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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 34253/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6/02/2026 Corte appello di Torinovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso del condannato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torinoin data 26 febbraio 2026 (dep. 05 marzo 2026) che ha dichiarato inammissibile larichiesta di rescissione del giudicato dallo stesso avanzata in qualità di condannatoin relazione alle sentenze meglio precisate nel ricorso.Il ricorrente, richiamando le ragioni poste a fondamento della richiestaavanzata alla Corte di appello, chiede l’annullamento del provvedimentoimpugnato.2.

Va anzitutto precisato che, nonostante il ricorrente precisi che ilprovvedimento della Corte di appello di Torino impugnato gli sia stato notificatopresso la C.C. di Marassi in data 23/07/2026 (v. pag. 1 del ricorso, ove vieneindicata come data di notifica anche quella del “27/07/2026”, peraltro successivaa quella di proposizione del ricorso avvenuta il 24/07/2026 per come attestatodall’estratto del Registro del carcere), la cancelleria della Corte di appello di Torinoha attestato che il ricorso risulta proposto avverso l’ordinanza della Terza Sezionepenale della Corte di appello di Torino del 26 febbraio 2026.

La medesimacancelleria ha precisato che si tratta dell’unico provvedimento adottato neiconfronti del ricorrente e che nessuna notifica di provvedimenti provenienti dallaCorte di appello di Torino è stata al ricorrente effettuata dal 23 al 27 luglio 2026al ricorrente.

Infine, per come attestato dalla stessa cancelleria della Corte diappello di Torino alle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, risulta che DiNunzio [OSCURATO:PERSONA] ha interposto già tre volte – con esito di inammissibilità - ricorso percassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino 26 febbraio 2026(da ultimo, Sez. 2, ord. n. 28605 del 17/07/2026).

Una tale conclusione, del resto,risulta avvalorata anche dall’indicazione, da parte dello stesso ricorrente, delnumero di ruolo del procedimento dinanzi alla Corte di appello di Torino (SIGE n.12/2026 che è stato riunito al n. 903/25), nonché dal contenuto delle censuremosse nei confronti di “tale provvedimento”.3.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poichéproposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscrittonell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/02/2026 Corte appello di Torinovisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso del condannato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torinoin data 26 febbraio 2026 (dep. 05 marzo 2026) che ha dichiarato inammissibile larichiesta di rescissione del giudicato dallo stesso avanzata in qualità di condannatoin relazione alle sentenze meglio precisate nel ricorso.Il ricorrente, richiamando le ragioni poste a fondamento della richiestaavanzata alla Corte di appello, chiede l’annullamento del provvedimentoimpugnato.2. Va anzitutto precisato che, nonostante il ricorrente precisi che ilprovvedimento della Corte di appello di Torino impugnato gli sia stato notificatopresso la C.C. di Marassi in data 23/07/2026 (v. pag. 1 del ricorso, ove vieneindicata come data di notifica anche quella del “27/07/2026”, peraltro successivaa quella di proposizione del ricorso avvenuta il 24/07/2026 per come attestatodall’estratto del Registro del carcere), la cancelleria della Corte di appello di Torinoha attestato che il ricorso risulta proposto avverso l’ordinanza della Terza Sezionepenale della Corte di appello di Torino del 26 febbraio 2026. La medesimacancelleria ha precisato che si tratta dell’unico provvedimento adottato neiconfronti del ricorrente e che nessuna notifica di provvedimenti provenienti dallaCorte di appello di Torino è stata al ricorrente effettuata dal 23 al 27 luglio 2026al ricorrente. Infine, per come attestato dalla stessa cancelleria della Corte diappello di Torino alle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato, risulta che DiNunzio [OSCURATO:PERSONA] ha interposto già tre volte – con esito di inammissibilità - ricorso percassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino 26 febbraio 2026(da ultimo, Sez. 2, ord. n. 28605 del 17/07/2026). Una tale conclusione, del resto,risulta avvalorata anche dall’indicazione, da parte dello stesso ricorrente, delnumero di ruolo del procedimento dinanzi alla Corte di appello di Torino (SIGE n.12/2026 che è stato riunito al n. 903/25), nonché dal contenuto delle censuremosse nei confronti di “tale provvedimento”.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile poichéproposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscrittonell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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