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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18409/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 32426-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28 SC.

A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011tfOrkOlTelltC - avverso la sentenza n. 3216/14/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 32426 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento dell'originario ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di liquidazione d'imposta di registro su sentenza del Tribunale di Milano, siccome emesso ai sensi dell'art.8, lett.b), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.121 invece che ai sensi della successiva lettera e) dell'art.8);

2. la società resisteva con controricorso;

3. il 31 maggio 2019, la società presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art.6 del d.l. 119/2018, conv. dalla 1.136/2019 e versava la prima rata dell'importo dovuto;

4. l'Agenzia delle Entrate opponeva il diniego all'istanza di definizione ritenendo che la controversia, in quanto relativa ad un atto non impositivo ma avente "essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta", fosse esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 6 del d.l.n.119/2018;

5. avverso detto diniego contribuente proponeva ricorso ai sensi del comma Izt, 12 dell'art.6 del d.1.119/2018&, toAle nkku1iuc(-1--_, considerato che:

1. l'art.6 del d.I.119/2018 consente la definizione agevolata delle "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi".

La norma non dà la definizione di "atto impositivo";

2. questa Corte ha chiarito che l'interpretazione dell'espressione "atto impositivo" -i.e. l'individuazione dell'atto impositivo- deve essere centrata su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti (Cass. Sez U. n.18298 del 25 giugno 2021);

3. è dunque atto impositivo quello che "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum" (Sez.

U sentenza citata, in particolare punto

6.1. della motivazione).

Questa Corte ha affermato che "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla

I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva." (Cass. Sez.

U, n. 18298/2021).

La Corte ha altresì precisato che "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla

I. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione" (Cass. Sez.5, Ordinanza n.20683 del 20/07/2021);

4. alla luce di quanto precede l'avviso di liquidazione di che trattasi è indubbiamente un atto impositivo: esso ha per la prima volta imposto alla contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum;

5. la controversia proposta della contribuente per contestare la legittimità dell'avviso in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa impositiva è definibile in base all'art.6 del d.l. 119 del 2018;

6. il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite deve essere accolto e il giudizio sul ricorso principale deve essere dichiarato estinto;

7. le spese di tale giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art.6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate;

8. le spese del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

9. l'estinzione del giudizio sul ricorso principale per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente ricorrente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Né può esservi condanna con riferimento al ricorso avverso il diniego di condono; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite e compensa le spese; dichiara estinto il giudizio sul ricorso avverso l'atto impositivo con spese di tale giudizio a carico della parte che le ha anticipate; Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32426-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28 SC. A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011tfOrkOlTelltC - avverso la sentenza n. 3216/14/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 32426 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento dell'originario ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un avviso di liquidazione d'imposta di registro su sentenza del Tribunale di Milano, siccome emesso ai sensi dell'art.8, lett.b), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.121 invece che ai sensi della successiva lettera e) dell'art.8); 2. la società resisteva con controricorso; 3. il 31 maggio 2019, la società presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art.6 del d.l. 119/2018, conv. dalla 1.136/2019 e versava la prima rata dell'importo dovuto; 4. l'Agenzia delle Entrate opponeva il diniego all'istanza di definizione ritenendo che la controversia, in quanto relativa ad un atto non impositivo ma avente "essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta", fosse esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 6 del d.l.n.119/2018; 5. avverso detto diniego contribuente proponeva ricorso ai sensi del comma Izt, 12 dell'art.6 del d.1.119/2018&, toAle nkku1iuc(-1--_, considerato che: 1. l'art.6 del d.I.119/2018 consente la definizione agevolata delle "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi". La norma non dà la definizione di "atto impositivo"; 2. questa Corte ha chiarito che l'interpretazione dell'espressione "atto impositivo" -i.e. l'individuazione dell'atto impositivo- deve essere centrata su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti (Cass. Sez U. n.18298 del 25 giugno 2021); 3. è dunque atto impositivo quello che "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum" (Sez. U sentenza citata, in particolare punto 6.1. della motivazione). Questa Corte ha affermato che "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva." (Cass. Sez. U, n. 18298/2021). La Corte ha altresì precisato che "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione" (Cass. Sez.5, Ordinanza n.20683 del 20/07/2021); 4. alla luce di quanto precede l'avviso di liquidazione di che trattasi è indubbiamente un atto impositivo: esso ha per la prima volta imposto alla contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum; 5. la controversia proposta della contribuente per contestare la legittimità dell'avviso in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa impositiva è definibile in base all'art.6 del d.l. 119 del 2018; 6. il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite deve essere accolto e il giudizio sul ricorso principale deve essere dichiarato estinto; 7. le spese di tale giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art.6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate; 8. le spese del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale. 9. l'estinzione del giudizio sul ricorso principale per definizione agevolata della lite esclude che ricorrano i presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente ricorrente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso Né può esservi condanna con riferimento al ricorso avverso il diniego di condono; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite e compensa le spese; dichiara estinto il giudizio sul ricorso avverso l'atto impositivo con spese di tale giudizio a carico della parte che le ha anticipate; Così deciso in Rom