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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34511/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la ha ritenuta responsabile del reato di minaccia aggravata; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta travisamento delle dichiarazioni rese dalle persone offese - è indeducibile in quanto il travisamento della prova vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di una fotografia neutra e a-valutativa, del significante, ma non del significato, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370), laddove la censura postula una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, senza considerare che a questa Corte non è consentito non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il secondo motivo di censura - che lamenta violazione dell'art. 131-biis cod. pen. - è manifestamente infondato in ragione delle precedenti condanne delle quali ha dato conto la Corte territoriale che rendono inapplicabile l'invocata causa di non punibilità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); - che il terzo motivo di censura - che lamenta vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva - è indeducibile in quanto la sentenza impugnata (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la ha ritenuta responsabile del reato di minaccia aggravata; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta travisamento delle dichiarazioni rese dalle persone offese - è indeducibile in quanto il travisamento della prova vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di una fotografia neutra e a-valutativa, del significante, ma non del significato, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370), laddove la censura postula una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, senza considerare che a questa Corte non è consentito non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); - che il secondo motivo di censura - che lamenta violazione dell'art. 131-biis cod. pen. - è manifestamente infondato in ragione delle precedenti condanne delle quali ha dato conto la Corte territoriale che rendono inapplicabile l'invocata causa di non punibilità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); - che il terzo motivo di censura - che lamenta vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva - è indeducibile in quanto la sentenza impugnata (pag. 3 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M
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