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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 49574/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Sassari da: 1) Ministero della Giustizia; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il 4 novembre 2021 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, relativamente al ricorso proposto dal Ministero della Giustizia; il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], che era sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), disponeva che, limitatamente alle ipotesi di restrizioni conseguenti all'emergenza pandemica da Covid-19, l'Amministrazione penitenziaria consentisse al detenuto di effettuare il colloquio telefonico mensile della durata di dieci minuti mediante l'uso della piattaforma DGSIA.

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Sassari, il colloquio in videocollegamento, in sostituzione del colloquio telefonico mensile, di cui il reclamante aveva diritto ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., doveva svolgersi nel rispetto delle disposizioni emesse dall'Amministrazione penitenziaria, tra il luogo dove [OSCURATO:PERSONA] era ristretto e l'istituto penitenziario più vicino al luogo dove risiedevano i suoi familiari ovvero, in caso di situazioni di impossibilità connesse all'emergenza epidemiologica non ancora cessata, presso l'ufficio di polizia più vicino al luogo di residenza degli stessi familiari.

2. Avverso questa ordinanza venivano proposti due ricorsi per cassazione, presentati dal Ministero della Giustizia e da [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo di tali ricorsi, proposto dal Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, si deducevano, mediante tre correlate censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti lo svolgimento del colloquio in videocollegamento, in sostituzione del colloquio telefonico mensile riconosciuto al detenuto.

Si deduceva, in proposito, che la possibilità di applicare tali modalità sostitutive di svolgimento del colloquio telefonico mensile nei confronti del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. poteva riconoscersi esclusivamente in relazione a situazioni eccezionali, insussistenti nel caso di specie, strettamente connesse alla condizione personale dei soggetti interessati, rispetto alla quale non assumeva un rilievo decisivo l'emergenza epidemiologica, peraltro in fase recessiva.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.2.2.

Con il secondo di tali ricorsi, proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari riteneva che il colloquio sostitutivo in videocollegamento da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. era esclusivamente giustificato dall'emergenza pandemica da Covid-19 in corso di svolgimento, senza considerare le limitazioni agli spostamenti territoriali e all'accesso agli istituti penitenziari, che determinavano, in quanto tali, un pregiudizio irreparabile del diritto del detenuto al mantenimento dei contatti con i suoi familiari.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia e da [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari.

2.1. Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato, che occorre ulteriormente ribadire, il principio secondo cui è possibile l'esecuzione del colloquio visivo con strumenti di videocomunicazione a distanza nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in presenza di situazioni tali da integrare condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza, ferme restando le cautele previste dalla legge per le finalità di sicurezza pubblica connesse alla peculiarità del regime restrittivo.

Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: «Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41- bis Ord. peri., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis» (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01).

Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica la pronuncia, precedente l'esplosione dell'emergenza pandemica da Covid-19, secondo cui: «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2004, dep. 2015, Trigilia, Rv. 262417-01).

Si tratta, del resto, di forme derogatorie delle modalità ordinarie di esecuzione del colloquio visivo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord, pen., che non attenuano i profili di sicurezza, che sono giustificati, sia pur temporaneamente, in rapporto alle necessità di contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19, sulle quali il Tribunale di sorveglianza di Sassari si soffermava in termini ineccepibili.

Basti, in proposito, richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 6 del provvedimento impugnato, in cui si osservava che occorreva «consentire al detenuto di effettuare mediante videochiamate [...] durante il periodo di perdurante emergenza sanitaria, i colloqui di cui abbia diritto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen.».

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dal Ministero della Giustizia.

3. Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente impongono di ritenere infondato anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ira .

Con tale atto di impugnazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari riteneva che l'accesso agli strumenti di videocomunicazione a distanza da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. era giustificato esclusivamente dall'emergenza pandemica da Covid-19 tuttora in corso, senza considerare le difficoltà connesse alle limitazioni agli spostamenti territoriali e agli accessi agli istituti penitenziari, che determinavano, in quanto tali, un pregiudizio irreparabile del diritto del detenuto al mantenimento dei contatti con i suoi familiari.

Non può, in proposito, non richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale, già citato, secondo cui è possibile l'esecuzione del colloquio periodico con strumenti di videocomunicazione a distanza anche nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in presenza di situazioni tali da integrare condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i 7 colloqui in presenza, ferme restando le cautele previste dalla legge per le finalità di sicurezza pubblica connesse al regime differenziato (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, cit.); situazioni che il Tribunale di sorveglianza di Sassari riteneva, non irragionevolmente, di dovere confinare esclusivamente all'emergenza pandemica da Covid-19.

Ne discende che, soltanto in presenza di situazioni di difficoltà collegate all'emergenza epidemiologica tuttora in corso, è possibile l'utilizzo di strumenti di comunicazione tecnologica da parte del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord, pen., che deve essere limitato a tali, contingenti, situazioni, sulle quali il Tribunale di sorveglianza di Sassari, come si è detto, si soffermava in termini ineccepibili.

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

4. Le considerazioni esposte conclusivamente impongono il rigetto del ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, cui non consegue la condanna alle spese della parte ricorrente, in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).

Deve, invece, essere rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Sassari da: 1) Ministero della Giustizia; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il 4 novembre 2021 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, relativamente al ricorso proposto dal Ministero della Giustizia; il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 4 novembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], che era sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), disponeva che, limitatamente alle ipotesi di restrizioni conseguenti all'emergenza pandemica da Covid-19, l'Amministrazione penitenziaria consentisse al detenuto di effettuare il colloquio telefonico mensile della durata di dieci minuti mediante l'uso della piattaforma DGSIA. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Sassari, il colloquio in videocollegamento, in sostituzione del colloquio telefonico mensile, di cui il reclamante aveva diritto ex art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., doveva svolgersi nel rispetto delle disposizioni emesse dall'Amministrazione penitenziaria, tra il luogo dove [OSCURATO:PERSONA] era ristretto e l'istituto penitenziario più vicino al luogo dove risiedevano i suoi familiari ovvero, in caso di situazioni di impossibilità connesse all'emergenza epidemiologica non ancora cessata, presso l'ufficio di polizia più vicino al luogo di residenza degli stessi familiari. 2. Avverso questa ordinanza venivano proposti due ricorsi per cassazione, presentati dal Ministero della Giustizia e da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo di tali ricorsi, proposto dal Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, si deducevano, mediante tre correlate censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti lo svolgimento del colloquio in videocollegamento, in sostituzione del colloquio telefonico mensile riconosciuto al detenuto. Si deduceva, in proposito, che la possibilità di applicare tali modalità sostitutive di svolgimento del colloquio telefonico mensile nei confronti del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. poteva riconoscersi esclusivamente in relazione a situazioni eccezionali, insussistenti nel caso di specie, strettamente connesse alla condizione personale dei soggetti interessati, rispetto alla quale non assumeva un rilievo decisivo l'emergenza epidemiologica, peraltro in fase recessiva. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.2.2. Con il secondo di tali ricorsi, proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari riteneva che il colloquio sostitutivo in videocollegamento da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. era esclusivamente giustificato dall'emergenza pandemica da Covid-19 in corso di svolgimento, senza considerare le limitazioni agli spostamenti territoriali e all'accesso agli istituti penitenziari, che determinavano, in quanto tali, un pregiudizio irreparabile del diritto del detenuto al mantenimento dei contatti con i suoi familiari. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorsi proposti dal Ministero della Giustizia e da [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari. 2.1. Osserva il Collegio che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato, che occorre ulteriormente ribadire, il principio secondo cui è possibile l'esecuzione del colloquio visivo con strumenti di videocomunicazione a distanza nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in presenza di situazioni tali da integrare condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza, ferme restando le cautele previste dalla legge per le finalità di sicurezza pubblica connesse alla peculiarità del regime restrittivo. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui: «Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41- bis Ord. peri., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis» (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica la pronuncia, precedente l'esplosione dell'emergenza pandemica da Covid-19, secondo cui: «La sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica» (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2004, dep. 2015, Trigilia, Rv. 262417-01). Si tratta, del resto, di forme derogatorie delle modalità ordinarie di esecuzione del colloquio visivo per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord, pen., che non attenuano i profili di sicurezza, che sono giustificati, sia pur temporaneamente, in rapporto alle necessità di contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19, sulle quali il Tribunale di sorveglianza di Sassari si soffermava in termini ineccepibili. Basti, in proposito, richiamare il passaggio argomentativo esplicitato a pagina 6 del provvedimento impugnato, in cui si osservava che occorreva «consentire al detenuto di effettuare mediante videochiamate [...] durante il periodo di perdurante emergenza sanitaria, i colloqui di cui abbia diritto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen.». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dal Ministero della Giustizia. 3. Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente impongono di ritenere infondato anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ira . Con tale atto di impugnazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari riteneva che l'accesso agli strumenti di videocomunicazione a distanza da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. era giustificato esclusivamente dall'emergenza pandemica da Covid-19 tuttora in corso, senza considerare le difficoltà connesse alle limitazioni agli spostamenti territoriali e agli accessi agli istituti penitenziari, che determinavano, in quanto tali, un pregiudizio irreparabile del diritto del detenuto al mantenimento dei contatti con i suoi familiari. Non può, in proposito, non richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale, già citato, secondo cui è possibile l'esecuzione del colloquio periodico con strumenti di videocomunicazione a distanza anche nei casi di sottoposizione del detenuto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in presenza di situazioni tali da integrare condizioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i 7 colloqui in presenza, ferme restando le cautele previste dalla legge per le finalità di sicurezza pubblica connesse al regime differenziato (Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, cit.); situazioni che il Tribunale di sorveglianza di Sassari riteneva, non irragionevolmente, di dovere confinare esclusivamente all'emergenza pandemica da Covid-19. Ne discende che, soltanto in presenza di situazioni di difficoltà collegate all'emergenza epidemiologica tuttora in corso, è possibile l'utilizzo di strumenti di comunicazione tecnologica da parte del detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord, pen., che deve essere limitato a tali, contingenti, situazioni, sulle quali il Tribunale di sorveglianza di Sassari, come si è detto, si soffermava in termini ineccepibili. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le considerazioni esposte conclusivamente impongono il rigetto del ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, cui non consegue la condanna alle spese della parte ricorrente, in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01). Deve, invece, essere rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e
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