CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 33160/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11350/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE CIVITAVECCHIA n. 3425/2020 depositata il 11/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato il 16.3.2020, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta da [OSCURATO:PERSONA] ved. Marziale e dalle figlie [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi del geometra [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del credito, escluso dal G.D., di € 19.045,77, vantato in origine dal loro dante causa - a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era anch’egli decedutoe la cui eredità era stata accettata con beneficio di inventario dai coeredi, fra i quali figurava l’imprenditore fallito, successore legittimo per la quota di 1/4. Il tribunale: i) ha escluso che l a prova dell’esistenza del credito potesse trarsi dal ricorso per sequestro conservativo ante causam proposto nel 2004 dalle opponenti (di cui non era stato indicato l’esito) o dall’ inserimento del credito nello stato di graduazione e ripartizione parziale, mai divenuto esecutivo, redatto nel 2017 , ai sensi degli artt. 498 e segg. c.c., dal notaio incaricato dell a liquidazione,posto che il documento non promanava dal Flajani, ma dai suoi eredi, estranei al rapporto negoziale fra il de cuius e Marziale, e non poteva pertanto integrare atto ricognitivo; ii) ha rilevato che la documentazione prodotta dalle eredi Marziale non era idonea a dimostrare l’espletamento delle prestazioni professionali da parte del loro dante causa; iii) ha infine osservato che, poiché l’attività del defunto era stata espletata nel decennio 1984/2004 e poiché le ricorrenti, non avevano documentato di aver notificato al Flajani o ai suoi eredi atti di messa in morasuccessivi al 17.3.2004 (data di vidimazione della parcella da parte del Consiglio dell’ordine), risultava fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito , svolta dal curatoreai sensi dell’art. 2956 n. 2 c.c. Le eredi Marziale hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a due motiviillustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di valutazione della prova a norma dell’art. 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché motivazione illogica ed omessa circa un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 c.p.c.. Le ricorrenti lamentano che il Tribunale di Civitavecchia non abbia attribuito alcun peso specifico alla parcella professionale del loro dante causa,vistata dall’ordine, né alla documentazione integrativa prodotta in sede di opposizione, che forniva piena prova della natura, del numero, della successione temporale e dell’entità delle varie prestazioni professionali svolte d al de cuius ( assistenza tecnica a stesura di contratti preliminari, atti di compravendita, frazionamenti, rilievi topografici, etc.). 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 c.c., 470, 484, 490 e 752 c.c.. Le ricorrenti contestano l’affermazione del Tribunale secondo cui solo il Flajani, e non il Ricci, avrebbe potuto provvedere alla ricognizione di debito, posto che questi non era affatto estraneo al rapporto obbligatorio, essendo subentrato nel lato passivo del rapporto ex art.752 e 754 c.c.. Sostengono inoltre che il riconoscimento del debito contenuto nel verbale di graduazione e riparto sottoscritto dall’imprenditore poi fallito avrebbe una portata dirimente, in quanto l’unico soggetto legittimato ad eccepire la prescrizione sarebbe stato il Ricci ancora in bonise non già il curatore fallimentare. Infine osservano che costituivano certamente atti interruttivi della prescrizione la vidimazione della parcella del 17.3.2004 e la notifica nel mese successivo del ricorso per sequestro conservativo ante causam. 3. Stante il principio della ragione più liquida, va preliminarmente esaminato il secondo motivo, che deve essere respinto. Palesemente errata è la tesi delle ricorrenti secondo cui il curatore non era legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione, che non tiene conto che, a seguito della dichiarazione di fallimento, al fallito è sottratta la disponibilità dei propri beni e che l’unico soggetto titolato a rappresentare la massa dei creditori è, per l’appunto, il curatore fallimentare. Ciò premesso, il motivo è per il resto inammissibile perché le ricorrenti, che non deducono l’ erroneità della statuizione di prescrizione presuntiva del credito, ai sensi dell’art. 2959 c.c., per aver il curatore (anche implicitamente) ammesso che l’obbligazione non era stata estinta, svolgono censure di merito (semmai idonee a contrastare l’ accertamento, non compiuto dal tribunale, del decorso della prescrizione ordinaria) mentre, a mente dell’art. 2960 c.c., colui al quale la prescrizione presuntiva è stata opposta, può solo deferire all’altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l’estinzione del debito. 4. Al rigetto del secondo motivo consegue l’inammissibilità del primo. Il Tribunale di Civitavecchia ha infatti respinto l’opposizione delle eredi Marziale sulla base di due autonome rationes decidendi , in quanto ha ritenuto il credito non documentato e comunque presuntivamente estinto ai sensi dell’art. 2956 n. 2 c.c. Pertanto, respinte le doglianze che investono il secondo accertamento, trova applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018). Poiché il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenz