CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 10788/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15745-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa [OSCURATO:PERSONA], e per essa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15745/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 537/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10788/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 4414/2020 del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - che viene proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - cessionaria dei crediti in sofferenza già di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA] s.c.e e del [OSCURATO:PERSONA] derivanti da finanziamenti ipotecari sottoscritti tra l’.1.1970 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] – e per essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo a quattro motivi, ricorso avverso il decreto n. 4414/2020 del 23.3.2020 con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta avverso il decreto con cui il G.D. aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo del fallimento di “[OSCURATO:PERSONA]”, in considerazione della nullità del contratto di mutuo fondiario (stipulato dal [OSCURATO:PERSONA]), per superamento del limite di finanziabilità, pari al 80% del valore dell’immobile su cui era stato apposto il vincolo, previsto dal combinato disposto dell’art. 38 T.U.B. e dell’art. 1 della delibera CICR del 22.4.1995; - che la [OSCURATO:SOCIETA]. , nella qualità di assuntore del concordato fallimentare omologato del Fallimento di “[OSCURATO:PERSONA]“ si è costituito e ha resistito in giudizio con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. per esercizio scorretto del proprio prudente apprezzamento della prova, sul rilievo che il Tribunale di Catania ha fondato il rigetto F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15745/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 537/2022 dell’opposizione sulla base delle risultanze della CTU esperita nel corso del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10788/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 giudizio; 2. che il motivo è inammissibile; che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 20867 del 30/09/2020) che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. – implicitamente dedotta dalla ricorrente - è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione; che, nel caso di specie, per deducendo la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., nell’illustrare il motivo, non ha minimamente censurato la motivazione del provvedimento impugnato; 3. che con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ., in ordine alle conseguenze della violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., sul rilievo che il Tribunale non aveva considerato il diverso orientamento di questa Corte (riconducibile alla sentenza n. 26672/2013) illustrato nel ricorso ex art. 98 L.F., che non sanziona il superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario con la nullità del contratto; 4. che il motivo è inammissibile; - che, in particolare, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15745/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 537/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10788/2022 relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui Data pubblicazione 04/04/2022 esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (Cass. S.U. n. 8053/2021); - che, nel caso di specie, la ricorrente ha lamentato non l’omesso esame di un “fatto storico” oggetto di discussione tra le parti, ma l’omessa considerazione delle argomentazioni giuridiche riconducibili ad un orientamento pregresso di questa Corte sulla questione del superamento dei limiti di finanzaibilità del mutuo fondiario, ormai superato da questa Corte con la sentenza n. 17352/2017 (conformi Cass. n. 19016/2017; Cass. n. 29745/2018; Cass. n. 17439/2019); 5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. in ordine alla questione della conversione del contratto ex art. 1424 cod. civ.; - che, in particolare, la ricorrente contesta che il primo momento utile per formulare l’istanza di conversione del mutuo fosse il ricorso in opposizione allo stato passivo, atteso che il G.D., in sede di verifica di stato passivo, non aveva dichiarato la nullità del contratto, essendosi limitato a non ammettere il suo credito sul presupposto della nullità del rapporto contrattuale posto alla base; 6. che il motivo è manifestamente infondato; - che, in proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 22466/2018) ha ripetutamente affermato, in tema di nullità contrattuale, che l'istanza di conversione, per essere ammissibile, deve essere avanzata dalla parte nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità del titolo posto a fondamento della domanda; - che, pertanto, il termine “scatta” dal momento del mero “rilievo” della nullità da parte del giudice, non occorrendo certo la declaratoria di nullità del contratto; - che, nel caso di specie, come ha dato atto la stessa ricorrente, già il [OSCURATO:PERSONA] in sede di verifica di stato passivo (in ordine al carattere giurisdizionale del procedimento di verificazione del passivo vedi Cass. n. 4506/2020), aveva rilevato la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto necessariamente proporre la domanda di conversione ex art. 1424 cod. civ. nel F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15745/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 537/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10788/2022 primo momento utile rappresentato dal ricorso in opposizione es art. 98 legge Data pubblicazione 04/04/2022 fall.; 7. che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. sul rilievo che, ad avviso della ricorrente, il Tribunale di Catania aveva erroneamente escluso le garanzie prestate, nel caso di specie, a garanzia del mutuo fondiario dal novero delle garanzie integrative che consentono di elevare il limite di finanziabilità dall’80% al 100% del valore dell’immobile; 8. che il motivo è manifestamente infondato; che l’art. 1 della delibera CICR del 22 aprile 1995 prevede che la percentuale di finanziabilità può essere aumentata dall’80% al 100% del valore dell’immobile qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentante da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, fondi di garanzia e alter garanzie idonee secondo i criteri previsti dalla Banca d’Italia; che, pertanto, a tale categoria non appartengono le garanzie prestate – come nel caso di specie - da società semplici o da persone fisiche (vedi Cass. n. 11201/2018 non massimata sul punto), atteso che il livello di affidabilità patrimoniale che risulta cogente alle tipologie di garanzie integrative si attesta sulla linea di quella data dallo Stato e dagli istituti bancari ed assicurativi sopra elencati (vedi Cass. n. 9079/2018); 9. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. Rigetta il ricorso. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in € 7.100,00, di cui € 100,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15745/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 537/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10788/2022 previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso Data pubblicazione 04/04/2022 art.13. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A