CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04459/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26688/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro A S D [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 102/2018 depositata il 07/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Potenza notificava all’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante e responsabile solidale, l’avviso di accertamento n. TC304R202450/2014 con cui, in relazione all’anno 2011, a seguito di mancata presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, accertava un volume d’affari pari ad euro 170.670,00 ed un reddito d’impresa di euro 22.971,00 e, conseguentemente, recuperava a tassazione maggiori imposte Iva pari ad euro 34.134,00 e Ires pari ad euro 6.430,00, oltre sanzioni e interessi. Con ricorso congiunto, l’Associazione e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Potenza che con la sentenza n. 398/2016, dichiarava inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], essendo l’Associazione estinta al momento della notifica dell’accertamento; accoglieva il ricorso dell’Associazione e, conseguentemente, annullava l’avviso di accertamento. Avverso tale sentenza, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR della Basilicata che, con la sentenza n. 102/2/2018 pronunciata in data 06/02/2018 e depositata in data 7/02/2018, rigettava l’appello erariale e compensava le spese. L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991 n. 398, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto applicabile al caso di specie la normativa di cui alla legge in rubrica soltanto sulla base dell’iscrizione dell’Associazione nel registro delle [OSCURATO:PERSONA] dilettantistiche tenuto dal CONI. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge 16 dicembre 1991 n. 398, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile la normativa in rubrica nonostante la mancata affiliazione dell’Associazione alle federazioni sportive nazionali. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativo alla circostanza che l’Associazione aveva emesso fatture per operazioni inesistenti i cui proventi erano fiscalmente rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 4 legge 537/1993 e 36 comma 34 bis decreto-legge n. 223/2006. In base a tale circostanza, la CTR avrebbe dovuto escludere l’applicazione del beneficio fiscale di cui alla legge 398/1991. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991 n. 398, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto applicabile al caso di specie la normativa di cui alla legge in rubrica soltanto sulla base dell’iscrizione dell’Associazione nel registro delle [OSCURATO:PERSONA] dilettantistiche tenuto dal CONI. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge 16 dicembre 1991 n. 398, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile la normativa in rubrica nonostante la mancata affiliazione dell’Associazione alle federazioni sportive nazionali. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativo alla circostanza che l’Associazione aveva emesso fatture per operazioni inesistenti i cui proventi erano fiscalmente rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 4 legge 537/1993 e 36 comma 34 bis decreto-legge n. 223/2006. In base a tale circostanza, la CTR avrebbe dovuto escludere l’applicazione del beneficio fiscale di cui alla legge 398/1991. I tre motivi sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, appaiono complessivamente fondati e vanno accolti. Sia il primo che il secondo mezzo, infatti, convergono sulla ritenuta decisività ai fini dell’accesso del regime agevolato di cui agli artt. 1 e 2 L. 16 dicembre 1991, n. 398, di una doppia affiliazione: quella accertata al CONI, quella ulteriormente reputata imprescindibile a FIPAV. Il primo mezzo di ricorso tende anche a stigmatizzare la mancata considerazione degli ulteriori requisiti previsti dalla richiamata disciplina di riferimento. In particolare, il primo mezzo contesta il mancato rispetto di alcuni incombenti di carattere formale, tra cui l’emissione del “c.d. titolo di accesso all’evento sportivo”, la conservazione della “documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti”; la numerazione progressiva e la conservazione delle “fatture di acquisto”; la registrazione dei corrispettivi e “altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento”. La prima censura, al pari della seconda, non contesta, peraltro, l’effettivo svolgimento di un’attività in concreto riconducibile entro il recinto applicativo dell’agevolazione delineato dalla norma istitutiva del regime fiscale agevolato, che si rinviene nell'art. 1 della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche). La norma ora evocata stabilisce agevolazioni, relativamente alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte, per «le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore» ad un determinato plafond. In particolare, la possibilità di poter esercitare l’opzione per il regime forfetario previsto dalla L. n. 398 del 1991 è subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 1 al conseguimento, nel periodo d’imposta precedente, di proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali per un ammontare non superiore a € 250.000,00. I soggetti di nuova costituzione possono usufruire del regime forfettario in oggetto qualora ritengano di conseguire nel periodo d’imposta proventi commerciali per un ammontare non superiore alla soglia citata. L'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, che non esige, tuttavia, una “doppia affiliazione”, reclamando alternativamente l’affiliazione dell'ente associativo alle federazioni sportive nazionali oppure a un riconosciuto ente nazionale di promozione sportiva, categoria quest’ultima entro la quale il CONI s’iscrive per antonomasia. La CTR nel rigettare l’appello dell’Agenzia ha perciò correttamente valorizzato l’iscrizione dell’ente associativo dilettantistico de quo nell'apposito «[OSCURATO:PERSONA] delle Associazioni e [OSCURATO:PERSONA] dilettantistiche», istituito presso CONI, e ha giustamente ritenuto detta iscrizione condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per la fruizione delle agevolazioni fiscali a favore del settore sportivo dilettantistico. Ai fini dell'agevolazione tributaria, il rispetto del requisito formale rappresentato dall'iscrizione al registro CONI si palesa, in effetti, alternativo all'affiliazione a federazioni sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva, in tal senso ponendosi la giurisprudenza di questa Corte (v. per una complessiva ricostruzione del sistema Cass. n. 30008 del 2021; v. anche Cass. n. 29401 del 2019; Cass. n. 29402 del 2019). Il giudice d’appello ha anche sottolineato che a tenore dell’art. 7 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/7/2004, n. 186, è attribuita proprio al CONI la qualità di «unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche». Ora, è senz’altro vero quanto opinato dalla ricorrente Agenzia, cioè che fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (ai fini delle imposte sul valore aggiunto e sui redditi) non basta il possesso del requisito formale. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, costantemente ripudiato il criterio formalistico pretendendo la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: le esenzioni d'imposta a favore delle associazioni non lucrative - e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche - dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché, secondo consolidata giurisprudenza, l'agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cass. n. 10393 del 2018; Cass. n. 11492 del 2019; Cass. n. 29500 del 2020; Cass. n. 10979 del 2020). La sentenza impugnata non esclude debbano concorrere requisiti altri dalla mera affiliazione al CONI, tanto è vero che specificamente ne accerta la sussistenza, puntualizzando testualmente che “stabilita la sussistenza del requisito va evidenziata anche la sussistenza degli ulteriori requisiti soggettivo e oggettivo cioè il mancato perseguimento di fine di lucro nello svolgimento dell’attività istituzionale e il mancato superamento degli € 250.000,00 dei proventi dell’anno precedente derivante da attività commerciale eventualmente svolta”. Ora, ai fini dell’esercizio dell’opzione per il regime agevolato, si applica il principio dei comportamenti concludenti stabilito dall’art. 1, co. 1 del d.P.R. n. 442/1997, perciò i soggetti che intendono avvalersi del regime agevolato manifestano l’opzione attraverso la sua concreta attuazione sin dall’inizio del periodo d’imposta o dell’attività, fermo restando l’obbligo di comunicazione dell’opzione ai sensi dell’art. 2 dello stesso D.P.R. n. 442/1997. A tal fine, la comunicazione va effettuata a posteriori con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, allegando a quest’ultima la specifica modulistica relativa alla dichiarazione IVA. Per fruire del regime agevolato occorre rispettare alcuni adempimenti contabili e fiscali previsti dalla L. n. 398 del 1991 e di cui la ricorrente ha lamentato l’inosservanza. La CTR, nel disattendere la considerazione di detti obblighi e del relativo adempimento come presupposto d’accesso al regime agevolativo, ha fatto scorretta applicazione delle norme evocate nei mezzi di ricorso. La società non dispone né ha esibito documentazione utile a dimostrare il rispetto degli adempimenti formali, non ha rivelato un aspetto di democraticità della gestione. Per di più sono stati forniti gli elementi per ritenere l’emissione di fatture inesistenti. Proprio con riferimento specifico al terzo motivo necessita, invero, evidenziare che la valutazione del rispetto del requisito oggettivo dato dall’esercizio in concreto di un’attività suscettibile di produrre proventi in misura non superiore ai 250.000,00, postula la necessaria considerazione – invero sorvolata – della effettività e/o della fittizietà delle operazioni fatturate, dettagliatamente elencate dall’Agenzia nella censura in esame. In definitiva, l’accertamento della CTR sconta un chiaro difetto di sussunzione. Il ricorso va in ultima analisi accolto. La sentenza d’appello dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata in diversa composizione. P.Q.M Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza d’appello.