CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 24731/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31391/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 presso lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -controricorrente– Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 18 presso lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 621/2020 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lucca il Comune di Viareggio chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla caduta accidentale, il giorno 7 novembre 2014 alle ore 19,45, per la presenza di una buca sul marciapiede della via Maroncelli, non visibile né segnalata. Il convenuto chiamò in causa [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice adito accolse la domanda, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 2.853,00 e il terzo chiamato a tenere indenne il Comune. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione all’accoglimento della domanda di manleva. Il Comune propose appello incidentale condizionato. Con sentenza di data 8 luglio 2020 il Tribunale di Lucca, in accoglimento degli appelli, rigettò sia la domanda di manleva che quella di condanna proposta dalla Bolettieri, condannando il Comune alla rifusione delle spese in favore dell’appellante principale e la Bolettieri alla rifusione delle spese in favore del Comune in relazione al doppio grado. Osservò il Tribunale, con riferimento all’appello principale, che era da escludere il diritto di manleva fatto valere dal Comune sulla base del “contratto di servizio” stipulato per la manutenzione della rete stradale perché la manleva era operante in stretta relazione alle manutenzioni via via affidate dall’Ente all’appaltatore, laddove non risultava che nel luogo del sinistro si trovasse un cantiere di [OSCURATO:SOCIETA]., né che vi fosse un intervento programmato e specificatamente affidato dall’Ente. Passando all’appello incidentale tardivo, ritenuto ammissibile, osservò quanto segue in ordine alle prove: 1) l’attrice non aveva formulato mezzi di provain citazione, come era suo onere, ma solo ai sensi dell’art. 320 comma 4 cod. proc. civ., indebitamente autorizzata dal Giudice di Pace mancando una giustificazione in relazione allo svolgimento della prima udienza e alla costituzione in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. ivi avvenuta; 2) il secondo capitolo di testimonianza, relativo al nesso di causalità, era generico, non specificando neanche di quale buca si trattasse, ed altrettanto generica, in quanto correlata alla domanda generica, era stata la risposta dell’unico teste; 3) questi aveva dichiarato che la buca non era visibile, in modo inattendibile avendo confermato l’esistenza di illuminazione; 4) il teste, oltretutto coniuge della danneggiata sul cui conto corrente era confluito il risarcimento, non era pertanto attendibile. Aggiunse che, come risultante dalle fotografie, il dissesto della parte di marciapiede interessata dal sinistro era ben visibile ed esteso, mentre sulla destra vi era un’ampia fascia di marciapiede relativamente intatta e priva di sconnessioni, per cui nel contesto di verosimile visibilità la Bollettieri camminò negligentemente sul lato ove era presente la buca (finanche posando il piede su una pozzanghera, come risultante dalla perizia di parte). Concluse nel senso che la condotta della danneggiata aveva costituito causa esclusiva dell’evento dannoso. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso il Comune di Viareggio, che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Resiste al ricorso incidentale con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 102, 32, 343, 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’appello principale era stato notificato soltanto al Comune per cui, trattandosi di rapporti scindibili, quando il Comune aveva notificato l’appello incidentale condizionato alla ricorrente, ottenendo dal giudice alla prima udienza il termine per integrare il contraddittorio nei confronti della Bolettieri, si era già formato il giudicato sulla statuizione di condanna del Comune. Il motivo è infondato. L’appello incidentale tardivo proposto dal Comune è rituale ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. e ha impedito la formazione del giudicato. A fronte dell’impugnazione principale proposta dal garante limitatamente al rapporto di garanzia, è ben possibile che il garantito possa con impugnazione incidentale tardiva investire il giudice di appello del rapporto principale (cfr. Cass. Sez. U.n. 24707 del 2015, punto numero 16.1., relativo ai motivi di impugnazione ulteriori rispetto a quelli prospettati dal garante con riferimento al rapporto principale, ma la regola di giudizio è da intendere comune al caso in cui il garante non abbia proposto appello inrelazione al rapporto principale). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 320, comma 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’art. 320, comma 4, consente al giudice di fissare una nuova udienza per l’esigenza di integrazioni probatorie che siano conseguenza delle attività svolte in prima udienza. Il motivo è inammissibile. Prevede l’art. 320, comma 4, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, che «quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova». La censura è carente di specificità perché si limita ad enunciare il precetto normativo, ma non indica le specifiche attività svolte dalle parti in prima udienza che avrebbero reso necessario il provvedimento del giudice. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 252, 253 cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erano ininfluenti ai fini dell’attendibilità del teste il fatto che egli avrebbe dichiarato che la buca non eravisibile, confermando altresì la presenza di pali della luce, ed il fatto che il risarcimento fosse confluito sul suo conto e che il giudice deve apprezzare le prove sulla base del prudente apprezzamento di cui all’art. 116. Il motivo è infondato. Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art.116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti" (Cass. n. 34786 del 2021). Quanto al resto la censura attiene alla valutazione di congruità probatoria della testimonianza, che è valutazione riservata al giudice del merito. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 1227 cod. civ., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nel caso di specie ricorre un’insidia o trabocchetto, in condizioni di visibilità non favorevoli nonostante l’illuminazione funzionante, e che era onere del custode provare di avere adottato tutte le misure idonee. Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie della denuncia di violazione di norma di diritto, la censura attiene in realtà alla confutazione del giudizio di fatto, che in quanto tale non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Non viene comunque in rilievo la regola sull’onere della prova, la quale presuppone che siano rimasti ignoti i fatti della cui prova la parte è onerata, perché nel caso di specie i fatti sono stati positivamente accertati dal giudice del merito e non sono rimasti ignoti. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. e 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che l’interpretazione che il giudice del merito ha fornito degli artt. 4, 5 e 13 del contratto di servizi non è conforme al criterio dell’interpretazione letterale. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che le clausole 4, 5, 12 e 13 del contratto di servizi, trascritte nel motivo, non prevedono limitazioni di sorta per [OSCURATO:SOCIETA]., nemmeno in relazione “ai singoli interventi affidati dall’ente appaltatrice”, e che l’interpretazione del giudice del merito costituisce valutazione erronea passibile di censura per violazione dell’art. 116. Aggiunge che risulta violato anche l’art. 1372 secondo cui il contratto ha forza di legge fra le parti. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Va premesso che, contrariamente a quanto affermato dal controricorrente [OSCURATO:SOCIETA]., il ricorso incidentale è ammissibile in quanto, alla luce della condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della menzionata controricorrente, il Comune di Viareggio non può essere considerato parte totalmente vittoriosa in appello, per cui non viene in rilievo il principio di diritto enunciato da Cass. n. 1691 del 2006, richiamata dal controricorrente. Le censure non sono formulate nel rispetto dell’onere processuale prevista dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. perché il ricorrente ha omesso di indicare in modo completo il contenuto delle clausole negoziali rilevanti, in relazione alle quali lamenta la violazione della regola ermeneutica. Nell’art. 5, rubricato “Custodia dei beni”, si prevede l’affidamento della custodia alla società dei beni ivi specificatamente indicati (fra cui marciapiedi, percorsi e aree pedonali) «ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto». Le clausole trascritte, oltre quella appena indicata, sono quelle relative agli “Obblighi della società” (art. 4), all’“Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali” (art. 12) e alla “Assicurazione per danni verso terzi e responsabilità” (art. 13). Manca però la trascrizione, o comunque la specifica indicazione del contenuto, con riferimento alla previsione negoziale avente ad oggetto le “attività”, oggetto del contratto, al cui svolgimento è finalizzato l’affidamento in custodia dei beni indicati dall’art. 5. Stante l’incompleto assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., la censura non è scrutinabile. Quanto alla denuncia di violazione dell’art. 116, va nuovamente rammentato cheil potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art.116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti" (Cass. n. 34786 del 2021). Da reputare assorbita è, infine, la denuncia di violazione dell’art.1372 cod. civ.. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il disposto letterale del contratto, nel sancire l’obbligo di custodia della rete viaria, non legittima la difforme interpretazione fatta propria dal Tribunale. Il motivo è inammissibile. Anche a non ritenerla assorbita dal mancato accoglimento dei precedenti motivi, la censura costituisce una irrituale denuncia di vizio motivazionale, integrando la mera confutazione del risultato interpretativo cui è pervenuto il giudice del merito. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] va condannata al pagamento delle spese in favore del Comune di Viareggio e quest’ultimo va condannato al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del Comune di Viareggio, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il Comune di Viareggio al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte