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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1973

Cassazione n. 45245/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1973 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 3 novembre 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico in data 9 agosto 2021 dal Tribunale cittadino in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Il ricorrente articola tre motivi di doglianza, con cui lamenta, rispettivamente: vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della recidiva; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto è assente nel ricorso il confronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen., mediante il rinvio ai precedenti penali del ricorrente [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).

Considerato che anche gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Napoli.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

Il motivo inerente la contestazione della recidiva è inammissibile in quanto non dedotto in appello, secondo il non contestato elenco riportato nella sentenza impugnata Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] le- tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1973 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 3 novembre 2022, ha confermato la condanna emessa a suo carico in data 9 agosto 2021 dal Tribunale cittadino in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente articola tre motivi di doglianza, con cui lamenta, rispettivamente: vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della recidiva; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto è assente nel ricorso il confronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131 bis, cod. pen., mediante il rinvio ai precedenti penali del ricorrente [cfr., sull'onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). Considerato che anche gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte di Napoli. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Il motivo inerente la contestazione della recidiva è inammissibile in quanto non dedotto in appello, secondo il non contestato elenco riportato nella sentenza impugnata Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] le- tensore
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