato non solo come il principale ideatore e organizzatore dell'attività illecita di cui ai capi di imputazione provvisori, ma anche come il reale beneficiario di tutte le pratiche del cosiddetto "superbonus" edilizio oggetto delle diverse contestazioni. Nella ricostruzione operata dal G.I.P. presso il Tribunale di Fermo il Cesarini non risulterebbe quale beneficiario degli introiti conseguenti alle condotte di reato a lui addebitate; inoltre, questi nulla avrebbe ricavato da tale possibile profitto se non nella misura di euro 8.000, come dallo stesso dichiarato in sede interrogatorio di garanzia e non contraddetto da elementi di indagine di segno contrario. Ne risulterebbe, quindi, la violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di Fermo in funzione di riesame che ha, di fatto, confermato il sequestro preventivo imposto sui beni del Cesarini, applicando indistintamente il principio solidaristico da ritenersi ormai superato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, tenuto conto che nel caso di specie vi sarebbero prove documentali che consentirebbero di individuare il profitto di ciascun concorrente e di far emergere che la maggior parte degli introiti siano confluiti esclusivamente nelle tasche di Perricciolo, ovvero al più della moglie, legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]", nonché di tale [OSCURATO:PERSONA] ACQUAVELLA, legale rappresentante della società "L'[OSCURATO:PERSONA]", entrambe società indicate dagli investigatori come coinvolte nelle pratiche edilizie finalizzate ad ottenere il superbonus fiscale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito espresse. 2. Si osserva che il Tribunale di Fermo ha respinto la richiesta di riesame avanzata dal Cesarini richiamando espressamente i principi affermati per ultimo dalla sentenza Sez.2, n.22073 del 17/03/2023, Rv.284740-01, secondo cui: «In tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato che assumeva fosse pacifico che egli non avesse ricevuto alcun profitto del reato di cui all'art.640-bis cod. pen.)». -Fro 544t1 Come è noto il contrasto giurisprudenziale che il Tribunale fermano ha mostrato di ben conoscere, è stato risolto solo di recente dalla decisione delle Sezioni unite assunta in data 26 settembre 2024. Pur non essendo stata depositata la motivazione, tuttavia è stata comunicata dalla Corte la cd. informazione provvisoria, secondo cui: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti». Risulta, perciò, di tutta evidenza che il massimo consesso della Suprema Corte ha deciso in senso opposto rispetto all'opzione ermeneutica seguita dal Tribunale di Fermo, escludendo ogni forma di solidarietà passiva, anche in relazione al provvedimento cautelare di sequestro finalizzato alla confisca, come è nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di seguire i principi affermati dalla decisione delle Sezioni unite del 26 settembre 2024, ragion per cui il provvedimento di sequestro impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Fermo per un nuovo giudizio, da svolgersi applicando i principi giuridici espressi da tale ultimo orientamento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo competente ai sensi dell'articolo 324, comma 5, cod. proc.
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