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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19452/2026

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el legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoCarlo Ferraris-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2221/2023depositata il 9/11/2023;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso il decretoingiuntivo del Tribunale di Modena dell’importo di € 8.093,17 - con cui ilquale si ingiungeva il pagamento del saldo, in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., del corrispettivo fatturato per la somministrazione diNumero registro generale 10996/2024Numero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 19452/2026Data pubblicazione 12/06/2026personale - eccependo in compensazione il credito da rivalsa (che, comerisulta dalla sentenza impugnata, era superiore all’importo ingiunto) neiconfronti del somministratore ex art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, peravere assolto, quale utilizzatore della manodopera, i crediti dei lavoratorisomministrati (retribuzioni e contributi).2.

Il Tribunale di Modena ha accolto l’opposizione, revocando il decretoingiuntivo e accogliendo l’eccezione riconvenzionale di compensazione,ritenuta proponibile in sede ordinaria senza che fosse di ostacolo ladisciplina fallimentare.3.

La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello del Fallimento.

Ha ritenuto il giudice di appello, perquanto qui rileva, non necessaria l’ammissione preventiva allo statopassivo del creditore ai fini della proponibilità dell’eccezione dicompensazione ex art. 56 l. fall., potendo questa essere proposta in sedeordinaria al fine di paralizzare la pretesa del Fallimento quale eccezionericonvenzionale.4.

Propone ricorso per cassazione il Fallimento, affidato a un unicomotivo, cui resiste con controricorso l’appellato.

Entrambe le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 24, 52, 56, 93, 95 l.f.(l. 267/1942) e 32, 151, 155, 201 e 203 codice della crisi (d.lgs. 14/2019,c.c.i.i.) per avere il giudice di appello ritenuto ammissibile l’eccezione dicompensazione formulata dal debitore nell’ambito del giudizio ordinario dicognizione avanti al tribunale ordinario, e non al tribunale fallimentare,per avere ritenuto che non debba essere accertata esclusivamente dalgiudice fallimentare con la domanda di ammissione allo stato passivo».Osserva il fallimento ricorrente che l’eccezione riconvenzionale dicompensazione non può essere articolata dal convenuto in sede ordinaria,n. 10996/2024 R.G.Numero registro generale 10996/2024Numero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 19452/2026Data pubblicazione 12/06/2026dovendo tale eccezione essere esaminata quale eccezione del curatore insede di proposizione di domanda di ammissione allo stato passivo da partedel creditore, onde consentire il contraddittorio tra tutti i creditori.2.

Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.,essendo costante principio affermato da questa Corte quello secondo cuinel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito,il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale,l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che taleeccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attriceottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale perl’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trovaapplicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronunciaa sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna alpagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operatala compensazione (Cass., n. 13345/2024; Cass., n. 12255/2022; Cass., n.30298/2017; Cass., n. 14418/2013; Cass., n. 18223/2002).3.

Il «monopolio» del giudice concorsuale (nelle procedureliquidatorie) attiene, propriamente, alla proposizione dell’eccezione dicompensazione proposta dal curatore in sede di formazione dello statopassivo che, a fronte di una pretesa creditoria azionata nei confronti dellamassa, mira a paralizzare - nell’interesse della massa - un creditoomologo (anteriore al fallimento) da ammettere al concorso formale.L’eccezione di compensazione formulata da chi venga convenuto in sedeordinaria dal curatore del fallimento (curatore che, in questo caso, favalere un credito che egli trova nel patrimonio del debitore) mira, invece,a paralizzare il diritto di credito azionato dalla curatela.

Si tratta di fattiimpeditivi che attengono ai crediti che vengono rispettivamente azionatinelle sedi processuali a ciò deputate (stato passivo per i crediti fatti valerenei confronti della massa, giudizio ordinario per le pretese della curatela).n. 10996/2024 R.G.Numero registro generale 10996/2024Numero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 19452/2026Data pubblicazione 12/06/20264.

In questo secondo caso, attesa l’ampia formulazione dell’art. 56,primo comma, l.fall. («i creditori hanno diritto di compensare coi lorodebiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso»), non puòprecludersi al creditore – non interessato alla ammissione del propriocredito allo stato passivo – di dedurre un fatto impeditivo alla pretesadella curatela, azionata nei suoi confronti in sede ordinaria, per non averequesti proceduto a proporre preventivamente domanda di ammissione allostato passivo del fallimento di quel credito che ora eccepisce al curatore insede ordinaria (Cass., n. 9787/2022).5.

Il diritto del creditore a eccepire la compensazione non è – pertanto- condizionato alla preventiva proposizione della domanda di ammissioneallo stato passivo di quel credito oggetto dell’eccezione compensativa, nonessendo la domanda di ammissione di quel credito né condizione, népresupposto processuale della proponibilità dell’eccezione stessa.

Di qui ilpostulato secondo cui «l'eccezione di compensazione può esserevalidamente proposta nel giudizio di cognizione ordinaria promosso dallacuratela, non essendo soggetta alla procedura di accertamento del passivoin sede concorsuale (Cass., 3 settembre 1996, n. 8053; 6 marzo 1995, n.2574; 13 maggio 1991, n. 5333; 21 febbraio 1983, n. 1302)» (Cass., Sez.U., n. 21499/2004).6.

Va, quindi, ribadito il costante principio secondo cui «l'eccepibilità incompensazione di un credito del terzo verso il fallito contro un credito delfallito verso il terzo, non è condizionato alla preventiva verifica, quantomeno finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione riconvenzionale e non sidecampi nella domanda riconvenzionale» (Cass., n. 8053/1996), nonpotendosi ritenere che l’eccezione di compensazione ex art. 56 l.fall.articolata dal terzo convenuto in sede ordinaria dal curatore del fallimentosia subordinata alla preventiva domanda di ammissione del terzo nellostato passivo (e alla eventuale inversa eccezione di compensazionearticolata dal curatore).n. 10996/2024 R.G.Numero registro generale 10996/2024Numero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 19452/2026Data pubblicazione 12/06/20267.

Il ricorrente, in memoria, chiede una rivisitazione di questoorientamento, alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass., n.6481/2026), nella parte in cui ha esteso l’esclusività dell’accertamentoendoconcorsuale anche alle domande di risoluzione per inadempimento,ove tale domanda sia pregiudiziale all’accertamento di pretese restitutoriee risarcitorie nei confronti della massa.8.

L’assunto non è condivisibile.

L’eccezione di compensazionearticolata in sede ordinaria dal convenuto per l’adempimento di un creditodel fallito è diretta a paralizzare una pretesa creditoria che il curatore nonpuò che avanzare in sede ordinaria, laddove la sede concorsuale attienealla sola opponibilità dei crediti al concorso formale.

Non potendo talecontroversia essere attratta in sede di formazione dello stato passivo edovendo la causa proseguire nella sede ordinaria, altrettanto deve dirsiper i fatti impeditivi di quel credito, che vanno opposti anch’essi davanti algiudice ordinario, come le stesse sezioni unite ribadiscono, in quanto «ilsistema della legge attuale esclude che, per come strutturati, ilprocedimento di verifica dello stato passivo e il successivo, eventuale,giudizio di opposizione possano ospitare le pretese fatte valere dalcuratore verso terzi soggetti» (Cass., Sez.

U., n. 6498/2026).9.

D’altro canto, si osserva (in termini evolutivi) che nell’art. 155 CCII(norma menzionata dal ricorrente nel parametro normativo) non vi è statae) l. n. 155/2017, secondo cui si postulava di «attrarre nella sedeconcorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione aisensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», così dandocontinuità al diritto vivente nei termini indicati.10.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.Mn. 10996/2024 R.G.Numero registro generale 10996/2024Numero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 19452/2026Data pubblicazione 12/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 peresborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/5/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 10996/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoCarlo Ferraris-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2221/2023depositata il 9/11/2023;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso il decretoingiuntivo del Tribunale di Modena dell’importo di € 8.093,17 - con cui ilquale si ingiungeva il pagamento del saldo, in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., del corrispettivo fatturato per la somministrazione diNumero registro generale 10996/2024Numero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 19452/2026Data pubblicazione 12/06/2026personale - eccependo in compensazione il credito da rivalsa (che, comerisulta dalla sentenza impugnata, era superiore all’importo ingiunto) neiconfronti del somministratore ex art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, peravere assolto, quale utilizzatore della manodopera, i crediti dei lavoratorisomministrati (retribuzioni e contributi).2. Il Tribunale di Modena ha accolto l’opposizione, revocando il decretoingiuntivo e accogliendo l’eccezione riconvenzionale di compensazione,ritenuta proponibile in sede ordinaria senza che fosse di ostacolo ladisciplina fallimentare.3. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello del Fallimento. Ha ritenuto il giudice di appello, perquanto qui rileva, non necessaria l’ammissione preventiva allo statopassivo del creditore ai fini della proponibilità dell’eccezione dicompensazione ex art. 56 l. fall., potendo questa essere proposta in sedeordinaria al fine di paralizzare la pretesa del Fallimento quale eccezionericonvenzionale.4. Propone ricorso per cassazione il Fallimento, affidato a un unicomotivo, cui resiste con controricorso l’appellato. Entrambe le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 24, 52, 56, 93, 95 l.f.(l. 267/1942) e 32, 151, 155, 201 e 203 codice della crisi (d.lgs. 14/2019,c.c.i.i.) per avere il giudice di appello ritenuto ammissibile l’eccezione dicompensazione formulata dal debitore nell’ambito del giudizio ordinario dicognizione avanti al tribunale ordinario, e non al tribunale fallimentare,per avere ritenuto che non debba essere accertata esclusivamente dalgiudice fallimentare con la domanda di ammissione allo stato passivo».Osserva il fallimento ricorrente che l’eccezione riconvenzionale dicompensazione non può essere articolata dal convenuto in sede ordinaria,n. 10996/2024 R.G.Numero registro generale 10996/2024Numero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 19452/2026Data pubblicazione 12/06/2026dovendo tale eccezione essere esaminata quale eccezione del curatore insede di proposizione di domanda di ammissione allo stato passivo da partedel creditore, onde consentire il contraddittorio tra tutti i creditori.2. Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.,essendo costante principio affermato da questa Corte quello secondo cuinel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito,il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale,l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che taleeccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attriceottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale perl’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trovaapplicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronunciaa sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna alpagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operatala compensazione (Cass., n. 13345/2024; Cass., n. 12255/2022; Cass., n.30298/2017; Cass., n. 14418/2013; Cass., n. 18223/2002).3. Il «monopolio» del giudice concorsuale (nelle procedureliquidatorie) attiene, propriamente, alla proposizione dell’eccezione dicompensazione proposta dal curatore in sede di formazione dello statopassivo che, a fronte di una pretesa creditoria azionata nei confronti dellamassa, mira a paralizzare - nell’interesse della massa - un creditoomologo (anteriore al fallimento) da ammettere al concorso formale.L’eccezione di compensazione formulata da chi venga convenuto in sedeordinaria dal curatore del fallimento (curatore che, in questo caso, favalere un credito che egli trova nel patrimonio del debitore) mira, invece,a paralizzare il diritto di credito azionato dalla curatela. Si tratta di fattiimpeditivi che attengono ai crediti che vengono rispettivamente azionatinelle sedi processuali a ciò deputate (stato passivo per i crediti fatti valerenei confronti della massa, giudizio ordinario per le pretese della curatela).n. 10996/2024 R.G.Numero registro generale 10996/2024Numero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 19452/2026Data pubblicazione 12/06/20264. In questo secondo caso, attesa l’ampia formulazione dell’art. 56,primo comma, l.fall. («i creditori hanno diritto di compensare coi lorodebiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso»), non puòprecludersi al creditore – non interessato alla ammissione del propriocredito allo stato passivo – di dedurre un fatto impeditivo alla pretesadella curatela, azionata nei suoi confronti in sede ordinaria, per non averequesti proceduto a proporre preventivamente domanda di ammissione allostato passivo del fallimento di quel credito che ora eccepisce al curatore insede ordinaria (Cass., n. 9787/2022).5. Il diritto del creditore a eccepire la compensazione non è – pertanto- condizionato alla preventiva proposizione della domanda di ammissioneallo stato passivo di quel credito oggetto dell’eccezione compensativa, nonessendo la domanda di ammissione di quel credito né condizione, népresupposto processuale della proponibilità dell’eccezione stessa. Di qui ilpostulato secondo cui «l'eccezione di compensazione può esserevalidamente proposta nel giudizio di cognizione ordinaria promosso dallacuratela, non essendo soggetta alla procedura di accertamento del passivoin sede concorsuale (Cass., 3 settembre 1996, n. 8053; 6 marzo 1995, n.2574; 13 maggio 1991, n. 5333; 21 febbraio 1983, n. 1302)» (Cass., Sez.U., n. 21499/2004).6. Va, quindi, ribadito il costante principio secondo cui «l'eccepibilità incompensazione di un credito del terzo verso il fallito contro un credito delfallito verso il terzo, non è condizionato alla preventiva verifica, quantomeno finché si rimanga nell'ambito dell'eccezione riconvenzionale e non sidecampi nella domanda riconvenzionale» (Cass., n. 8053/1996), nonpotendosi ritenere che l’eccezione di compensazione ex art. 56 l.fall.articolata dal terzo convenuto in sede ordinaria dal curatore del fallimentosia subordinata alla preventiva domanda di ammissione del terzo nellostato passivo (e alla eventuale inversa eccezione di compensazionearticolata dal curatore).n. 10996/2024 R.G.Numero registro generale 10996/2024Numero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 19452/2026Data pubblicazione 12/06/20267. Il ricorrente, in memoria, chiede una rivisitazione di questoorientamento, alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass., n.6481/2026), nella parte in cui ha esteso l’esclusività dell’accertamentoendoconcorsuale anche alle domande di risoluzione per inadempimento,ove tale domanda sia pregiudiziale all’accertamento di pretese restitutoriee risarcitorie nei confronti della massa.8. L’assunto non è condivisibile. L’eccezione di compensazionearticolata in sede ordinaria dal convenuto per l’adempimento di un creditodel fallito è diretta a paralizzare una pretesa creditoria che il curatore nonpuò che avanzare in sede ordinaria, laddove la sede concorsuale attienealla sola opponibilità dei crediti al concorso formale. Non potendo talecontroversia essere attratta in sede di formazione dello stato passivo edovendo la causa proseguire nella sede ordinaria, altrettanto deve dirsiper i fatti impeditivi di quel credito, che vanno opposti anch’essi davanti algiudice ordinario, come le stesse sezioni unite ribadiscono, in quanto «ilsistema della legge attuale esclude che, per come strutturati, ilprocedimento di verifica dello stato passivo e il successivo, eventuale,giudizio di opposizione possano ospitare le pretese fatte valere dalcuratore verso terzi soggetti» (Cass., Sez. U., n. 6498/2026).9. D’altro canto, si osserva (in termini evolutivi) che nell’art. 155 CCII(norma menzionata dal ricorrente nel parametro normativo) non vi è statae) l. n. 155/2017, secondo cui si postulava di «attrarre nella sedeconcorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione aisensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», così dandocontinuità al diritto vivente nei termini indicati.10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono ipresupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.Mn. 10996/2024 R.G.Numero registro generale 10996/2024Numero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 19452/2026Data pubblicazione 12/06/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 peresborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/5/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 10996/2024 R.G.
Sentenza Cassazione n. 19452/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris