CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 37838/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTE. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Trieste, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il rigetto di una richiesta di sostituzione della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere (applicata all'imputato per il reato di estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.) con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. 1. Il ricorrente lamenta violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'asserito difetto di attualità e concretezza del pericolo di recidiva, alla mancata considerazione che egli è a sua volta vittima di una estorsione aggravata ed alla ritenuta inadeguatezza degli AA.DD. a soddisfare le residue esigenze cautelari. 1.1. I motivi, promiscuamente articolati, reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. Premesso che il ricorrente ha riportato condanna per il reato ascrittogli in primo ed in secondo grado, il Tribunale ha incensurabilmente posto a fondamento della contestata statuizione la notevole gravità dei fatti accertati, che rendeva certamente necessaria la misura de qua, osservando, altresì, che: - le sopravvenienze evocate dall'appellante erano già state in precedenza valutate, e non risultavano, pertanto, "nuove", così come il riferimento al tempo trascorso, già oggetto di una precedente decisione (emessa in data 14/09/2021); - perdurando l'applicazione della misura della custodia in carcere, era superfluo evocare il fatto che l'imputato non avesse commesso nuovi reati; - il buon comportamento tenuto in corso di detenzione carceraria cautelare è doveroso, e non riduce, quindi, il grado delle ritenute esigenze cautelari. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione se