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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 650/2021

ECLI:EU:C:2021:977
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0645

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA

presentate il 2 dicembre 2021 ( 1 ) Causa C‑645/20 V A, Z A contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di successioni – Competenza sussidiaria – Residenza abituale del dante causa in uno Stato terzo al momento della morte – Dante causa con nazionalità di uno Stato membro e beni in tale Stato – Obbligo di dichiarare d’ufficio la propria competenza»

1. [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia) chiede alla Corte se le autorità di uno Stato membro ( 2 ) nel quale esistono beni del defunto debbano stabilire d’ufficio la loro competenza a pronunciarsi sull’intera successione mortis causa, applicando l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012.

2. Il dubbio sorge nell’ambito di una controversia relativa a diritti di successione che oppone i figli di un cittadino francese deceduto, la cui ultima residenza abituale in Francia è controversa, alla persona con cui egli era sposato (ma che non è la madre dei suoi figli) al momento della morte.

3. Nessuna delle parti contesta la nazionalità del defunto al momento del decesso, né che il medesimo fosse proprietario di un immobile situato in Francia.

La divergenza riguarda solo il luogo in cui egli risiedeva abitualmente al momento della morte.

4. In primo grado, un tribunale francese si è dichiarato competente a conoscere della domanda proposta dai figli del defunto, i quali chiedevano la nomina di un curatore dell’eredità.

5. In appello, tuttavia, il relativo giudice ha stabilito che gli organi giurisdizionali francesi non erano competenti sull’intera successione, in quanto il defunto aveva avuto la sua ultima residenza nel [OSCURATO:PERSONA].

6. In cassazione, i ricorrenti sostengono che, in ogni caso, gli organi giurisdizionali francesi dovevano dichiararsi competenti di propria iniziativa, questione sulla quale verte l’interrogativo del giudice del rinvio.

I. Diritto applicabile.

Regolamento n. 650/2012

7. A tenore del considerando 7: «È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere.

Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione.

I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace».

8. Conformemente al considerando 23: «In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. (...)».

9. Il considerando 27 enuncia quanto segue: «Le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge.

Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino».

10. Il considerando 30 indica quanto segue: «Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] momento della morte, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria».

11. Ai sensi del considerando 43: «Le norme di competenza stabilite dal presente regolamento, in talune circostanze, porterebbero ad una situazione in cui l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione non applica la propria legge. (...)».

12. Il considerando 57 rammenta quanto segue: «Le norme sul conflitto di leggi previste dal presente regolamento possono portare all’applicazione della legge di uno Stato terzo.

In tal caso, si dovrebbe tenere conto delle norme di diritto internazionale privato di tale Stato.

Se dette norme prevedono un rinvio alla legge di uno Stato membro o alla legge di uno Stato terzo che applicherebbe alla successione la propria legge, tale rinvio dovrebbe essere accettato per assicurare la coerenza internazionale. (...)».

13. L’articolo 4 («Competenza generale») così recita: «Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

14. L’articolo 10 («Competenza sussidiaria») dispone quanto segue: «1.

Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui: a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza, b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni».

15. L’articolo 15 («Verifica della competenza») enuncia quanto segue: «L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

16. L’articolo 20 («Applicazione universale») così prevede: «La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro».

II. Fatti, controversia e questione pregiudiziale

17. XA, cittadino francese, è deceduto in Francia il 3 settembre 2015, lasciando quali successori sua moglie, TP, e i suoi tre figli, nati da una precedente unione, YA, ZA e VA (in prosieguo: i «litisconsorti A»).

18. I litisconsorti A convenivano TP dinanzi al presidente di un tribunal de grande instance (tribunale di primo grado, Francia), chiamato a pronunciarsi in via cautelare, al fine di ottenere la nomina di un curatore dell’eredità.

19. In tale domanda essi invocavano la competenza degli organi giurisdizionali francesi sul fondamento dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, sostenendo che, al momento del decesso, il padre risiedeva abitualmente in Francia.

20. Il tribunale di primo grado considerava comprovata tale circostanza e si dichiarava competente a conoscere della controversia, decisione che TP impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia).

21. Reputando che il defunto avesse avuto l’ultima residenza abituale nel [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello riteneva che, a norma dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2021, gli organi giurisdizionali francesi non avessero competenza sulla causa.

22. Dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia), i liticonsorti A sostengono che: – il giudice d’appello avrebbe dovuto verificare d’ufficio la propria competenza, conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 ( 3 ); – il defunto aveva la cittadinanza francese ed era proprietario di beni situati in Francia ( 4 ); – quand’anche la sua ultima residenza abituale non fosse stata in Francia, i giudici francesi sarebbero competenti, in via sussidiaria, a pronunciarsi sull’intera successione, in quanto beni ereditari sono situati in Francia e il defunto possedeva la cittadinanza di tale Stato al momento della morte; – le disposizioni del regolamento n. 650/2012 sono di ordine pubblico e il giudice deve applicarle d’ufficio.

23. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) sottopone alla Corte la seguente questione: «Se le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 650/2012] debbano essere interpretate nel senso che se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, l’organo giurisdizionale di uno Stato membro in cui il defunto non aveva la propria residenza abituale deve rilevare d’ufficio la propria competenza sussidiaria, come prevista in detto testo normativo, laddove accerti che il de cuius aveva la cittadinanza di tale Stato e ivi possedeva beni».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

24. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 1 o dicembre 2020.

25. Hanno presentato osservazioni scritte TP, i governi ceco, francese e spagnolo nonché la Commissione europea.

26. Lo svolgimento di un’udienza non è stato ritenuto necessario.

IV. Analisi A. Considerazioni preliminari

1. Motivo di cassazione e suoi presupposti

27. Nel ricorso per cassazione si addebita al giudice di appello di non avere verificato d’ufficio la propria competenza alla luce dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, mentre (asseritamente) avrebbe dovuto farlo.

28. L’esame di tale motivo di cassazione spetta, logicamente, al giudice del rinvio, che si trova nella posizione migliore per verificare tutti gli elementi della controversia nei gradi di giudizio inferiori.

29. Tuttavia, come ho già anticipato, la lettura della sentenza del giudice di appello consentirebbe di discutere, quanto meno, se l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 sia stato applicato, in un modo o nell’altro, in tale sentenza.

30. Infatti, la sentenza impugnata in cassazione riproduce l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 sotto la rubrica «Sur la compétence» (Sulla competenza), mettendo così agli atti, di propria iniziativa, una disposizione non invocata dalle parti.

31. È vero che il giudice di appello espone poi un ragionamento che corrisponde all’articolo 4 del regolamento n. 650/2012.

Tuttavia, potrebbe non essere del tutto escluso che esso abbia esaminato la propria competenza ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento, per concludere (implicitamente) che non vi erano motivi per applicarlo.

32. Se il giudice d’appello ha svolto tale esame, avrebbe verificato la sua competenza giurisdizionale internazionale ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012.

L’unica circostanza sulla quale si potrebbe opinare sarebbe allora la sua comprensione della disposizione ( 5 ) o un eventuale errore riguardo alla sua applicazione nel presente procedimento.

2. Delimitazione della questione

33. Ciò posto, affronterò la questione pregiudiziale nei termini in cui è stata sollevata, vale a dire concentrandomi sul punto se si dovessero trarre d’ufficio le conseguenze dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, cosa che il giudice d’appello non avrebbe fatto.

34. È opportuno fare prima due precisazioni. a) «D’ufficio»

35. La prima riguarda l’applicazione «d’ufficio» della norma di diritto dell’Unione.

36. Al di là del fatto che essa si riferisce alla ripartizione delle funzioni tra il giudice e le parti di una controversia, la nozione non è univoca: non esiste un’unica risposta alla questione relativa a cosa rientri nell’ufficio o compito del giudice e cosa spetti alle parti del processo.

La risposta varia in funzione degli ordinamenti e, al loro interno, di fattori quali il tipo di procedimento, l’oggetto della controversia o il grado di giudizio in cui essa si trova.

Inoltre, tale risposta cambia, ovviamente, con il tempo ( 6 ).

37. Nel caso di specie, l’«applicazione d’ufficio» comporterebbe che il giudice debba risolvere la discussione relativa alla propria competenza sulla base di una norma diversa da quella invocata dalle parti in causa, ma senza modificare la portata della controversia né basarsi su fatti diversi da quelli che entrambe considerano comprovati.

38. In tale contesto, il giudice nella sua attività: – si limiterebbe a sostituire una base giuridica che ritiene erronea con un’altra che, sebbene non sia stata addotta dalla parte ricorrente, esso reputi più corretta; – non modificherebbe la pretesa della parte ricorrente, non introdurrebbe esso stesso fatti né accerterebbe se ne esistano di nuovi o diversi; si limiterebbe ad interpretare una disposizione applicabile, ancorché non sia stata invocata, abbandonando in tal modo la passività che caratterizza tipicamente la posizione del giudice in una controversia civile; – non violerebbe il principio dispositivo, non si pronuncerebbe ultra petita e non lederebbe i diritti della difesa (anche se dovrebbe prima informare le parti dell’esistenza di una ratio decidendi diversa rispetto a quelle da loro allegate, affinché si esprimano al riguardo) ( 7 ).

39. L’attività giudiziaria così delimitata potrebbe, tuttavia, suscitare perplessità in quanto, inevitabilmente, il suo risultato finale andrebbe a vantaggio di una parte (nel caso di specie, quella che ha adito il giudice francese) e a danno dell’altra (quella che contesta la competenza giurisdizionale internazionale di tale giudice).

40. Tuttavia, quando, per pronunciarsi sulla propria competenza, utilizza esclusivamente dati oggettivi che non sono contestati da nessuna delle parti in causa, il giudice non privilegia una di esse a scapito dell’altra ( 8 ), bensì opera nell’interesse della giustizia e della corretta applicazione di uno strumento concepito per ripartire la competenza giurisdizionale tra gli Stati membri. b) Argomentazione del giudice del rinvio

41. La seconda precisazione riguarda la portata della questione pregiudiziale, con la quale si intende, in sintesi, precisare: – se il giudice adito dai ricorrenti sulla base dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 debba esaminare d’ufficio la propria competenza conformemente all’articolo 10 dello stesso regolamento, o – se, al contrario, incombesse ai ricorrenti invocare l’articolo 10 e, qualora non l’abbiano fatto, il giudice possa respingere la domanda in quanto inammissibile (per difetto di competenza).

42. Sebbene la questione ruoti intorno all’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, nella misura in cui esso introduce una competenza sussidiaria , il ragionamento del giudice del rinvio non è limitato ad esso, bensì apporta argomenti a partire da altre disposizioni di detto regolamento o dal sistema complessivamente considerato ( 9 ).

43. In coerenza con tali argomenti, la mia analisi dovrà andare oltre il mero esame dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012.

B. Competenza giurisdizionale internazionale nel regolamento n. 650/2012.

L’articolo 10

1. Architettura del sistema a) Criteri di competenza e rapporto tra loro

44. Nel capo II, il regolamento n. 650/2012 istituisce un sistema di competenza giurisdizionale internazionale per l’intera successione basato su criteri oggettivi (l’ultima residenza abituale del defunto, la presenza di beni ereditari in uno Stato membro ( 10 )) e soggettivi (la scelta del foro da parte degli interessati e l’accettazione della competenza ad opera delle parti del procedimento) ( 11 ).

45. Tale sistema è chiuso ( 12 ).

Nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 650/2012, la competenza dei giudici degli Stati membri deriva esclusivamente dalle norme uniformi previste dallo stesso, ad esclusione di tutte le altre ( 13 ).

46. Basato prioritariamente sugli obiettivi di «assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza» ( 14 ), il regolamento n. 650/2012: – sancisce in primo luogo la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’ultima residenza abituale del defunto.

Di norma, tali organi giurisdizionali applicheranno il proprio diritto ( 15 ); – propone una soluzione per i casi in cui l’ultima residenza abituale del defunto si trovi in uno Stato terzo, ma un collegamento sufficiente con uno Stato membro giustifichi l’attribuzione della competenza alle autorità di quest’ultimo.

Di norma, tali autorità applicheranno la legge dello Stato terzo ( 16 ); – suggerisce meccanismi per riunire forum e ius quando: a) in seguito a una scelta della legge da parte del defunto ( 17 ), l’autorità dello Stato membro della sua ultima residenza abituale dovrebbe applicare, se la controversia fosse portata dinanzi ad essa, una legge diversa dalla propria; oppure b) ricorrano le condizioni affinché la controversia sia risolta da un giudice dell’Unione e il defunto, la cui ultima residenza abituale si trovava in uno Stato terzo, abbia scelto quale legge applicabile quella di uno Stato membro di cui aveva la cittadinanza.

47. Nel regolamento n. 650/2012, il rapporto tra i fori non è propriamente gerarchico, come potrebbe sembrare ( 18 ), in quanto ciascuno di essi presuppone una fattispecie diversa: o il defunto aveva l’ultima residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione (presupposto di cui all’articolo 4), oppure non l’aveva (presupposto di cui all’articolo 10).

48. In entrambi i casi la competenza risultante può essere esclusa solo se il defunto ha optato per una legge determinata (presupposto di cui agli articoli 5 e segg. del regolamento n. 650/2012).

49. L’autonomia della volontà, soggetta a condizioni rigorose, non presenta, in tale contesto, un carattere di principio o di asse del sistema di attribuzione della competenza, il che si spiega con la sua funzione, diversa da quella che essa svolge in altri ambiti.

50. L’accordo sul foro che le parti possono raggiungere – eventualmente, l’accettazione espressa o tacita della competenza del giudice adito – è subordinato, anzitutto, all’esistenza di una scelta della legge da parte del defunto.

La possibilità di selezionare il giudice competente sorge, in realtà, perché il defunto ha operato tale scelta.

51. Il regolamento n. 650/2012 concepisce siffatta possibilità come una facilitazione di carattere pragmatico: essa mira ad evitare la dissociazione tra forum e ius derivante dalla scelta del defunto a favore di una legge che, per definizione, non è quella dell’autorità cui il legislatore conferisce la competenza in primo luogo ( 19 ).

52. La facoltà degli interessati alla successione di selezionare il giudice competente non risponde, pertanto, ad una convinzione circa la bontà o i vantaggi inerenti all’autoregolamentazione.

Quest’ultima, come ho indicato, è molto limitata: se è vero che non può imporre ai suoi aventi causa il luogo in cui si svolgerà la successione ( 20 ), il defunto può però sempre creare le condizioni affinché essa non avvenga nello Stato membro della sua ultima residenza abituale (o, a determinate condizioni, in quello in cui egli possedeva beni).

53. La deroga alla competenza dell’autorità oggettivamente competente presuppone che il defunto abbia scelto la legge applicabile e, inoltre, a) l’accordo di tutte le parti interessate ( 21 ), oppure b) che le parti che non hanno partecipato a tale accordo non contestino la competenza ( 22 ) o c) che tutte le parti che compaiono dinanzi al giudice ne accettino espressamente la competenza ( 23 ).

Il rifiuto anche di un solo interessato di accordarsi con gli altri è sufficiente per escludere la giurisdizione dello Stato membro di cui il defunto era cittadino.

54. A mio parere, tali constatazioni consentono di attenuare l’affermazione del giudice del rinvio secondo cui gli articoli 4 e 10 del regolamento n. 650/2012 corrispondono a diritti disponibili delle parti, nonché la sua deduzione secondo cui «[s]arebbe (...) illogico che il giudice fosse tenuto a rilevare un criterio sussidiario di competenza che le parti non hanno inteso allegare» ( 24 ). b) Norme comuni per l’applicazione dei criteri di competenza.

L’articolo 15 del regolamento n. 650/2012

55. In linea con altri strumenti della cooperazione giudiziaria in materia civile, il regolamento n. 650/2012 contiene disposizioni per l’attuazione delle norme di competenza.

Il suo articolo 15, rubricato «Verifica della competenza», è uno di essi.

56. Tale articolo impone agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su una successione l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza di loro iniziativa, quando non siano competenti in base al regolamento n. 650/2012 ( 25 ).

57. La suddetta disposizione era inclusa, senza ulteriori spiegazioni, nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione e non ha dato luogo ad alcun commento o dibattito successivo ( 26 ).

58. Tenuto conto della similitudine con norme di analogo tenore ( 27 ), si deve rilevare che siffatto obbligo: – assicura la corretta applicazione del regolamento n. 650/2012, anche quando una parte non contesti la competenza, cosa che, per vari motivi, potrebbe non accadere ( 28 ); – è una garanzia per il convenuto che non sia comparso dinanzi al giudice in una controversia; – evita che decisioni assunte da un’autorità non competente, o la cui competenza non sia conforme ai criteri sanciti dal regolamento n. 650/2012, circolino liberamente nello spazio europeo di giustizia ( 29 ).

59. L’articolo 15 del regolamento n. 650/2012 contribuisce, pertanto, al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione in materia di successioni.

60. Tale disposizione, tuttavia, non opera automaticamente in senso inverso, quanto meno secondo il suo tenore letterale, giacché non impone espressamente agli organi giurisdizionali degli Stati membri di applicare d’ufficio le norme del regolamento n. 650/2012 per affermare o confermare la loro competenza sulla base di detto regolamento.

2. In particolare, l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012

61. L’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 attribuisce la competenza allo Stato membro o agli Stati membri in cui sono situati beni della successione, quando l’ultima residenza abituale del defunto si trovava in uno Stato terzo.

62. Tale competenza: – si estende all’intera successione, se il defunto possedeva la cittadinanza dello Stato membro al momento della morte ( 30 ) o ha avuto la residenza abituale in detto Stato nei cinque anni precedenti il momento in cui l’organo giurisdizionale è adito ( 31 ); – è limitata ai beni che si trovano nel territorio, negli altri casi ( 32 ).

63. Nell’ambito del sistema, l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 persegue due obiettivi: – assicurare l’uniformità delle norme di competenza giurisdizionale internazionale, a vantaggio del reciproco riconoscimento delle decisioni tra gli Stati membri.

Il legislatore ha escluso qualsiasi rinvio alle norme di diritto nazionale, elencando esaustivamente i casi nei quali il giudice di uno Stato membro esercita la propria competenza ( 33 ); – garantire l’accesso alla giustizia agli eredi e ai creditori, quando la situazione «presenta stretti legami con uno Stato membro a causa della presenza di un bene» ( 34 ).

64. La presenza di beni (senza ulteriori precisazioni o qualificata mediante requisiti relativi ai beni stessi o al defunto) è un criterio di competenza noto in diritto comparato ( 35 ).

Nel regolamento n. 650/2012 essa si aggiunge alle condizioni relative alla cittadinanza o alla residenza del defunto sopra descritte ( 36 ).

In tal modo, risulta incontestabile l’esistenza di un legame stretto con lo Stato membro la cui autorità è competente, sebbene l’ultima residenza abituale del defunto non si trovasse in detto Stato.

65. La qualificazione come «sussidiaria» della competenza di cui all’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 non implica un’intensità normativa della disposizione inferiore a quella dell’articolo

4. Ritengo pertanto che il giudice adito non possa ignorare tale disposizione, nemmeno quando non sia stata invocata dalla(e) parte(i).

66. Le due norme sono, in realtà equivalenti: l’articolo 10 attribuisce la competenza nel caso in cui difetti il presupposto di cui all’articolo 4, cosicché quest’ultimo, semplicemente, non si applica.

67. Gli elementi di collegamento previsti dalle suddette disposizioni esprimono una relazione sufficiente tra la fattispecie e il foro: più intensa nell’articolo 4 e meno nell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 (la differenza si traduce nella loro collocazione sistematica).

Tuttavia, se non ricorre la circostanza di cui all’articolo 4, e sussistono invece quelle di cui all’articolo 10, si deve necessariamente trarre la conseguenza normativa di quest’ultimo.

68. Mi inducono a confermare tale deduzione gli argomenti che seguono: – gli articoli 4 e 10 del regolamento n. 650/2012 operano allo stesso modo in caso di scelta della legge da parte del defunto ( 37 ), di contestazione della competenza da parte degli interessati che non hanno partecipato a un accordo attributivo della stessa ( 38 ) e in relazione alla possibilità di limitare il procedimento escludendone beni situati in Stati terzi, se vi è motivo di ritenere che un’eventuale decisione non sarà riconosciuta o eseguita in tali Stati ( 39 ); – letteralmente, l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 prevede un obbligo per il giudice nazionale, il che non accade in altre disposizioni, come l’articolo 11, che consente, ma non impone, di decidere su una successione.

Inoltre, diversamente da quanto prevede quest’ultimo, l’esercizio della competenza di cui all’articolo 10 non è subordinato all’incompetenza o all’inattività dei giudici di un altro Stato.

69. Il giudice del rinvio adduce, come argomento a sostegno di un ipotetico rifiuto di applicazione d’ufficio dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, che quest’ultimo costituisce una «[deroga] al principio di unità delle competenze giudiziaria e legislativa su cui si basa il regolamento» ( 40 ).

70. Non condivido tale ragionamento.

Il proposito di riunire forum e ius non ha carattere assoluto; il legislatore stesso accetta la possibilità che essi siano separati ( 41 ).

Inoltre, le soluzioni da esso fornite per tentare di ristabilire la corrispondenza si estendono al caso in cui il giudice che deve pronunciarsi lo faccia in applicazione dell’articolo 10.

71. Occorre inoltre tenere presente che, se l’ultima residenza abituale del defunto non si trova in uno Stato membro, il regolamento n. 650/2012 non può, per definizione, né imporre né garantire la competenza dei giudici del paese di tale residenza, tanto meno la correlazione forum/ius.

72. Tra le due opzioni possibili (il rinvio ai fori previsti dai diritti nazionali o l’introduzione di una norma comune agli Stati membri), il legislatore europeo ha accolto la seconda.

In tal modo esso promuove anche l’obiettivo del regolamento n. 650/2012 di garantire in maniera efficace i diritti degli eredi, dei legatari e delle altre persone vicine al defunto, facilitandone l’accesso alla giustizia ( 42 ).

C. Applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 d’ufficio o su istanza di parte

73. Ritorno adesso alla questione del giudice del rinvio: se il giudice debba dichiararsi competente applicando una norma attributiva della competenza giurisdizionale internazionale non invocata dalle parti, che corrisponde a fatti presenti nella controversia e non contestati, ma che non sono stati addotti per fondare tale competenza.

74. A prima vista, il regolamento n. 650/2012 non prevede espressamente un trattamento processuale per l’articolo

10. Se ne potrebbe dedurre che il legislatore non ha inteso unificare tale aspetto, lasciandone la regolamentazione alle norme del diritto processuale nazionale di ciascuno Stato membro.

75. Ritengo, tuttavia, che siffatta deduzione non sia corretta.

A mio avviso, vi sono elementi che smentiscono l’argomento formale e consentono di sostenere una tesi diversa, quando l’attività svolta dal giudice di propria iniziativa si colloca in circostanze come quelle del caso di specie.

76. Illustrerò nel prosieguo i motivi sui quali fondo il mio parere.

Solo in via subordinata, per il caso in cui esso non fosse condiviso dalla Corte, farò riferimento alla prima tesi (quella secondo cui la soluzione del problema dovrebbe essere lasciata alla legislazione di ciascuno Stato membro).

1. Argomenti a favore dell’applicazione d’ufficio (nelle circostanze del caso di specie)

77. Ritengo che, nelle circostanze della presente causa, il giudice nazionale adito sulla base dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 debba dichiarare d’ufficio la propria competenza ai sensi dell’articolo 10, anche quando i ricorrenti non l’abbiano invocato.

78. La mia convinzione si fonda su considerazioni relative: a) da un lato, alla verifica della propria incompetenza, prevista all’articolo 15 del regolamento n. 650/2012, e b) dall’altro, a pronunce della Corte in ordine agli elementi che il giudice deve ponderare per valutare la propria competenza internazionale, quando una parte la contesti.

79. Per quanto riguarda l’articolo 15 del regolamento n. 650/2012, come ho già rilevato, esso esige un’analisi del giudice, ex officio, al fine di verificare la sua incompetenza .

80. Orbene, per stabilire se sia incompetente «in base al presente regolamento», il giudice deve esaminare tutti i criteri previsti dal capo II dello stesso.

Esso potrà dichiararsi incompetente d’ufficio solo se, e nella misura in cui, nessuna norma del regolamento n. 650/2012 gli attribuisce la competenza.

Tale esame non è quindi limitato a determinate norme di detto regolamento o a quelle invocate dall’interessato.

81. Deduco da questa premessa che il giudice, ove ritenga che esista una disposizione in base alla quale esso è invece competente, non potrà trarre la conseguenza di cui all’articolo 15 del regolamento n. 650/2012, che deve obbligatoriamente esaminare.

Quand’anche la norma sulla quale si fonda la sua competenza non sia quella fatta valere dal ricorrente, sarebbe eccessivamente formalistico ignorarne un’altra che, sebbene non sia stata invocata, lo dota di competenza sufficiente per conoscere della controversia ( 43 ).

82. Il regolamento n. 650/2012 non specifica le condizioni per il controllo della competenza, vuoi d’ufficio, vuoi su istanza di parte.

In particolare, non dice nulla in merito agli elementi che il giudice deve prendere in considerazione o a come debba identificarli.

83. Tuttavia, alcuni orientamenti al riguardo sono contenuti in sentenze della Corte relative al controllo della competenza nell’ambito del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 44 ).

84. Conformemente a dette sentenze, il compito del giudice che effettua tale analisi non solo non è circoscritto a quanto adduce il ricorrente, ma include tutti gli elementi di cui il giudice sia a conoscenza, senza tuttavia che esso debba compiere accertamenti (né riguardo all’esistenza di altri elementi né riguardo alla loro veridicità) ( 45 ).

85. La Corte fonda la sua posizione sull’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, sotteso al regolamento n. 44/2001, e sul rispetto dovuto all’autonomia del giudice nell’esercizio delle sue funzioni ( 46 ).

86. Non vedo perché tale giurisprudenza dovrebbe essere limitata alla disposizione specifica che interpreta o al caso in cui l’esame della competenza abbia luogo su istanza di parte, e non d’ufficio ( 47 ).

87. Mi sembra quindi legittimo interpretare l’articolo 10 alla luce dell’articolo 15 del regolamento n. 650/2012 nel senso che non obbligano il giudice a cercare attivamente una base fattuale per decidere in ordine alla propria competenza in una determinata controversia, ma nondimeno a trovare, attenendosi ai fatti non contestati, un fondamento per la sua competenza eventualmente diverso da quello addotto dal ricorrente.

Ritengo che, nel caso di specie, il giudice debba dichiarare d’ufficio la propria competenza.

2. Assenza di una soluzione esplicita nel regolamento n. 650/2012.

Autonomia procedurale e limiti

88. Nel caso in cui tali considerazioni non convincessero la Corte, esaminerò in subordine la risposta che, come ho indicato ( 48 ), si basa sull’assenza di una disciplina processuale esplicita, nell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, per deferire al diritto processuale di ciascuno Stato membro la soluzione della questione sollevata.

89. Seguendo tale approccio, che si potrebbe definire classico ( 49 ), sarebbe sufficiente applicare la giurisprudenza consolidata della Corte, secondo la quale: – le norme del diritto dell’Unione operano nell’ambito dei sistemi degli Stati membri; – in mancanza di un disciplina dell’Unione in materia, «spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione, a condizione, tuttavia, che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività)» ( 50 ); – i giudici applicheranno le modalità procedurali previste dal loro ordinamento giuridico interno «soltanto qualora esse non pregiudichino la ratio, le finalità e la piena efficacia» della norma corrispondente di diritto dell’Unione ( 51 ).

90. Il regolamento n. 650/2012 non prevede, ripeto, un trattamento processuale specifico per l’articolo

10. Lo prevede invece per altre disposizioni, nelle quali richiede espressamente o l’istanza di parte o l’intervento d’ufficio dell’autorità adita ( 52 ).

91. Intendere il silenzio dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 su tale aspetto come un rinvio implicito alle modalità stabilite dagli ordinamenti nazionali sembrerebbe altrettanto sostenibile (in quanto corrisponde alla soluzione di principio) quanto affermare che esso implica un’esclusione intenzionale, e non una mera dimenticanza.

Se in altri punti del medesimo regolamento il rinvio al diritto processuale nazionale è esplicito (articolo 66 o articolo 71), la sua mancanza nell’articolo 10 potrebbe essere interpretata nel senso che tale materia non è deferita agli ordinamenti nazionali ( 53 ).

92. Ammettendo, per ipotesi, che la questione del giudice del rinvio relativa alla ripartizione dei ruoli tra il giudice e le parti, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, debba ricevere la risposta che dia l’ordinamento giuridico francese, le conseguenze per la presente causa sarebbero le seguenti: – l’esame della competenza giurisdizionale cui fa riferimento l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 avrebbe luogo d’ufficio ( 54 ) ove ciò sia imposto dal diritto francese per analoghe domande fondate su di esso ( 55 ); – al contrario, la suddetta disposizione si applicherebbe solo qualora fosse invocata dalla parte interessata, se questa è la soluzione per analoghe domande nel diritto interno, salvo che tale formula renda praticamene impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione oppure precluda l’effetto utile della norma in esame.

93. Il giudice del rinvio non fornisce informazioni sufficienti sul suo diritto processuale interno ( 56 ).

In tali circostanze, sarebbe solo speculazione qualsiasi riflessione da parte mia sulla questione se l’applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 esclusivamente su istanza di parte sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività nonché al rispetto dell’effetto utile di tale disposizione.

V. Conclusione

94. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia) nei termini seguenti: «L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che, se il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro dell’Unione europea, l’organo giurisdizionale di uno Stato membro nel quale sia sorta una controversia in materia di successioni deve dichiararsi competente, d’ufficio, a pronunciarsi sull’intera successione qualora risulti da fatti non contestati addotti dalle parti che il de cuius, al momento della morte, aveva la cittadinanza di tale Stato e ivi possedeva beni». ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo. ( 2 ) Nel prosieguo utilizzerò l’espressione «Stato membro» per riferirmi agli Stati vincolati dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ).

Non lo sono la Danimarca e l’Irlanda; il [OSCURATO:PERSONA], che al momento del decesso del de cuius faceva parte dell’Unione europea, non è mai stato vincolato da tale regolamento. ( 3 ) Secondo la decisione di rinvio, tale articolo non è stato invocato da nessuna delle parti né in primo grado né in appello.

Tuttavia, la lettura della sentenza del giudice di appello consentirebbe, quanto meno, di contestare che l’articolo 10 non sia stato applicato (v. paragrafi 27 e segg. delle presenti conclusioni). ( 4 ) Secondo le informazioni disponibili, sembra che XA abbia vissuto nel [OSCURATO:PERSONA] dai primi anni ’80 fino all’agosto 2012, allorché si è trasferito in Francia, dove è deceduto tre anni dopo.

Egli era comproprietario di due immobili nel [OSCURATO:PERSONA] e titolare del 10% delle azioni di una società francese, costituita per l’acquisto in Francia di un immobile che ha finanziato interamente e che occupava al momento della morte. ( 5 ) La versione spagnola, al pari di quella portoghese, dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 menziona testualmente lo Stato membro in cui si trovano « los bienes de la herencia» ( i beni ereditari) (il corsivo è mio), il che potrebbe indurre a ritenere che tutti i beni dell’eredità debbano trovarsi in detto Stato affinché i suoi giudici siano competenti.

Ciò non accade invece nella versione francese né in altre che ho potuto consultare.

Non dubito che queste ultime siano le versioni corrette.

Ciò risulta dai lavori preparatori: v. proposta COM(2009) 154 definitivo di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio (in prosieguo: la «proposta della Commissione»), commento all’articolo

6. È questa inoltre l’interpretazione logica: diversamente, non si spiegherebbe il fatto che la competenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, sia espressamente estesa all’ intera successione.

Né si spiegherebbe la limitazione della competenza conferita dallo stesso articolo, al paragrafo 2, ai beni ereditari che si trovano nel territorio. ( 6 ) V., a tale proposito, Chanais, C., Hess, B., Saletti, A. e van Drooghenbroeck, J.F. (coord.), L’office du juge – Études de droit comparé , Bruylant, 2018.

La medesima mancanza di uniformità è ravvisabile anche nell’ambito dell’applicazione d’ufficio del diritto dell’Unione: ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda il diritto del consumo.

V., su tale aspetto, Hess, B. e Taelman, P., «[OSCURATO:PERSONA] before [OSCURATO:PERSONA]», in Hess, B. e Law, S., Implementing EU [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:PERSONA] , Hart/Beck/Nomos, 2019, pagg. 95 e segg. ( 7 ) Il regolamento n. 650/2012 non osta a che il giudice conceda ad entrambe le parti la possibilità di esprimersi in merito all’applicazione dell’articolo

10. Anzi, potrebbe essere obbligatorio farlo, ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa alla necessità di rispettare i requisiti inerenti al diritto a un equo processo.

Le parti devono poter conoscere e discutere gli elementi esaminati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione; v., inter alia, sentenza del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑472/11 , EU:C:2013:88 , punti 29 e segg.). ( 8 ) Aggiungo che i fori di cui al regolamento n. 650/2012 non concedono un’opzione al ricorrente, come fanno, ad esempio, gli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ).

Ciò significa che l’intervento d’ufficio del giudice non consente a quest’ultimo di «sanare» l’errore della parte che, mentre aveva il vantaggio della scelta, abbia commesso un errore nel fondare normativamente la competenza, optando per il foro «inappropriato». ( 9 )

V. punto 10 della decisione di rinvio, relativo al carattere chiuso del sistema di competenza giurisdizionale internazionale, e punto 11 della medesima decisione, relativo alla correlazione forum/ius come principio del regolamento n. 650/2012, al carattere disponibile dei fori di competenza e alla portata dell’obbligo di verifica della propria competenza. ( 10 ) Articoli 4 e 10, paragrafo 1 (alle condizioni da esso previste). ( 11 ) Articoli 5, 7 e

9. ( 12 ) Chiuso e sufficiente per risolvere qualsiasi aspetto di una successione, indipendentemente dal luogo in cui sono situati i beni dell’eredità.

Solo in via eccezionale il legislatore limita le attribuzioni dell’autorità competente ai beni che si trovano nel suo Stato membro: v. articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012.

L’articolo 12, paragrafo 1, prevede la possibilità di escludere alcuni beni dal procedimento, ma non in ragione del difetto di competenza giurisdizionale internazionale al loro riguardo. ( 13 ) Il legislatore ha incluso un «forum necessitatis» nell’articolo 11, volto ad evitare un eventuale diniego di giustizia. ( 14 ) Considerando

23. Il legislatore affida la realizzazione di tali obiettivi, anzitutto, al criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte in quanto «criterio di collegamento generale» che determina sia la competenza giurisdizionale internazionale sia la legge applicabile. ( 15 ) Articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. ( 16 ) Articolo 10, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. ( 17 ) A favore dell’ordinamento di uno Stato membro di cui aveva la cittadinanza al momento della morte o al momento della scelta: v. articolo 22, paragrafo

1. ( 18 ) Vi è, certamente, una chiara preferenza concettuale per la giurisdizione dell’ultima residenza abituale del defunto quando essa si trovi in uno Stato membro, ritenendosi che tale residenza determini un collegamento (tra la successione e il foro) più forte rispetto ad altri elementi. ( 19 ) Considerando 27 e 28 del regolamento n. 650/2012.

Consentire la scelta ad opera delle parti è uno – ma non l’unico – dei meccanismi intesi a far sì che l’autorità cui è sottoposta la controversia si occupi della successione o decida su di essa secondo il proprio diritto. ( 20 ) Devono parimenti essere soddisfatti taluni requisiti: v. paragrafo seguente. ( 21 ) Articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 6, lettera b), e 7, lettera b), del regolamento n. 650/2012. ( 22 ) Articolo 9 del regolamento n. 650/2012. ( 23 ) Articolo 7, lettera c), del regolamento n. 650/2012. ( 24 ) Decisione di rinvio, punto

11. ( 25 ) Non prevede, invece, una sanzione per il caso in cui tale obbligo venga ignorato. ( 26 ) Proposta della Commissione, articolo

11. Accogliendo un emendamento del Parlamento europeo, è stato precisato che il caso al quale si riferisce la disposizione deve essere relativo a «una causa di successione»: v. articolo 11 del progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 6 marzo 2012, documento A7‑0045/2012. ( 27 ) L’imposizione del controllo d’ufficio della propria competenza risale alla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 ; versione consolidata in GU 1998, C 27, pag. 1 ).

Essa esiste in tutti i successivi regolamenti attributivi di competenza giurisdizionale internazionale, in tutte le materie.

Può variare la portata della norma, ma non la conseguenza giuridica prevista: l’organo giurisdizionale che non sia competente deve dichiarare d’ufficio tale condizione. ( 28 ) Ad esempio, in quanto il procedimento non sia in contraddittorio. ( 29 ) La dichiarazione di incompetenza ex officio fornisce un complemento necessario per «compensare» la mancanza di controllo della competenza del giudice di origine quando il giudice di un altro Stato membro debba procedere al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività della decisione del primo.

V. articolo 40 del regolamento n. 650/2012, che elenca tassativamente i motivi di diniego del riconoscimento, e articolo 52 del medesimo regolamento, che estende detti motivi al rifiuto e alla revoca dell’exequatur. ( 30 ) Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012. ( 31 ) Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012. ( 32 ) Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. ( 33 ) Considerando 30 del regolamento n. 650/2012.

V. altresì considerando 13 della proposta della Commissione. ( 34 ) Tale formula è utilizzata dalla Commissione nella parte motiva della sua proposta, al punto

4.2. La versione finale del regolamento n. 650/2012 è più sintetica: v. considerando

7. ( 35 ) V., ad esempio, il § 105, in combinato disposto con il § 343, del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG (legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e sui procedimenti di volontaria giurisdizione); in Spagna, l’articolo 22 quater, lettera g), della [OSCURATO:PERSONA] 6/1985, de 1 de julio, del [OSCURATO:PERSONA] (legge organica 6/1985, del 1 o luglio 1985, sul potere giudiziario); in Italia, l’articolo 50 della legge sul diritto internazionale privato (legge del 31 maggio 1995, n. 218). ( 36 ) Ricordo che, in mancanza di uno di tali elementi, la portata della competenza rimane limitata ai beni esistenti sul territorio dello Stato membro del giudice adito, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. ( 37 ) A tenore dell’articolo 6 del regolamento n. 650/2012, e a seconda che le circostanze siano quelle di cui alle lettere a) o b), il giudice adito ha la medesima facoltà di astenersi, e il medesimo obbligo di farlo, sia che la sua competenza derivi dall’articolo 4, sia che derivi dall’articolo

10. Conformemente all’articolo 8, se le parti decidono di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto, il giudice dovrà chiudere il procedimento in materia di successioni che abbia aperto d’ufficio ai sensi degli articoli 4 o

10. ( 38 ) Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. ( 39 ) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.

In pratica, è plausibile che il riconoscimento in uno Stato terzo di una decisione adottata sulla base di una competenza ex articolo 10 susciti più riserve di un’altra fondata sull’articolo

4. Tuttavia, la facoltà prevista all’articolo 12 non è limitata al primo caso. ( 40 ) Punto 11 della decisione di rinvio. ( 41 ) Ad esempio, direttamente al considerando 43 e indirettamente al considerando 57 del regolamento n. 650/2012. ( 42 )

V. paragrafo 63 delle presenti conclusioni. ( 43 ) Al paragrafo 103 della presa di posizione presentata nella causa Mercredi (

C‑497/10 PPU

, EU:C:2010:738 ), vertente sul regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 ), l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il sistema impone alle autorità giurisdizionali anche l’obbligo di fondare d’ufficio la loro competenza su tale regolamento.

Egli ha sostenuto che il dovere del giudice non si esaurisce nella verifica di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2201/2003, equivalente all’articolo 15 del regolamento n. 650/2012.

Non ha addotto altre basi per la sua risposta, poiché quella suggerita la rinveniva chiaramente («certamente») nella logica stessa del sistema; in particolare, non l’ha limitata al fatto che in quella causa era in gioco l’interesse di un minore. ( 44 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). ( 45 )

V. sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa ( C‑375/13 , EU:C:2015:37 , punto 64 ), e del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑12/15 , EU:C:2016:449 , punto 45 ).

Era in discussione l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001. ( 46 ) Ibidem. ( 47 )

V. nota 7 delle presenti conclusioni, sull’obbligo del giudice di dare alle parti la possibilità di esprimersi in merito agli elementi sui quali esso baserà la sua decisione, ove ciò sia imposto dal rispetto del principio del contraddittorio. ( 48 ) Paragrafo 74 delle presenti conclusioni. ( 49 ) Di cui esistono abbondanti esempi.

Nell’ambito degli strumenti per la cooperazione giudiziaria in materia civile, v., inter alia, sentenze dell’8 novembre 2005, Leffler ( C‑443/03 , EU:C:2005:665 , punti da 49 a 51 ); del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑310/14 , EU:C:2015:690 , punto 28 ); del 9 novembre 2016, ENEFI ( C‑212/15 , EU:C:2016:841 , punto 30 ), e dell’8 giugno 2017, Vinyls Italia ( C‑54/16 , EU:C:2017:433 , punti da 25 a 27 ), nonché ordinanza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑384/14 , EU:C:2016:316 , punti da 80 a 85 ). ( 50 ) Ex multis, sentenza del 20 maggio 2021, X (Veicoli cisterna per il trasporto di GPL) ( C‑120/19 , EU:C:2021:398 , punto 69 ). ( 51 )

V. ordinanza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑384/14 , EU:C:2016:316 , punto 85 ).

La formula riportata appare talora associata al principio di effettività.

A mio avviso, si tratta piuttosto di una tutela dell’«effetto utile» dello strumento applicabile: v., sulla stessa linea, Szpunar, M., «L’effet utile dans la jurisprudence de la [OSCURATO:PERSONA] de justice en matière de droit international privé», Travaux du [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] , 2018‑2020, pagg. 153 e segg. ( 52 ) Esempi del primo trattamento sono l’articolo 6, lettera a), o l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, mentre del secondo l’articolo 15 del medesimo regolamento. ( 53 )

V. anche paragrafi 77 e segg. delle presenti conclusioni. ( 54 ) Come ho indicato sopra, il significato dell’espressione «d’ufficio» non è univoco.

Sarà l’ordinamento giuridico francese a definire la portata di un eventuale obbligo di applicare la norma europea di propria iniziativa (stabilirà, ad esempio, se il giudice sia tenuto ad accertare i fatti che ne determinano la competenza, oppure possa o debba richiederne la prova alla parte interessata). ( 55 ) La norma nazionale il cui trattamento procedurale sarà confrontato con quello dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 dovrà essere individuata tenendo conto di quanto esposto in merito a tale disposizione e dell’aggettivo «sussidiaria» che qualifica la competenza da essa attribuita. ( 56 ) Salvo errore da parte mia, esistono decisioni della [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) relative all’applicazione di norme di diritto internazionale privato dell’Unione indipendentemente dall’invocazione di parte.

Ad esempio, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de cassation, Chambre civile 1 (Corte di cassazione, Prima Sezione civile), del 22 febbraio 2005, 02‑20.409, ampiamente commentata dalla dottrina, ha annullato la decisione di appello che non aveva applicato d’ufficio l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi ( GU 2000, L 160, pag. 19 ).

La base processuale dell’annullamento non è indicata.

Più recentemente, il medesimo organo si è pronunciato a favore dell’applicazione d’ufficio di una norma di conflitto del diritto europeo, l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ( GU 2007, L 199, pag. 40 ).

Esso si è basato sull’articolo 12 del code de procédure civile (codice di procedura civile), secondo il quale «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables» («il giudice risolve la controversia secondo le norme di legge ad essa applicabili»), e sui principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione: v. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de cassation, Chambre civile 1 (Corte di cassazione, Prima Sezione civile), del 26 maggio 2021, 19‑15.102.

Non dispongo, tuttavia, di informazioni che confermino che si tratta di una giurisprudenza consolidata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0645 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA presentate il 2 dicembre 2021 ( 1 ) Causa C‑645/20 V A, Z A contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di successioni – Competenza sussidiaria – Residenza abituale del dante causa in uno Stato terzo al momento della morte – Dante causa con nazionalità di uno Stato membro e beni in tale Stato – Obbligo di dichiarare d’ufficio la propria competenza» 1. [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia) chiede alla Corte se le autorità di uno Stato membro ( 2 ) nel quale esistono beni del defunto debbano stabilire d’ufficio la loro competenza a pronunciarsi sull’intera successione mortis causa, applicando l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012. 2. Il dubbio sorge nell’ambito di una controversia relativa a diritti di successione che oppone i figli di un cittadino francese deceduto, la cui ultima residenza abituale in Francia è controversa, alla persona con cui egli era sposato (ma che non è la madre dei suoi figli) al momento della morte. 3. Nessuna delle parti contesta la nazionalità del defunto al momento del decesso, né che il medesimo fosse proprietario di un immobile situato in Francia. La divergenza riguarda solo il luogo in cui egli risiedeva abitualmente al momento della morte. 4. In primo grado, un tribunale francese si è dichiarato competente a conoscere della domanda proposta dai figli del defunto, i quali chiedevano la nomina di un curatore dell’eredità. 5. In appello, tuttavia, il relativo giudice ha stabilito che gli organi giurisdizionali francesi non erano competenti sull’intera successione, in quanto il defunto aveva avuto la sua ultima residenza nel [OSCURATO:PERSONA]. 6. In cassazione, i ricorrenti sostengono che, in ogni caso, gli organi giurisdizionali francesi dovevano dichiararsi competenti di propria iniziativa, questione sulla quale verte l’interrogativo del giudice del rinvio. I. Diritto applicabile. Regolamento n. 650/2012 7. A tenore del considerando 7: «È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace». 8. Conformemente al considerando 23: «In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. (...)». 9. Il considerando 27 enuncia quanto segue: «Le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino». 10. Il considerando 30 indica quanto segue: «Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] momento della morte, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria». 11. Ai sensi del considerando 43: «Le norme di competenza stabilite dal presente regolamento, in talune circostanze, porterebbero ad una situazione in cui l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione non applica la propria legge. (...)». 12. Il considerando 57 rammenta quanto segue: «Le norme sul conflitto di leggi previste dal presente regolamento possono portare all’applicazione della legge di uno Stato terzo. In tal caso, si dovrebbe tenere conto delle norme di diritto internazionale privato di tale Stato. Se dette norme prevedono un rinvio alla legge di uno Stato membro o alla legge di uno Stato terzo che applicherebbe alla successione la propria legge, tale rinvio dovrebbe essere accettato per assicurare la coerenza internazionale. (...)». 13. L’articolo 4 («Competenza generale») così recita: «Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte». 14. L’articolo 10 («Competenza sussidiaria») dispone quanto segue: «1.   Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui: a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza, b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale. 2.   Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni». 15. L’articolo 15 («Verifica della competenza») enuncia quanto segue: «L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza». 16. L’articolo 20 («Applicazione universale») così prevede: «La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro». II. Fatti, controversia e questione pregiudiziale 17. XA, cittadino francese, è deceduto in Francia il 3 settembre 2015, lasciando quali successori sua moglie, TP, e i suoi tre figli, nati da una precedente unione, YA, ZA e VA (in prosieguo: i «litisconsorti A»). 18. I litisconsorti A convenivano TP dinanzi al presidente di un tribunal de grande instance (tribunale di primo grado, Francia), chiamato a pronunciarsi in via cautelare, al fine di ottenere la nomina di un curatore dell’eredità. 19. In tale domanda essi invocavano la competenza degli organi giurisdizionali francesi sul fondamento dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, sostenendo che, al momento del decesso, il padre risiedeva abitualmente in Francia. 20. Il tribunale di primo grado considerava comprovata tale circostanza e si dichiarava competente a conoscere della controversia, decisione che TP impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia). 21. Reputando che il defunto avesse avuto l’ultima residenza abituale nel [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello riteneva che, a norma dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2021, gli organi giurisdizionali francesi non avessero competenza sulla causa. 22. Dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia), i liticonsorti A sostengono che: – il giudice d’appello avrebbe dovuto verificare d’ufficio la propria competenza, conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 ( 3 ); – il defunto aveva la cittadinanza francese ed era proprietario di beni situati in Francia ( 4 ); – quand’anche la sua ultima residenza abituale non fosse stata in Francia, i giudici francesi sarebbero competenti, in via sussidiaria, a pronunciarsi sull’intera successione, in quanto beni ereditari sono situati in Francia e il defunto possedeva la cittadinanza di tale Stato al momento della morte; – le disposizioni del regolamento n. 650/2012 sono di ordine pubblico e il giudice deve applicarle d’ufficio. 23. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) sottopone alla Corte la seguente questione: «Se le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 650/2012] debbano essere interpretate nel senso che se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, l’organo giurisdizionale di uno Stato membro in cui il defunto non aveva la propria residenza abituale deve rilevare d’ufficio la propria competenza sussidiaria, come prevista in detto testo normativo, laddove accerti che il de cuius aveva la cittadinanza di tale Stato e ivi possedeva beni». III. Procedimento dinanzi alla Corte 24. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 1 o dicembre 2020. 25. Hanno presentato osservazioni scritte TP, i governi ceco, francese e spagnolo nonché la Commissione europea. 26. Lo svolgimento di un’udienza non è stato ritenuto necessario. IV. Analisi A. Considerazioni preliminari 1. Motivo di cassazione e suoi presupposti 27. Nel ricorso per cassazione si addebita al giudice di appello di non avere verificato d’ufficio la propria competenza alla luce dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, mentre (asseritamente) avrebbe dovuto farlo. 28. L’esame di tale motivo di cassazione spetta, logicamente, al giudice del rinvio, che si trova nella posizione migliore per verificare tutti gli elementi della controversia nei gradi di giudizio inferiori. 29. Tuttavia, come ho già anticipato, la lettura della sentenza del giudice di appello consentirebbe di discutere, quanto meno, se l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 sia stato applicato, in un modo o nell’altro, in tale sentenza. 30. Infatti, la sentenza impugnata in cassazione riproduce l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 sotto la rubrica «Sur la compétence» (Sulla competenza), mettendo così agli atti, di propria iniziativa, una disposizione non invocata dalle parti. 31. È vero che il giudice di appello espone poi un ragionamento che corrisponde all’articolo 4 del regolamento n. 650/2012. Tuttavia, potrebbe non essere del tutto escluso che esso abbia esaminato la propria competenza ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regolamento, per concludere (implicitamente) che non vi erano motivi per applicarlo. 32. Se il giudice d’appello ha svolto tale esame, avrebbe verificato la sua competenza giurisdizionale internazionale ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012. L’unica circostanza sulla quale si potrebbe opinare sarebbe allora la sua comprensione della disposizione ( 5 ) o un eventuale errore riguardo alla sua applicazione nel presente procedimento. 2. Delimitazione della questione 33. Ciò posto, affronterò la questione pregiudiziale nei termini in cui è stata sollevata, vale a dire concentrandomi sul punto se si dovessero trarre d’ufficio le conseguenze dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, cosa che il giudice d’appello non avrebbe fatto. 34. È opportuno fare prima due precisazioni. a) «D’ufficio» 35. La prima riguarda l’applicazione «d’ufficio» della norma di diritto dell’Unione. 36. Al di là del fatto che essa si riferisce alla ripartizione delle funzioni tra il giudice e le parti di una controversia, la nozione non è univoca: non esiste un’unica risposta alla questione relativa a cosa rientri nell’ufficio o compito del giudice e cosa spetti alle parti del processo. La risposta varia in funzione degli ordinamenti e, al loro interno, di fattori quali il tipo di procedimento, l’oggetto della controversia o il grado di giudizio in cui essa si trova. Inoltre, tale risposta cambia, ovviamente, con il tempo ( 6 ). 37. Nel caso di specie, l’«applicazione d’ufficio» comporterebbe che il giudice debba risolvere la discussione relativa alla propria competenza sulla base di una norma diversa da quella invocata dalle parti in causa, ma senza modificare la portata della controversia né basarsi su fatti diversi da quelli che entrambe considerano comprovati. 38. In tale contesto, il giudice nella sua attività: – si limiterebbe a sostituire una base giuridica che ritiene erronea con un’altra che, sebbene non sia stata addotta dalla parte ricorrente, esso reputi più corretta; – non modificherebbe la pretesa della parte ricorrente, non introdurrebbe esso stesso fatti né accerterebbe se ne esistano di nuovi o diversi; si limiterebbe ad interpretare una disposizione applicabile, ancorché non sia stata invocata, abbandonando in tal modo la passività che caratterizza tipicamente la posizione del giudice in una controversia civile; – non violerebbe il principio dispositivo, non si pronuncerebbe ultra petita e non lederebbe i diritti della difesa (anche se dovrebbe prima informare le parti dell’esistenza di una ratio decidendi diversa rispetto a quelle da loro allegate, affinché si esprimano al riguardo) ( 7 ). 39. L’attività giudiziaria così delimitata potrebbe, tuttavia, suscitare perplessità in quanto, inevitabilmente, il suo risultato finale andrebbe a vantaggio di una parte (nel caso di specie, quella che ha adito il giudice francese) e a danno dell’altra (quella che contesta la competenza giurisdizionale internazionale di tale giudice). 40. Tuttavia, quando, per pronunciarsi sulla propria competenza, utilizza esclusivamente dati oggettivi che non sono contestati da nessuna delle parti in causa, il giudice non privilegia una di esse a scapito dell’altra ( 8 ), bensì opera nell’interesse della giustizia e della corretta applicazione di uno strumento concepito per ripartire la competenza giurisdizionale tra gli Stati membri. b) Argomentazione del giudice del rinvio 41. La seconda precisazione riguarda la portata della questione pregiudiziale, con la quale si intende, in sintesi, precisare: – se il giudice adito dai ricorrenti sulla base dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 debba esaminare d’ufficio la propria competenza conformemente all’articolo 10 dello stesso regolamento, o – se, al contrario, incombesse ai ricorrenti invocare l’articolo 10 e, qualora non l’abbiano fatto, il giudice possa respingere la domanda in quanto inammissibile (per difetto di competenza). 42. Sebbene la questione ruoti intorno all’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, nella misura in cui esso introduce una competenza sussidiaria , il ragionamento del giudice del rinvio non è limitato ad esso, bensì apporta argomenti a partire da altre disposizioni di detto regolamento o dal sistema complessivamente considerato ( 9 ). 43. In coerenza con tali argomenti, la mia analisi dovrà andare oltre il mero esame dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012. B. Competenza giurisdizionale internazionale nel regolamento n. 650/2012. L’articolo 10 1. Architettura del sistema a) Criteri di competenza e rapporto tra loro 44. Nel capo II, il regolamento n. 650/2012 istituisce un sistema di competenza giurisdizionale internazionale per l’intera successione basato su criteri oggettivi (l’ultima residenza abituale del defunto, la presenza di beni ereditari in uno Stato membro ( 10 )) e soggettivi (la scelta del foro da parte degli interessati e l’accettazione della competenza ad opera delle parti del procedimento) ( 11 ). 45. Tale sistema è chiuso ( 12 ). Nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 650/2012, la competenza dei giudici degli Stati membri deriva esclusivamente dalle norme uniformi previste dallo stesso, ad esclusione di tutte le altre ( 13 ). 46. Basato prioritariamente sugli obiettivi di «assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza» ( 14 ), il regolamento n. 650/2012: – sancisce in primo luogo la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro dell’ultima residenza abituale del defunto. Di norma, tali organi giurisdizionali applicheranno il proprio diritto ( 15 ); – propone una soluzione per i casi in cui l’ultima residenza abituale del defunto si trovi in uno Stato terzo, ma un collegamento sufficiente con uno Stato membro giustifichi l’attribuzione della competenza alle autorità di quest’ultimo. Di norma, tali autorità applicheranno la legge dello Stato terzo ( 16 ); – suggerisce meccanismi per riunire forum e ius quando: a) in seguito a una scelta della legge da parte del defunto ( 17 ), l’autorità dello Stato membro della sua ultima residenza abituale dovrebbe applicare, se la controversia fosse portata dinanzi ad essa, una legge diversa dalla propria; oppure b) ricorrano le condizioni affinché la controversia sia risolta da un giudice dell’Unione e il defunto, la cui ultima residenza abituale si trovava in uno Stato terzo, abbia scelto quale legge applicabile quella di uno Stato membro di cui aveva la cittadinanza. 47. Nel regolamento n. 650/2012, il rapporto tra i fori non è propriamente gerarchico, come potrebbe sembrare ( 18 ), in quanto ciascuno di essi presuppone una fattispecie diversa: o il defunto aveva l’ultima residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione (presupposto di cui all’articolo 4), oppure non l’aveva (presupposto di cui all’articolo 10). 48. In entrambi i casi la competenza risultante può essere esclusa solo se il defunto ha optato per una legge determinata (presupposto di cui agli articoli 5 e segg. del regolamento n. 650/2012). 49. L’autonomia della volontà, soggetta a condizioni rigorose, non presenta, in tale contesto, un carattere di principio o di asse del sistema di attribuzione della competenza, il che si spiega con la sua funzione, diversa da quella che essa svolge in altri ambiti. 50. L’accordo sul foro che le parti possono raggiungere – eventualmente, l’accettazione espressa o tacita della competenza del giudice adito – è subordinato, anzitutto, all’esistenza di una scelta della legge da parte del defunto. La possibilità di selezionare il giudice competente sorge, in realtà, perché il defunto ha operato tale scelta. 51. Il regolamento n. 650/2012 concepisce siffatta possibilità come una facilitazione di carattere pragmatico: essa mira ad evitare la dissociazione tra forum e ius derivante dalla scelta del defunto a favore di una legge che, per definizione, non è quella dell’autorità cui il legislatore conferisce la competenza in primo luogo ( 19 ). 52. La facoltà degli interessati alla successione di selezionare il giudice competente non risponde, pertanto, ad una convinzione circa la bontà o i vantaggi inerenti all’autoregolamentazione. Quest’ultima, come ho indicato, è molto limitata: se è vero che non può imporre ai suoi aventi causa il luogo in cui si svolgerà la successione ( 20 ), il defunto può però sempre creare le condizioni affinché essa non avvenga nello Stato membro della sua ultima residenza abituale (o, a determinate condizioni, in quello in cui egli possedeva beni). 53. La deroga alla competenza dell’autorità oggettivamente competente presuppone che il defunto abbia scelto la legge applicabile e, inoltre, a) l’accordo di tutte le parti interessate ( 21 ), oppure b) che le parti che non hanno partecipato a tale accordo non contestino la competenza ( 22 ) o c) che tutte le parti che compaiono dinanzi al giudice ne accettino espressamente la competenza ( 23 ). Il rifiuto anche di un solo interessato di accordarsi con gli altri è sufficiente per escludere la giurisdizione dello Stato membro di cui il defunto era cittadino. 54. A mio parere, tali constatazioni consentono di attenuare l’affermazione del giudice del rinvio secondo cui gli articoli 4 e 10 del regolamento n. 650/2012 corrispondono a diritti disponibili delle parti, nonché la sua deduzione secondo cui «[s]arebbe (...) illogico che il giudice fosse tenuto a rilevare un criterio sussidiario di competenza che le parti non hanno inteso allegare» ( 24 ). b) Norme comuni per l’applicazione dei criteri di competenza. L’articolo 15 del regolamento n. 650/2012 55. In linea con altri strumenti della cooperazione giudiziaria in materia civile, il regolamento n. 650/2012 contiene disposizioni per l’attuazione delle norme di competenza. Il suo articolo 15, rubricato «Verifica della competenza», è uno di essi. 56. Tale articolo impone agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su una successione l’obbligo di dichiarare la propria incompetenza di loro iniziativa, quando non siano competenti in base al regolamento n. 650/2012 ( 25 ). 57. La suddetta disposizione era inclusa, senza ulteriori spiegazioni, nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione e non ha dato luogo ad alcun commento o dibattito successivo ( 26 ). 58. Tenuto conto della similitudine con norme di analogo tenore ( 27 ), si deve rilevare che siffatto obbligo: – assicura la corretta applicazione del regolamento n. 650/2012, anche quando una parte non contesti la competenza, cosa che, per vari motivi, potrebbe non accadere ( 28 ); – è una garanzia per il convenuto che non sia comparso dinanzi al giudice in una controversia; – evita che decisioni assunte da un’autorità non competente, o la cui competenza non sia conforme ai criteri sanciti dal regolamento n. 650/2012, circolino liberamente nello spazio europeo di giustizia ( 29 ). 59. L’articolo 15 del regolamento n. 650/2012 contribuisce, pertanto, al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione in materia di successioni. 60. Tale disposizione, tuttavia, non opera automaticamente in senso inverso, quanto meno secondo il suo tenore letterale, giacché non impone espressamente agli organi giurisdizionali degli Stati membri di applicare d’ufficio le norme del regolamento n. 650/2012 per affermare o confermare la loro competenza sulla base di detto regolamento. 2. In particolare, l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 61. L’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 attribuisce la competenza allo Stato membro o agli Stati membri in cui sono situati beni della successione, quando l’ultima residenza abituale del defunto si trovava in uno Stato terzo. 62. Tale competenza: – si estende all’intera successione, se il defunto possedeva la cittadinanza dello Stato membro al momento della morte ( 30 ) o ha avuto la residenza abituale in detto Stato nei cinque anni precedenti il momento in cui l’organo giurisdizionale è adito ( 31 ); – è limitata ai beni che si trovano nel territorio, negli altri casi ( 32 ). 63. Nell’ambito del sistema, l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 persegue due obiettivi: – assicurare l’uniformità delle norme di competenza giurisdizionale internazionale, a vantaggio del reciproco riconoscimento delle decisioni tra gli Stati membri. Il legislatore ha escluso qualsiasi rinvio alle norme di diritto nazionale, elencando esaustivamente i casi nei quali il giudice di uno Stato membro esercita la propria competenza ( 33 ); – garantire l’accesso alla giustizia agli eredi e ai creditori, quando la situazione «presenta stretti legami con uno Stato membro a causa della presenza di un bene» ( 34 ). 64. La presenza di beni (senza ulteriori precisazioni o qualificata mediante requisiti relativi ai beni stessi o al defunto) è un criterio di competenza noto in diritto comparato ( 35 ). Nel regolamento n. 650/2012 essa si aggiunge alle condizioni relative alla cittadinanza o alla residenza del defunto sopra descritte ( 36 ). In tal modo, risulta incontestabile l’esistenza di un legame stretto con lo Stato membro la cui autorità è competente, sebbene l’ultima residenza abituale del defunto non si trovasse in detto Stato. 65. La qualificazione come «sussidiaria» della competenza di cui all’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 non implica un’intensità normativa della disposizione inferiore a quella dell’articolo 4. Ritengo pertanto che il giudice adito non possa ignorare tale disposizione, nemmeno quando non sia stata invocata dalla(e) parte(i). 66. Le due norme sono, in realtà equivalenti: l’articolo 10 attribuisce la competenza nel caso in cui difetti il presupposto di cui all’articolo 4, cosicché quest’ultimo, semplicemente, non si applica. 67. Gli elementi di collegamento previsti dalle suddette disposizioni esprimono una relazione sufficiente tra la fattispecie e il foro: più intensa nell’articolo 4 e meno nell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 (la differenza si traduce nella loro collocazione sistematica). Tuttavia, se non ricorre la circostanza di cui all’articolo 4, e sussistono invece quelle di cui all’articolo 10, si deve necessariamente trarre la conseguenza normativa di quest’ultimo. 68. Mi inducono a confermare tale deduzione gli argomenti che seguono: – gli articoli 4 e 10 del regolamento n. 650/2012 operano allo stesso modo in caso di scelta della legge da parte del defunto ( 37 ), di contestazione della competenza da parte degli interessati che non hanno partecipato a un accordo attributivo della stessa ( 38 ) e in relazione alla possibilità di limitare il procedimento escludendone beni situati in Stati terzi, se vi è motivo di ritenere che un’eventuale decisione non sarà riconosciuta o eseguita in tali Stati ( 39 ); – letteralmente, l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 prevede un obbligo per il giudice nazionale, il che non accade in altre disposizioni, come l’articolo 11, che consente, ma non impone, di decidere su una successione. Inoltre, diversamente da quanto prevede quest’ultimo, l’esercizio della competenza di cui all’articolo 10 non è subordinato all’incompetenza o all’inattività dei giudici di un altro Stato. 69. Il giudice del rinvio adduce, come argomento a sostegno di un ipotetico rifiuto di applicazione d’ufficio dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, che quest’ultimo costituisce una «[deroga] al principio di unità delle competenze giudiziaria e legislativa su cui si basa il regolamento» ( 40 ). 70. Non condivido tale ragionamento. Il proposito di riunire forum e ius non ha carattere assoluto; il legislatore stesso accetta la possibilità che essi siano separati ( 41 ). Inoltre, le soluzioni da esso fornite per tentare di ristabilire la corrispondenza si estendono al caso in cui il giudice che deve pronunciarsi lo faccia in applicazione dell’articolo 10. 71. Occorre inoltre tenere presente che, se l’ultima residenza abituale del defunto non si trova in uno Stato membro, il regolamento n. 650/2012 non può, per definizione, né imporre né garantire la competenza dei giudici del paese di tale residenza, tanto meno la correlazione forum/ius. 72. Tra le due opzioni possibili (il rinvio ai fori previsti dai diritti nazionali o l’introduzione di una norma comune agli Stati membri), il legislatore europeo ha accolto la seconda. In tal modo esso promuove anche l’obiettivo del regolamento n. 650/2012 di garantire in maniera efficace i diritti degli eredi, dei legatari e delle altre persone vicine al defunto, facilitandone l’accesso alla giustizia ( 42 ). C. Applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 d’ufficio o su istanza di parte 73. Ritorno adesso alla questione del giudice del rinvio: se il giudice debba dichiararsi competente applicando una norma attributiva della competenza giurisdizionale internazionale non invocata dalle parti, che corrisponde a fatti presenti nella controversia e non contestati, ma che non sono stati addotti per fondare tale competenza. 74. A prima vista, il regolamento n. 650/2012 non prevede espressamente un trattamento processuale per l’articolo 10. Se ne potrebbe dedurre che il legislatore non ha inteso unificare tale aspetto, lasciandone la regolamentazione alle norme del diritto processuale nazionale di ciascuno Stato membro. 75. Ritengo, tuttavia, che siffatta deduzione non sia corretta. A mio avviso, vi sono elementi che smentiscono l’argomento formale e consentono di sostenere una tesi diversa, quando l’attività svolta dal giudice di propria iniziativa si colloca in circostanze come quelle del caso di specie. 76. Illustrerò nel prosieguo i motivi sui quali fondo il mio parere. Solo in via subordinata, per il caso in cui esso non fosse condiviso dalla Corte, farò riferimento alla prima tesi (quella secondo cui la soluzione del problema dovrebbe essere lasciata alla legislazione di ciascuno Stato membro). 1. Argomenti a favore dell’applicazione d’ufficio (nelle circostanze del caso di specie) 77. Ritengo che, nelle circostanze della presente causa, il giudice nazionale adito sulla base dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 debba dichiarare d’ufficio la propria competenza ai sensi dell’articolo 10, anche quando i ricorrenti non l’abbiano invocato. 78. La mia convinzione si fonda su considerazioni relative: a) da un lato, alla verifica della propria incompetenza, prevista all’articolo 15 del regolamento n. 650/2012, e b) dall’altro, a pronunce della Corte in ordine agli elementi che il giudice deve ponderare per valutare la propria competenza internazionale, quando una parte la contesti. 79. Per quanto riguarda l’articolo 15 del regolamento n. 650/2012, come ho già rilevato, esso esige un’analisi del giudice, ex officio, al fine di verificare la sua incompetenza . 80. Orbene, per stabilire se sia incompetente «in base al presente regolamento», il giudice deve esaminare tutti i criteri previsti dal capo II dello stesso. Esso potrà dichiararsi incompetente d’ufficio solo se, e nella misura in cui, nessuna norma del regolamento n. 650/2012 gli attribuisce la competenza. Tale esame non è quindi limitato a determinate norme di detto regolamento o a quelle invocate dall’interessato. 81. Deduco da questa premessa che il giudice, ove ritenga che esista una disposizione in base alla quale esso è invece competente, non potrà trarre la conseguenza di cui all’articolo 15 del regolamento n. 650/2012, che deve obbligatoriamente esaminare. Quand’anche la norma sulla quale si fonda la sua competenza non sia quella fatta valere dal ricorrente, sarebbe eccessivamente formalistico ignorarne un’altra che, sebbene non sia stata invocata, lo dota di competenza sufficiente per conoscere della controversia ( 43 ). 82. Il regolamento n. 650/2012 non specifica le condizioni per il controllo della competenza, vuoi d’ufficio, vuoi su istanza di parte. In particolare, non dice nulla in merito agli elementi che il giudice deve prendere in considerazione o a come debba identificarli. 83. Tuttavia, alcuni orientamenti al riguardo sono contenuti in sentenze della Corte relative al controllo della competenza nell’ambito del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 44 ). 84. Conformemente a dette sentenze, il compito del giudice che effettua tale analisi non solo non è circoscritto a quanto adduce il ricorrente, ma include tutti gli elementi di cui il giudice sia a conoscenza, senza tuttavia che esso debba compiere accertamenti (né riguardo all’esistenza di altri elementi né riguardo alla loro veridicità) ( 45 ). 85. La Corte fonda la sua posizione sull’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, sotteso al regolamento n. 44/2001, e sul rispetto dovuto all’autonomia del giudice nell’esercizio delle sue funzioni ( 46 ). 86. Non vedo perché tale giurisprudenza dovrebbe essere limitata alla disposizione specifica che interpreta o al caso in cui l’esame della competenza abbia luogo su istanza di parte, e non d’ufficio ( 47 ). 87. Mi sembra quindi legittimo interpretare l’articolo 10 alla luce dell’articolo 15 del regolamento n. 650/2012 nel senso che non obbligano il giudice a cercare attivamente una base fattuale per decidere in ordine alla propria competenza in una determinata controversia, ma nondimeno a trovare, attenendosi ai fatti non contestati, un fondamento per la sua competenza eventualmente diverso da quello addotto dal ricorrente. Ritengo che, nel caso di specie, il giudice debba dichiarare d’ufficio la propria competenza. 2. Assenza di una soluzione esplicita nel regolamento n. 650/2012. Autonomia procedurale e limiti 88. Nel caso in cui tali considerazioni non convincessero la Corte, esaminerò in subordine la risposta che, come ho indicato ( 48 ), si basa sull’assenza di una disciplina processuale esplicita, nell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, per deferire al diritto processuale di ciascuno Stato membro la soluzione della questione sollevata. 89. Seguendo tale approccio, che si potrebbe definire classico ( 49 ), sarebbe sufficiente applicare la giurisprudenza consolidata della Corte, secondo la quale: – le norme del diritto dell’Unione operano nell’ambito dei sistemi degli Stati membri; – in mancanza di un disciplina dell’Unione in materia, «spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, stabilire le modalità procedurali intese a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione, a condizione, tuttavia, che dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività)» ( 50 ); – i giudici applicheranno le modalità procedurali previste dal loro ordinamento giuridico interno «soltanto qualora esse non pregiudichino la ratio, le finalità e la piena efficacia» della norma corrispondente di diritto dell’Unione ( 51 ). 90. Il regolamento n. 650/2012 non prevede, ripeto, un trattamento processuale specifico per l’articolo 10. Lo prevede invece per altre disposizioni, nelle quali richiede espressamente o l’istanza di parte o l’intervento d’ufficio dell’autorità adita ( 52 ). 91. Intendere il silenzio dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 su tale aspetto come un rinvio implicito alle modalità stabilite dagli ordinamenti nazionali sembrerebbe altrettanto sostenibile (in quanto corrisponde alla soluzione di principio) quanto affermare che esso implica un’esclusione intenzionale, e non una mera dimenticanza. Se in altri punti del medesimo regolamento il rinvio al diritto processuale nazionale è esplicito (articolo 66 o articolo 71), la sua mancanza nell’articolo 10 potrebbe essere interpretata nel senso che tale materia non è deferita agli ordinamenti nazionali ( 53 ). 92. Ammettendo, per ipotesi, che la questione del giudice del rinvio relativa alla ripartizione dei ruoli tra il giudice e le parti, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012, debba ricevere la risposta che dia l’ordinamento giuridico francese, le conseguenze per la presente causa sarebbero le seguenti: – l’esame della competenza giurisdizionale cui fa riferimento l’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 avrebbe luogo d’ufficio ( 54 ) ove ciò sia imposto dal diritto francese per analoghe domande fondate su di esso ( 55 ); – al contrario, la suddetta disposizione si applicherebbe solo qualora fosse invocata dalla parte interessata, se questa è la soluzione per analoghe domande nel diritto interno, salvo che tale formula renda praticamene impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione oppure precluda l’effetto utile della norma in esame. 93. Il giudice del rinvio non fornisce informazioni sufficienti sul suo diritto processuale interno ( 56 ). In tali circostanze, sarebbe solo speculazione qualsiasi riflessione da parte mia sulla questione se l’applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 esclusivamente su istanza di parte sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività nonché al rispetto dell’effetto utile di tale disposizione. V. Conclusione 94. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere alla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione, Francia) nei termini seguenti: «L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che, se il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro dell’Unione europea, l’organo giurisdizionale di uno Stato membro nel quale sia sorta una controversia in materia di successioni deve dichiararsi competente, d’ufficio, a pronunciarsi sull’intera successione qualora risulti da fatti non contestati addotti dalle parti che il de cuius, al momento della morte, aveva la cittadinanza di tale Stato e ivi possedeva beni». ( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo. ( 2 ) Nel prosieguo utilizzerò l’espressione «Stato membro» per riferirmi agli Stati vincolati dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). Non lo sono la Danimarca e l’Irlanda; il [OSCURATO:PERSONA], che al momento del decesso del de cuius faceva parte dell’Unione europea, non è mai stato vincolato da tale regolamento. ( 3 ) Secondo la decisione di rinvio, tale articolo non è stato invocato da nessuna delle parti né in primo grado né in appello. Tuttavia, la lettura della sentenza del giudice di appello consentirebbe, quanto meno, di contestare che l’articolo 10 non sia stato applicato (v. paragrafi 27 e segg. delle presenti conclusioni). ( 4 ) Secondo le informazioni disponibili, sembra che XA abbia vissuto nel [OSCURATO:PERSONA] dai primi anni ’80 fino all’agosto 2012, allorché si è trasferito in Francia, dove è deceduto tre anni dopo. Egli era comproprietario di due immobili nel [OSCURATO:PERSONA] e titolare del 10% delle azioni di una società francese, costituita per l’acquisto in Francia di un immobile che ha finanziato interamente e che occupava al momento della morte. ( 5 ) La versione spagnola, al pari di quella portoghese, dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 menziona testualmente lo Stato membro in cui si trovano « los bienes de la herencia» ( i beni ereditari) (il corsivo è mio), il che potrebbe indurre a ritenere che tutti i beni dell’eredità debbano trovarsi in detto Stato affinché i suoi giudici siano competenti. Ciò non accade invece nella versione francese né in altre che ho potuto consultare. Non dubito che queste ultime siano le versioni corrette. Ciò risulta dai lavori preparatori: v. proposta COM(2009) 154 definitivo di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio (in prosieguo: la «proposta della Commissione»), commento all’articolo 6. È questa inoltre l’interpretazione logica: diversamente, non si spiegherebbe il fatto che la competenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, sia espressamente estesa all’ intera successione. Né si spiegherebbe la limitazione della competenza conferita dallo stesso articolo, al paragrafo 2, ai beni ereditari che si trovano nel territorio. ( 6 ) V., a tale proposito, Chanais, C., Hess, B., Saletti, A. e van Drooghenbroeck, J.F. (coord.), L’office du juge – Études de droit comparé , Bruylant, 2018. La medesima mancanza di uniformità è ravvisabile anche nell’ambito dell’applicazione d’ufficio del diritto dell’Unione: ciò vale, ad esempio, per quanto riguarda il diritto del consumo. V., su tale aspetto, Hess, B. e Taelman, P., «[OSCURATO:PERSONA] before [OSCURATO:PERSONA]», in Hess, B. e Law, S., Implementing EU [OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:PERSONA] , Hart/Beck/Nomos, 2019, pagg. 95 e segg. ( 7 ) Il regolamento n. 650/2012 non osta a che il giudice conceda ad entrambe le parti la possibilità di esprimersi in merito all’applicazione dell’articolo 10. Anzi, potrebbe essere obbligatorio farlo, ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa alla necessità di rispettare i requisiti inerenti al diritto a un equo processo. Le parti devono poter conoscere e discutere gli elementi esaminati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione; v., inter alia, sentenza del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑472/11 , EU:C:2013:88 , punti 29 e segg.). ( 8 ) Aggiungo che i fori di cui al regolamento n. 650/2012 non concedono un’opzione al ricorrente, come fanno, ad esempio, gli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). Ciò significa che l’intervento d’ufficio del giudice non consente a quest’ultimo di «sanare» l’errore della parte che, mentre aveva il vantaggio della scelta, abbia commesso un errore nel fondare normativamente la competenza, optando per il foro «inappropriato». ( 9 ) V. punto 10 della decisione di rinvio, relativo al carattere chiuso del sistema di competenza giurisdizionale internazionale, e punto 11 della medesima decisione, relativo alla correlazione forum/ius come principio del regolamento n. 650/2012, al carattere disponibile dei fori di competenza e alla portata dell’obbligo di verifica della propria competenza. ( 10 ) Articoli 4 e 10, paragrafo 1 (alle condizioni da esso previste). ( 11 ) Articoli 5, 7 e 9. ( 12 ) Chiuso e sufficiente per risolvere qualsiasi aspetto di una successione, indipendentemente dal luogo in cui sono situati i beni dell’eredità. Solo in via eccezionale il legislatore limita le attribuzioni dell’autorità competente ai beni che si trovano nel suo Stato membro: v. articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. L’articolo 12, paragrafo 1, prevede la possibilità di escludere alcuni beni dal procedimento, ma non in ragione del difetto di competenza giurisdizionale internazionale al loro riguardo. ( 13 ) Il legislatore ha incluso un «forum necessitatis» nell’articolo 11, volto ad evitare un eventuale diniego di giustizia. ( 14 ) Considerando 23. Il legislatore affida la realizzazione di tali obiettivi, anzitutto, al criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte in quanto «criterio di collegamento generale» che determina sia la competenza giurisdizionale internazionale sia la legge applicabile. ( 15 ) Articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. ( 16 ) Articolo 10, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. ( 17 ) A favore dell’ordinamento di uno Stato membro di cui aveva la cittadinanza al momento della morte o al momento della scelta: v. articolo 22, paragrafo 1. ( 18 ) Vi è, certamente, una chiara preferenza concettuale per la giurisdizione dell’ultima residenza abituale del defunto quando essa si trovi in uno Stato membro, ritenendosi che tale residenza determini un collegamento (tra la successione e il foro) più forte rispetto ad altri elementi. ( 19 ) Considerando 27 e 28 del regolamento n. 650/2012. Consentire la scelta ad opera delle parti è uno – ma non l’unico – dei meccanismi intesi a far sì che l’autorità cui è sottoposta la controversia si occupi della successione o decida su di essa secondo il proprio diritto. ( 20 ) Devono parimenti essere soddisfatti taluni requisiti: v. paragrafo seguente. ( 21 ) Articolo 5, in combinato disposto con gli articoli 6, lettera b), e 7, lettera b), del regolamento n. 650/2012. ( 22 ) Articolo 9 del regolamento n. 650/2012. ( 23 ) Articolo 7, lettera c), del regolamento n. 650/2012. ( 24 ) Decisione di rinvio, punto 11. ( 25 ) Non prevede, invece, una sanzione per il caso in cui tale obbligo venga ignorato. ( 26 ) Proposta della Commissione, articolo 11. Accogliendo un emendamento del Parlamento europeo, è stato precisato che il caso al quale si riferisce la disposizione deve essere relativo a «una causa di successione»: v. articolo 11 del progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 6 marzo 2012, documento A7‑0045/2012. ( 27 ) L’imposizione del controllo d’ufficio della propria competenza risale alla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1972, L 299, pag. 32 ; versione consolidata in GU 1998, C 27, pag. 1 ). Essa esiste in tutti i successivi regolamenti attributivi di competenza giurisdizionale internazionale, in tutte le materie. Può variare la portata della norma, ma non la conseguenza giuridica prevista: l’organo giurisdizionale che non sia competente deve dichiarare d’ufficio tale condizione. ( 28 ) Ad esempio, in quanto il procedimento non sia in contraddittorio. ( 29 ) La dichiarazione di incompetenza ex officio fornisce un complemento necessario per «compensare» la mancanza di controllo della competenza del giudice di origine quando il giudice di un altro Stato membro debba procedere al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività della decisione del primo. V. articolo 40 del regolamento n. 650/2012, che elenca tassativamente i motivi di diniego del riconoscimento, e articolo 52 del medesimo regolamento, che estende detti motivi al rifiuto e alla revoca dell’exequatur. ( 30 ) Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012. ( 31 ) Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012. ( 32 ) Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. ( 33 ) Considerando 30 del regolamento n. 650/2012. V. altresì considerando 13 della proposta della Commissione. ( 34 ) Tale formula è utilizzata dalla Commissione nella parte motiva della sua proposta, al punto 4.2. La versione finale del regolamento n. 650/2012 è più sintetica: v. considerando 7. ( 35 ) V., ad esempio, il § 105, in combinato disposto con il § 343, del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG (legge sui procedimenti in materia di diritto di famiglia e sui procedimenti di volontaria giurisdizione); in Spagna, l’articolo 22 quater, lettera g), della [OSCURATO:PERSONA] 6/1985, de 1 de julio, del [OSCURATO:PERSONA] (legge organica 6/1985, del 1 o luglio 1985, sul potere giudiziario); in Italia, l’articolo 50 della legge sul diritto internazionale privato (legge del 31 maggio 1995, n. 218). ( 36 ) Ricordo che, in mancanza di uno di tali elementi, la portata della competenza rimane limitata ai beni esistenti sul territorio dello Stato membro del giudice adito, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. ( 37 ) A tenore dell’articolo 6 del regolamento n. 650/2012, e a seconda che le circostanze siano quelle di cui alle lettere a) o b), il giudice adito ha la medesima facoltà di astenersi, e il medesimo obbligo di farlo, sia che la sua competenza derivi dall’articolo 4, sia che derivi dall’articolo 10. Conformemente all’articolo 8, se le parti decidono di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto, il giudice dovrà chiudere il procedimento in materia di successioni che abbia aperto d’ufficio ai sensi degli articoli 4 o 10. ( 38 ) Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. ( 39 ) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012. In pratica, è plausibile che il riconoscimento in uno Stato terzo di una decisione adottata sulla base di una competenza ex articolo 10 susciti più riserve di un’altra fondata sull’articolo 4. Tuttavia, la facoltà prevista all’articolo 12 non è limitata al primo caso. ( 40 ) Punto 11 della decisione di rinvio. ( 41 ) Ad esempio, direttamente al considerando 43 e indirettamente al considerando 57 del regolamento n. 650/2012. ( 42 ) V. paragrafo 63 delle presenti conclusioni. ( 43 ) Al paragrafo 103 della presa di posizione presentata nella causa Mercredi ( C‑497/10 PPU , EU:C:2010:738 ), vertente sul regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 ), l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che il sistema impone alle autorità giurisdizionali anche l’obbligo di fondare d’ufficio la loro competenza su tale regolamento. Egli ha sostenuto che il dovere del giudice non si esaurisce nella verifica di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2201/2003, equivalente all’articolo 15 del regolamento n. 650/2012. Non ha addotto altre basi per la sua risposta, poiché quella suggerita la rinveniva chiaramente («certamente») nella logica stessa del sistema; in particolare, non l’ha limitata al fatto che in quella causa era in gioco l’interesse di un minore. ( 44 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). ( 45 ) V. sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa ( C‑375/13 , EU:C:2015:37 , punto 64 ), e del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑12/15 , EU:C:2016:449 , punto 45 ). Era in discussione l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001. ( 46 ) Ibidem. ( 47 ) V. nota 7 delle presenti conclusioni, sull’obbligo del giudice di dare alle parti la possibilità di esprimersi in merito agli elementi sui quali esso baserà la sua decisione, ove ciò sia imposto dal rispetto del principio del contraddittorio. ( 48 ) Paragrafo 74 delle presenti conclusioni. ( 49 ) Di cui esistono abbondanti esempi. Nell’ambito degli strumenti per la cooperazione giudiziaria in materia civile, v., inter alia, sentenze dell’8 novembre 2005, Leffler ( C‑443/03 , EU:C:2005:665 , punti da 49 a 51 ); del 15 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑310/14 , EU:C:2015:690 , punto 28 ); del 9 novembre 2016, ENEFI ( C‑212/15 , EU:C:2016:841 , punto 30 ), e dell’8 giugno 2017, Vinyls Italia ( C‑54/16 , EU:C:2017:433 , punti da 25 a 27 ), nonché ordinanza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑384/14 , EU:C:2016:316 , punti da 80 a 85 ). ( 50 ) Ex multis, sentenza del 20 maggio 2021, X (Veicoli cisterna per il trasporto di GPL) ( C‑120/19 , EU:C:2021:398 , punto 69 ). ( 51 ) V. ordinanza del 28 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑384/14 , EU:C:2016:316 , punto 85 ). La formula riportata appare talora associata al principio di effettività. A mio avviso, si tratta piuttosto di una tutela dell’«effetto utile» dello strumento applicabile: v., sulla stessa linea, Szpunar, M., «L’effet utile dans la jurisprudence de la [OSCURATO:PERSONA] de justice en matière de droit international privé», Travaux du [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] , 2018‑2020, pagg. 153 e segg. ( 52 ) Esempi del primo trattamento sono l’articolo 6, lettera a), o l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, mentre del secondo l’articolo 15 del medesimo regolamento. ( 53 ) V. anche paragrafi 77 e segg. delle presenti conclusioni. ( 54 ) Come ho indicato sopra, il significato dell’espressione «d’ufficio» non è univoco. Sarà l’ordinamento giuridico francese a definire la portata di un eventuale obbligo di applicare la norma europea di propria iniziativa (stabilirà, ad esempio, se il giudice sia tenuto ad accertare i fatti che ne determinano la competenza, oppure possa o debba richiederne la prova alla parte interessata). ( 55 ) La norma nazionale il cui trattamento procedurale sarà confrontato con quello dell’articolo 10 del regolamento n. 650/2012 dovrà essere individuata tenendo conto di quanto esposto in merito a tale disposizione e dell’aggettivo «sussidiaria» che qualifica la competenza da essa attribuita. ( 56 ) Salvo errore da parte mia, esistono decisioni della [OSCURATO:PERSONA] de cassation (Corte di cassazione) relative all’applicazione di norme di diritto internazionale privato dell’Unione indipendentemente dall’invocazione di parte. Ad esempio, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de cassation, Chambre civile 1 (Corte di cassazione, Prima Sezione civile), del 22 febbraio 2005, 02‑20.409, ampiamente commentata dalla dottrina, ha annullato la decisione di appello che non aveva applicato d’ufficio l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi ( GU 2000, L 160, pag. 19 ). La base processuale dell’annullamento non è indicata. Più recentemente, il medesimo organo si è pronunciato a favore dell’applicazione d’ufficio di una norma di conflitto del diritto europeo, l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ( GU 2007, L 199, pag. 40 ). Esso si è basato sull’articolo 12 del code de procédure civile (codice di procedura civile), secondo il quale «le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables» («il giudice risolve la controversia secondo le norme di legge ad essa applicabili»), e sui principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione: v. sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de cassation, Chambre civile 1 (Corte di cassazione, Prima Sezione civile), del 26 maggio 2021, 19‑15.102. Non dispongo, tuttavia, di informazioni che confermino che si tratta di una giurisprudenza consolidata.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 650/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris