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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03868/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato il giudizio di responsabilità penale nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., perché si impossessava di acqua di proprietà della soc. [OSCURATO:PERSONA] Spa che ne aveva la disponibilità tramite la rete di distribuzione, al fine di trarne profitto derivante dall'indebito utilizzo, con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su un servizio destinato alla pubblica utilità, con la recidiva infraquinquiennale; - ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esaustiva e logicamente ineccepibile sull'attribuibilità all'imputato della condotta criminosa (ampiamente sviluppata al punto 3.1 della sentenza, ove si fa riferimento alla presenza dell'imputato al momento del controllo, al carattere evidente degli allacciamenti abusivi, alla fruizione prolungata del servizio senza pagamento), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ha confermato il giudizio di responsabilità penale nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., perché si impossessava di acqua di proprietà della soc. [OSCURATO:PERSONA] Spa che ne aveva la disponibilità tramite la rete di distribuzione, al fine di trarne profitto derivante dall'indebito utilizzo, con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su un servizio destinato alla pubblica utilità, con la recidiva infraquinquiennale; - ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esaustiva e logicamente ineccepibile sull'attribuibilità all'imputato della condotta criminosa (ampiamente sviluppata al punto 3.1 della sentenza, ove si fa riferimento alla presenza dell'imputato al momento del controllo, al carattere evidente degli allacciamenti abusivi, alla fruizione prolungata del servizio senza pagamento), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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