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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09940/2026

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] \ h i

1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di mesi tre di reclusione, per i primi due imputati e mesi due di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pene detentive sostituite con la pena pecuniaria sostitutiva pari a 4.500 euro ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e 3.000 euro ciascuna per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. (così riqualificate le condotte contestate come delitto di cui all'art. 629 cod. pen.), perché, in concorso tra loro e in preventivo accordo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA], incaricato dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" di eseguire lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'interno all'immobile di via Bontempi - oggetto di sequestro e confisca a carico dei proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, ad abbandonare l'immobile in questione e a sospendere i lavori in corso, condotte commesse in Vasto in epoca anteriore e prossima al 25 giugno 2019.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], manifestando l'intenzione di volersi riprendere la casa, intimava al [OSCURATO:PERSONA] di lasciare l'abitazione affermando di essere uscito da poco dal carcere e minacciandolo di morte.

Minaccia reiterata dalle imputate le quali intimavano al [OSCURATO:PERSONA] di lasciare l'immobile e di non toccare i beni di presenti in quanto di loro proprietà minacciandolo di morte e dicendogli che gli avrebbero tagliato la testa, non riuscendo all'intento per cause indipendenti dalla loro volontà ovvero il diniego opposto dal [OSCURATO:PERSONA].

2. Con i comuni motivi di ricorso - sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione - i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e denunciano cumulativi vizi di motivazione, plurime violazioni di legge processuale ed erronea applicazione della legge penale: Motivo 1: in relazione all'art. 152, comma 2, cod. pen., per intervenuta remissione tacita di querela essendosi resa la parte offesa irreperibile, fatto questo incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

La parte offesa si è completamente disinteressata al processo e quindi il comportamento processuale serbato deve ritenersi sussumibile nella remissione tacita di querela.

Motivo 2: in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., per la inutilizzabilità del verbale di querela del 25 giugno 2019 e delle tre individuazioni fotografiche del 28 giugno 2019.

Si tratta di un vizio intratestuale della sentenza poiché i giudici hanno ritenuto utilizzabili, sulla scorta della lettura datane ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., gli atti innanzi indicati, nonostante la ferma opposizione della difesa.

La sentenza si fonda sull'acquisizione di prove non utilizzabili trattandosi di attività non irripetibili.

Il contenuto della querela non integra un atto irripetibile e, quanto al riconoscimento di persona, questo è stato inserito al processo attraverso un surrogato, non essendo stata disposta né eseguita l'audizione della persona offesa.La disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen. è di stretta interpretazione e non può essere estesa ad atti come la ricognizione fotografica ed altre attività innominate.

Motivo 3: in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. perché la sentenza sconta il vistoso vizio di motivazione, anche extratestuale, in relazione al confronto del compendio probatorio alla stregua delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] nonché da quelle rinvenibili nella querela presentata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva, parimenti, sottoscritto la querela, di cui, in dibattimento, non ha confermato il tenore.

Non è possibile comprendere come si sia pervenuti al giudizio di colpevolezza dei ricorrenti sulla base di tali atti.

Motivo 4: in relazione all'art. 52 cod. pen. perché gli imputati reagivano alla ingiustizia subita dalla occupazione edilizia e dalla coeva realizzazione dei lavori edili in corso al momento del fatto di cui all'imputazione.

Motivo 5: in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto che può essere riconosciuta in presenza di fatti di minima offensività come quello per cui si procede.

Motivo n. 6: in relazione all'art. 62-bis cod. pen., anche per vizio di motivazione, per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche erroneamente denegate agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trascurando la condotta processuale, l'incensuratezza e il contesto del fatto.

Motivo n. 7: in relazione all'art. 133 cod. pen., anche per vizio di motivazione, perché apparente, nella determinazione della pena irrogata con riferimento ai criteri della gravità del fatto e personalità dell'imputato.

Motivo n. 8: per la sproporzione nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria in violazione dei criteri normativi previsti dall'art. 53 d.

Igs. n. 689/1981 e ss. mod. .e in assenza di congrua motivazione.

3. I ricorsi sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen. modificato dall'art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili.Un tratto comune dei singoli motivi di ricorso è costituito dalla riproposizione quali ragioni per l'annullamento della sentenza impugnata dei testuali motivi devoluti ai giudici di appello, che sulla scorta di una chiara ricostruzione in fatto e facendo corretta applicazione dei principi in diritto già illustrati nella sentenza di primo grado, hanno già esaminato le questioni proposte sia in rito che nel merito del giudizio di responsabilità e della misura del trattamento sanzionatorio irrogato.

I motivi di ricorso, lungi dal confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, si risolvono nella meccanicistica riproduzione dei motivi di appello, con un procedere argomentativo che, ex se, si connota per genericità e astrattezza poiché il ricorso per cassazione — che si gioca sul piano della valutazione della logicità dell'incedere argomentativo della sentenza di appello- presuppone una ragionata critica della decisione impugnata.

2. Sostengono i ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, che il comportamento processuale della persona offesa, già querelante, resasi irreperibile, dovrebbe ritenersi riconducibile alla remissione tacita della querela, un istituto, introdotto dal dall'art. 1, comma 1, lett. h, del d.

Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022), che, all'art. 152, comma 3, cod. proc. pen., disciplina espressamente un'ipotesi di remissione tacita della querela prevedendo, in particolare, che vi è remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.

La fattispecie delineata nell'art. 152, comma 3, n. 1) cod, pen., rappresenta un'ipotesi, tipizzata dal legislatore, di manifestazione tacita di volontà di rimessione della querela, per facta concludentia, in cui la volontà di rimettere la querela viene desunta da comportamenti non equivoci, capaci di indicare chiaramente l'intenzione sottostante.

La giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto sussumibile nella remissione tacita di querela il comportamento del querelante che non è comparso all'udienza dibattimentale quando questi sia stato previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela (Sez. 2, n. 41028 del 05/11/2025, Zargham, Rv. 288996 - 01).

La ratio della norma risponde a finalità di natura deflattiva: si intende evitare la prosecuzione di procedimenti penali per reati meno gravi quando la persona offesa non ha più interesse alla loro prosecuzione e, pertanto, non compare, senza giustificato motivo in dibattimento ma, per la sua operatività, richiede che il querelante sia stato avvertito delle conseguenze della sua assenza.

Non è, quindi, rilevante l'avvenuta comunicazione dell'atto di citazione, ma anche la prova della conoscenza (reale e non solo legale) del contenuto dell'atto stesso, unico elemento dal quale è possibile dedurre l'effettiva consapevolezza, da parte della stessa offesa, delle conseguenze di una sua eventuale condotta inerte.

Ed è proprio la necessità di verificare tale dato che impone al giudice l'onere di accertare (con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato), che nel procedimento non sussistano elementi tali da rendere la mancata comparizione equivoca, tali da far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 2, n. 29959 del 13/06/2024, Zangrilli, Rv. 286728; Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285321).

Solo all'esito di un tale doveroso controllo, l'eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064).

Tali premesse, e le coordinate di applicazione della remissione tacita della querela, sono ben spiegate nella sentenza impugnata che ha dato atto della mancata notifica della citazione per il giudizio alla persona offesa, resasi, effettivamente, irreperibile con un comportamento che, tuttavia, non può univocamente ricondursi a inerzia e denotare il disinteresse al processo penale in carenza di una specifica informazione in tal senso fornita e ricevuta dal querelante.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la difesa propone una lettura dell'art. 512 cod. proc. pen., sulla individuazione degli atti divenuti irripetibili, che non trova giustificazione nel tenore letterale della disposizione che, ai fini della utilizzabilità mediante lettura, rinvia all'acquisizione di atti assunti [dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

La giurisprudenza di legittimità ha già precisato che nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. ne consente la lettura, a richiesta di parte, non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità (Sez. 2, n. 51416 del 04/12/2013, P.g. in proc.

Anceschi, Rv. 258064 - 01) e, fra questi, la querela (Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, Consentino, Rv. 273167 - 01).

Dal tenore letterale della disposizione, formulata in termini generici, non discendono limitazioni all'utilizzabilità dei verbali di individuazione o riconoscimento fotografico, quando sia divenuta impossibile la formale ricognizione dibattimentale, in quanto, trattasi di prova atipica ma non per questa esclusa dal novero degli atti formalmente assunti, nel corso delle indagini preliminare dall'organo di polizia.

In presenza del requisito di irripetibilità degli assunti è irrilevante il mancato consenso degli imputati all'acquisizione della querela e dei verbali di individuazione fotografica.

4. Il terzo motivo di ricorso propone questioni di merito nella valutazione del compendio probatorio non consentite nel giudizio di legittimità.

Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01).

La Corte di Cassazione non può, dunque, valutare il compendio probatorio ma solo esaminare il percorso argomentativo del giudice di merito, verificando la logicità della motivazione e la sua tenuta logica al confronto delle opzioni ricostruttive emergenti dalle dichiarazioni testimoniali e, in primo luogo, quelle della persona offesa che, nella fattispecie, sono precise nel descrivere le condotte minatorie ascritte a ciascun imputato e che, anche da sole, in mancanza di elementi che ne denotino una artificiosa precostituzione in danno degli imputati, possono fondare il giudizio di colpevolezza.

Nel caso in esame le sentenze di merito si integrano vicendevolmente avendo seguito un comune percorso motivazionale poiché i Giudici di appello hanno condiviso le valutazioni espresse dal Tribunale e spiegato le lacunose dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 della sentenza di primo grado), che apparivano superate sia dalla compiuta descrizione degli eventi compiuta dalla persona offesa, sia dalla precisa individuazione delle persone resesi autori e autrici delle minacce.

A tal riguardo i Giudici del merito hanno evidenziato come le imputate fossero ben visibili anche sulle fotografie - eseguite dalla fidanzata del [OSCURATO:PERSONA] - che le riproducevano davanti alla villa ove erano in corso i lavori.

Univoco e preciso, inoltre, il riconoscimento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio di inattendibilità della prova d'alibi fornita sostenendo, genericamente, di non essere proprietario dell'auto indicata dal [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato si era recato a minacciare la persona offesa e la mancanza di patente di guida non potendo escludersi, secondo l'adeguata motivazione dei Giudici del merito, che l'imputato si fosse posto alla guida di un'auto, diversa da quella appartenente alla famiglia e in uso al figlio, [OSCURATO:PERSONA], attesa anche la precisione della rivendicazione dei propri trascorsi penali che l'imputato aveva fatto alla vittima per rafforzare le sue minacce.

Non sussiste, pertanto, alcun vizio (anche) intratestuale della sentenza impugnata riassumibile nel vizio di travisamento della prova poiché, ai fini della ricostruzione della responsabilità degli imputati, sono state valutate le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., che possono costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr. Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 - 01), dal momento che l'imputato, la moglie e le figlie intimavano l'interruzione dei lavori allegando la proprietà della villa e la possibilità che tornasse nella loricuLHseibilità. ei La Corte di merito ha fatto, ettarce, applicazione di una regola di giudizio che risulta finineagfa giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali non posso fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D., Rv. 250199 - 01) e della Corte Edu (Sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA]; 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania) sulla interpretazione dell'art. 6 CEDU, avendo richiamato le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, che risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico degli autori del reato effettuato con certezza nonché dalle foto scattate dalla fidanzata del [OSCURATO:PERSONA] che riproducevano proprio le odierntimputate nel corso di una delle visite effettuate presso la villa per minacciare il [OSCURATO:PERSONA] ingiungendogli di non proseguire i lavori.

5. Il quarto motivo di ricorso, secondo cui la condotta degli imputati sarebbe scriminata ai sensi dell'art. 52 cod. pen. poiché, essendo stata restituita loro la villa in cui erano in corso i lavori, ne era risultata scriminata la condotta di minaccia che aveva contrassegnato la loro richiesta di non proseguire i lavori.

Il tema era stato affrontato dai Giudici di appello (pag. 9) e risolto facendo corretta applicazione dei presupposti che in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rendono inapplicabile la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. poiché la scriminante dell'esercizio di un diritto, essendo la pretesa di quest'ultimo insita nella fattispecie incriminatrice, la convinzione, fondata o putativa, della sua titolarità costituisce elemento essenziale del reato (Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci, Rv. 278614 - 02).

Manifestamente infondata, secondo i principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte in materia, risulta anche la censura sulla mancata applicazione della legittima difesa, anche putativa.

La sussistenza dei presupposti della legittima difesa, anche putativa, così come di quella reale, deve essere effettuata con giudizio ex ante - e non già ex post - delle circostanze di fatto e cronologicamente rapportata al momento della reazione e dimensionata nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 cod. pen., dell'esimente della legittima difesa (Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 2010, Siviglia, Rv. 245843 - 01).

Infine, l'errore scusabile che può determinare il riconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 30608 del 05/07/2024, C., Rv. 286808 - 01) La causa di giustificazione in esame non è applicabile, dunque, quando l'agente, come nel caso in esame, passando all'azione diretta per ottenere l'immediato soddisfacimento delle sue pretese, commetta fatti apprezzabili penalmente in carenza di una situazione di fatto idonea a rappresentare il pericolo attuale di un'offesa ingiusta: anche tale questione è stata, dunque, implicitamente esaminata dalla Corte di merito che ha dato atto che solo nell'anno 2021 - cioè due anni dopo i fatti in questione - la villa confiscata era stata restituita al [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9): al momento dei fatti, era in corso, dunque, un legittimo provvedimento di acquisizione dell'immobile.

6. Il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico e manifestamente infondato.

E' del tutto assertiva la tesi difensiva secondo la quale i fatti si connoterebbero per una particolare tenuità dell'offesa poiché, retrospettivamente, dovrebbe essere valorizzata la circostanza che l'immobile era stato effettivamente restituito ai [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento della Corte di appello del 21 aprile 2021.

Di contrario avviso, invece, la valutazione della Corte di merito che ha correttamente sottolineato, per escludere la particolare tenuità dell'offesa, la reiterazione delle minacce che acquistavano particolare significato nel contesto ambientale - la villa in cui la persona offesa stava eseguendo i lavori di ristrutturazione su incarico del Comune, era oggetto di confisca di prevenzione- e, quindi, la valenza minatoria della condotta al momento dei fatti; il contenuto delle minacce proferite ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (minacce di morte) anche alla luce dei gravi precedenti di [OSCURATO:PERSONA] (per reati in materia di stupefacenti; violazione legge armi e resistenza a pubblico ufficiale) e della [OSCURATO:PERSONA] (numerosi furti e reati in materia di stupefacenti) e, non da ultimo, la pluralità delle condotte minatorie poste in essere dagli imputati, in giorni diversi e agendo in sinergia e concorso tra loro.

Il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lasciando al potere discrezionale del giudice del merito l'ammetterla o il negarla, è adeguatamente motivato quanto il giudice dia ragione dell'esercizio di tale potere con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici nel rispetto degli indicatori di cui all'art. 131-bis cod. pen e non è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità.

7. Premesso che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno usufruito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, perché incensurate, non presta il fianco a rilievi di illogicità o arbitrarietà la decisione dei Giudici di merito di denegarne l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei loro precedenti penali, descritti al punto che precede.

In presenza di un reato violento, quale quello attribuito agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la valorizzazione dei precedenti penali costituisce argomento sufficiente ai fini del diniego di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché il negativo giudizio sulla personalità degli imputati rifluisce sulla valutazione della gravità dei fatti loro attribuiti per effetto delle condizioni di maggior timore che tale status, rivendicato dagli autori delle minacce, è idoneo a ingenerare nella vittima del reato.

8. Non merita miglior sorte che la declaratoria di manifesta infondatezza e genericità il motivo di ricorso sulla gravità della pena che, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avrebbe dovuto essere contenuta in una misura minore.

La motivazione spesa dai giudici di appello - riferita alla pluralità delle condotte poste in essere e alla gravità delle minacce — ha fatto, invece, coerente applicazione del giudizio di gravità del fatto e capacità a delinquere dimostrata dagli imputati che costituiscono criteri guida del potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio, potere che non è sindacabile dal giudice di legittimità quando adeguatamente motivato, come nel caso in esame, attraverso le concrete modalità esecutive della condotta.

9. Il motivo di ricorso sulla misura della conversione della pena detentiva in pecuniaria, è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha fatto applicazione, richiamandola in motivazione, della più favorevole disposizione (rispetto all'art. 135 cod. pen.) recata in materia dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981 parametrando l'importo della pena, per valore giornaliero, alle condizioni economiche degli imputati - desumibili dalla disponibilità di un immobile di pregio e di un'auto - e, quindi, determinandolo, sulla base di un parametro variabile, in 50 euro giornalieri che, se lontano dal minimo, è ben lontano anche dal massimo e dal valore medio. 10.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo tenuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] \ h i 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di mesi tre di reclusione, per i primi due imputati e mesi due di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pene detentive sostituite con la pena pecuniaria sostitutiva pari a 4.500 euro ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e 3.000 euro ciascuna per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen. (così riqualificate le condotte contestate come delitto di cui all'art. 629 cod. pen.), perché, in concorso tra loro e in preventivo accordo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA], incaricato dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" di eseguire lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'interno all'immobile di via Bontempi - oggetto di sequestro e confisca a carico dei proprietari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, ad abbandonare l'immobile in questione e a sospendere i lavori in corso, condotte commesse in Vasto in epoca anteriore e prossima al 25 giugno 2019. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA], manifestando l'intenzione di volersi riprendere la casa, intimava al [OSCURATO:PERSONA] di lasciare l'abitazione affermando di essere uscito da poco dal carcere e minacciandolo di morte. Minaccia reiterata dalle imputate le quali intimavano al [OSCURATO:PERSONA] di lasciare l'immobile e di non toccare i beni di presenti in quanto di loro proprietà minacciandolo di morte e dicendogli che gli avrebbero tagliato la testa, non riuscendo all'intento per cause indipendenti dalla loro volontà ovvero il diniego opposto dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con i comuni motivi di ricorso - sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione - i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e denunciano cumulativi vizi di motivazione, plurime violazioni di legge processuale ed erronea applicazione della legge penale: Motivo 1: in relazione all'art. 152, comma 2, cod. pen., per intervenuta remissione tacita di querela essendosi resa la parte offesa irreperibile, fatto questo incompatibile con la volontà di persistere nella querela. La parte offesa si è completamente disinteressata al processo e quindi il comportamento processuale serbato deve ritenersi sussumibile nella remissione tacita di querela. Motivo 2: in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., per la inutilizzabilità del verbale di querela del 25 giugno 2019 e delle tre individuazioni fotografiche del 28 giugno 2019. Si tratta di un vizio intratestuale della sentenza poiché i giudici hanno ritenuto utilizzabili, sulla scorta della lettura datane ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., gli atti innanzi indicati, nonostante la ferma opposizione della difesa. La sentenza si fonda sull'acquisizione di prove non utilizzabili trattandosi di attività non irripetibili. Il contenuto della querela non integra un atto irripetibile e, quanto al riconoscimento di persona, questo è stato inserito al processo attraverso un surrogato, non essendo stata disposta né eseguita l'audizione della persona offesa.La disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen. è di stretta interpretazione e non può essere estesa ad atti come la ricognizione fotografica ed altre attività innominate. Motivo 3: in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. perché la sentenza sconta il vistoso vizio di motivazione, anche extratestuale, in relazione al confronto del compendio probatorio alla stregua delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] e da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] nonché da quelle rinvenibili nella querela presentata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva, parimenti, sottoscritto la querela, di cui, in dibattimento, non ha confermato il tenore. Non è possibile comprendere come si sia pervenuti al giudizio di colpevolezza dei ricorrenti sulla base di tali atti. Motivo 4: in relazione all'art. 52 cod. pen. perché gli imputati reagivano alla ingiustizia subita dalla occupazione edilizia e dalla coeva realizzazione dei lavori edili in corso al momento del fatto di cui all'imputazione. Motivo 5: in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto che può essere riconosciuta in presenza di fatti di minima offensività come quello per cui si procede. Motivo n. 6: in relazione all'art. 62-bis cod. pen., anche per vizio di motivazione, per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche erroneamente denegate agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] trascurando la condotta processuale, l'incensuratezza e il contesto del fatto. Motivo n. 7: in relazione all'art. 133 cod. pen., anche per vizio di motivazione, perché apparente, nella determinazione della pena irrogata con riferimento ai criteri della gravità del fatto e personalità dell'imputato. Motivo n. 8: per la sproporzione nella conversione della pena detentiva in pena pecuniaria in violazione dei criteri normativi previsti dall'art. 53 d. Igs. n. 689/1981 e ss. mod. .e in assenza di congrua motivazione. 3. I ricorsi sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen. modificato dall'art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili.Un tratto comune dei singoli motivi di ricorso è costituito dalla riproposizione quali ragioni per l'annullamento della sentenza impugnata dei testuali motivi devoluti ai giudici di appello, che sulla scorta di una chiara ricostruzione in fatto e facendo corretta applicazione dei principi in diritto già illustrati nella sentenza di primo grado, hanno già esaminato le questioni proposte sia in rito che nel merito del giudizio di responsabilità e della misura del trattamento sanzionatorio irrogato. I motivi di ricorso, lungi dal confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, si risolvono nella meccanicistica riproduzione dei motivi di appello, con un procedere argomentativo che, ex se, si connota per genericità e astrattezza poiché il ricorso per cassazione — che si gioca sul piano della valutazione della logicità dell'incedere argomentativo della sentenza di appello- presuppone una ragionata critica della decisione impugnata. 2. Sostengono i ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, che il comportamento processuale della persona offesa, già querelante, resasi irreperibile, dovrebbe ritenersi riconducibile alla remissione tacita della querela, un istituto, introdotto dal dall'art. 1, comma 1, lett. h, del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022), che, all'art. 152, comma 3, cod. proc. pen., disciplina espressamente un'ipotesi di remissione tacita della querela prevedendo, in particolare, che vi è remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. La fattispecie delineata nell'art. 152, comma 3, n. 1) cod, pen., rappresenta un'ipotesi, tipizzata dal legislatore, di manifestazione tacita di volontà di rimessione della querela, per facta concludentia, in cui la volontà di rimettere la querela viene desunta da comportamenti non equivoci, capaci di indicare chiaramente l'intenzione sottostante. La giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto sussumibile nella remissione tacita di querela il comportamento del querelante che non è comparso all'udienza dibattimentale quando questi sia stato previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata valutata come volontà di rimettere la querela (Sez. 2, n. 41028 del 05/11/2025, Zargham, Rv. 288996 - 01). La ratio della norma risponde a finalità di natura deflattiva: si intende evitare la prosecuzione di procedimenti penali per reati meno gravi quando la persona offesa non ha più interesse alla loro prosecuzione e, pertanto, non compare, senza giustificato motivo in dibattimento ma, per la sua operatività, richiede che il querelante sia stato avvertito delle conseguenze della sua assenza. Non è, quindi, rilevante l'avvenuta comunicazione dell'atto di citazione, ma anche la prova della conoscenza (reale e non solo legale) del contenuto dell'atto stesso, unico elemento dal quale è possibile dedurre l'effettiva consapevolezza, da parte della stessa offesa, delle conseguenze di una sua eventuale condotta inerte. Ed è proprio la necessità di verificare tale dato che impone al giudice l'onere di accertare (con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato), che nel procedimento non sussistano elementi tali da rendere la mancata comparizione equivoca, tali da far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 2, n. 29959 del 13/06/2024, Zangrilli, Rv. 286728; Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285321). Solo all'esito di un tale doveroso controllo, l'eventuale assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064). Tali premesse, e le coordinate di applicazione della remissione tacita della querela, sono ben spiegate nella sentenza impugnata che ha dato atto della mancata notifica della citazione per il giudizio alla persona offesa, resasi, effettivamente, irreperibile con un comportamento che, tuttavia, non può univocamente ricondursi a inerzia e denotare il disinteresse al processo penale in carenza di una specifica informazione in tal senso fornita e ricevuta dal querelante. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la difesa propone una lettura dell'art. 512 cod. proc. pen., sulla individuazione degli atti divenuti irripetibili, che non trova giustificazione nel tenore letterale della disposizione che, ai fini della utilizzabilità mediante lettura, rinvia all'acquisizione di atti assunti [dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. La giurisprudenza di legittimità ha già precisato che nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 cod. proc. pen. ne consente la lettura, a richiesta di parte, non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità (Sez. 2, n. 51416 del 04/12/2013, P.g. in proc. Anceschi, Rv. 258064 - 01) e, fra questi, la querela (Sez. 5, n. 21665 del 16/02/2018, Consentino, Rv. 273167 - 01). Dal tenore letterale della disposizione, formulata in termini generici, non discendono limitazioni all'utilizzabilità dei verbali di individuazione o riconoscimento fotografico, quando sia divenuta impossibile la formale ricognizione dibattimentale, in quanto, trattasi di prova atipica ma non per questa esclusa dal novero degli atti formalmente assunti, nel corso delle indagini preliminare dall'organo di polizia. In presenza del requisito di irripetibilità degli assunti è irrilevante il mancato consenso degli imputati all'acquisizione della querela e dei verbali di individuazione fotografica. 4. Il terzo motivo di ricorso propone questioni di merito nella valutazione del compendio probatorio non consentite nel giudizio di legittimità. Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01). La Corte di Cassazione non può, dunque, valutare il compendio probatorio ma solo esaminare il percorso argomentativo del giudice di merito, verificando la logicità della motivazione e la sua tenuta logica al confronto delle opzioni ricostruttive emergenti dalle dichiarazioni testimoniali e, in primo luogo, quelle della persona offesa che, nella fattispecie, sono precise nel descrivere le condotte minatorie ascritte a ciascun imputato e che, anche da sole, in mancanza di elementi che ne denotino una artificiosa precostituzione in danno degli imputati, possono fondare il giudizio di colpevolezza. Nel caso in esame le sentenze di merito si integrano vicendevolmente avendo seguito un comune percorso motivazionale poiché i Giudici di appello hanno condiviso le valutazioni espresse dal Tribunale e spiegato le lacunose dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 della sentenza di primo grado), che apparivano superate sia dalla compiuta descrizione degli eventi compiuta dalla persona offesa, sia dalla precisa individuazione delle persone resesi autori e autrici delle minacce. A tal riguardo i Giudici del merito hanno evidenziato come le imputate fossero ben visibili anche sulle fotografie - eseguite dalla fidanzata del [OSCURATO:PERSONA] - che le riproducevano davanti alla villa ove erano in corso i lavori. Univoco e preciso, inoltre, il riconoscimento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio di inattendibilità della prova d'alibi fornita sostenendo, genericamente, di non essere proprietario dell'auto indicata dal [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato si era recato a minacciare la persona offesa e la mancanza di patente di guida non potendo escludersi, secondo l'adeguata motivazione dei Giudici del merito, che l'imputato si fosse posto alla guida di un'auto, diversa da quella appartenente alla famiglia e in uso al figlio, [OSCURATO:PERSONA], attesa anche la precisione della rivendicazione dei propri trascorsi penali che l'imputato aveva fatto alla vittima per rafforzare le sue minacce. Non sussiste, pertanto, alcun vizio (anche) intratestuale della sentenza impugnata riassumibile nel vizio di travisamento della prova poiché, ai fini della ricostruzione della responsabilità degli imputati, sono state valutate le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., che possono costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (cfr. Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 - 01), dal momento che l'imputato, la moglie e le figlie intimavano l'interruzione dei lavori allegando la proprietà della villa e la possibilità che tornasse nella loricuLHseibilità. ei La Corte di merito ha fatto, ettarce, applicazione di una regola di giudizio che risulta finineagfa giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali non posso fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D., Rv. 250199 - 01) e della Corte Edu (Sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA]; 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania) sulla interpretazione dell'art. 6 CEDU, avendo richiamato le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, che risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico degli autori del reato effettuato con certezza nonché dalle foto scattate dalla fidanzata del [OSCURATO:PERSONA] che riproducevano proprio le odierntimputate nel corso di una delle visite effettuate presso la villa per minacciare il [OSCURATO:PERSONA] ingiungendogli di non proseguire i lavori. 5. Il quarto motivo di ricorso, secondo cui la condotta degli imputati sarebbe scriminata ai sensi dell'art. 52 cod. pen. poiché, essendo stata restituita loro la villa in cui erano in corso i lavori, ne era risultata scriminata la condotta di minaccia che aveva contrassegnato la loro richiesta di non proseguire i lavori. Il tema era stato affrontato dai Giudici di appello (pag. 9) e risolto facendo corretta applicazione dei presupposti che in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rendono inapplicabile la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. poiché la scriminante dell'esercizio di un diritto, essendo la pretesa di quest'ultimo insita nella fattispecie incriminatrice, la convinzione, fondata o putativa, della sua titolarità costituisce elemento essenziale del reato (Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020, Martinucci, Rv. 278614 - 02). Manifestamente infondata, secondo i principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte in materia, risulta anche la censura sulla mancata applicazione della legittima difesa, anche putativa. La sussistenza dei presupposti della legittima difesa, anche putativa, così come di quella reale, deve essere effettuata con giudizio ex ante - e non già ex post - delle circostanze di fatto e cronologicamente rapportata al momento della reazione e dimensionata nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento - e non a posteriori - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi, ex art. 52 cod. pen., dell'esimente della legittima difesa (Sez. 5, n. 3507 del 04/11/2009, dep. 2010, Siviglia, Rv. 245843 - 01). Infine, l'errore scusabile che può determinare il riconoscimento della scriminante deve trovare adeguata giustificazione in una situazione concreta ed obiettiva che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l'agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Sez. 1, n. 30608 del 05/07/2024, C., Rv. 286808 - 01) La causa di giustificazione in esame non è applicabile, dunque, quando l'agente, come nel caso in esame, passando all'azione diretta per ottenere l'immediato soddisfacimento delle sue pretese, commetta fatti apprezzabili penalmente in carenza di una situazione di fatto idonea a rappresentare il pericolo attuale di un'offesa ingiusta: anche tale questione è stata, dunque, implicitamente esaminata dalla Corte di merito che ha dato atto che solo nell'anno 2021 - cioè due anni dopo i fatti in questione - la villa confiscata era stata restituita al [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9): al momento dei fatti, era in corso, dunque, un legittimo provvedimento di acquisizione dell'immobile. 6. Il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è generico e manifestamente infondato. E' del tutto assertiva la tesi difensiva secondo la quale i fatti si connoterebbero per una particolare tenuità dell'offesa poiché, retrospettivamente, dovrebbe essere valorizzata la circostanza che l'immobile era stato effettivamente restituito ai [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento della Corte di appello del 21 aprile 2021. Di contrario avviso, invece, la valutazione della Corte di merito che ha correttamente sottolineato, per escludere la particolare tenuità dell'offesa, la reiterazione delle minacce che acquistavano particolare significato nel contesto ambientale - la villa in cui la persona offesa stava eseguendo i lavori di ristrutturazione su incarico del Comune, era oggetto di confisca di prevenzione- e, quindi, la valenza minatoria della condotta al momento dei fatti; il contenuto delle minacce proferite ai danni del [OSCURATO:PERSONA] (minacce di morte) anche alla luce dei gravi precedenti di [OSCURATO:PERSONA] (per reati in materia di stupefacenti; violazione legge armi e resistenza a pubblico ufficiale) e della [OSCURATO:PERSONA] (numerosi furti e reati in materia di stupefacenti) e, non da ultimo, la pluralità delle condotte minatorie poste in essere dagli imputati, in giorni diversi e agendo in sinergia e concorso tra loro. Il diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, lasciando al potere discrezionale del giudice del merito l'ammetterla o il negarla, è adeguatamente motivato quanto il giudice dia ragione dell'esercizio di tale potere con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici nel rispetto degli indicatori di cui all'art. 131-bis cod. pen e non è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità. 7. Premesso che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno usufruito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, perché incensurate, non presta il fianco a rilievi di illogicità o arbitrarietà la decisione dei Giudici di merito di denegarne l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei loro precedenti penali, descritti al punto che precede. In presenza di un reato violento, quale quello attribuito agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la valorizzazione dei precedenti penali costituisce argomento sufficiente ai fini del diniego di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché il negativo giudizio sulla personalità degli imputati rifluisce sulla valutazione della gravità dei fatti loro attribuiti per effetto delle condizioni di maggior timore che tale status, rivendicato dagli autori delle minacce, è idoneo a ingenerare nella vittima del reato. 8. Non merita miglior sorte che la declaratoria di manifesta infondatezza e genericità il motivo di ricorso sulla gravità della pena che, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., avrebbe dovuto essere contenuta in una misura minore. La motivazione spesa dai giudici di appello - riferita alla pluralità delle condotte poste in essere e alla gravità delle minacce — ha fatto, invece, coerente applicazione del giudizio di gravità del fatto e capacità a delinquere dimostrata dagli imputati che costituiscono criteri guida del potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio, potere che non è sindacabile dal giudice di legittimità quando adeguatamente motivato, come nel caso in esame, attraverso le concrete modalità esecutive della condotta. 9. Il motivo di ricorso sulla misura della conversione della pena detentiva in pecuniaria, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto applicazione, richiamandola in motivazione, della più favorevole disposizione (rispetto all'art. 135 cod. pen.) recata in materia dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981 parametrando l'importo della pena, per valore giornaliero, alle condizioni economiche degli imputati - desumibili dalla disponibilità di un immobile di pregio e di un'auto - e, quindi, determinandolo, sulla base di un parametro variabile, in 50 euro giornalieri che, se lontano dal minimo, è ben lontano anche dal massimo e dal valore medio. 10.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo tenuto
Sentenza Cassazione n. 09940/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris