CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32879/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicata in rubrica, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla pena applicata nella misura corrispondente all'accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio. La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene. La pena applicata al ricorrente, che del resto denuncia genericamente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, poi applicate in sede di concordato, in misura non corrispondente al terzo si sottrae a qualsivoglia rilievo di illegalità perché costituisce il risultato di una valutazione discrezionale delle parti, avallata dalla Corte di merito che, come nella sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., si limita alla verifica della congruità della pena. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll luglio 2024 La P