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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 33234/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 31592-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, M.I.U.R. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ANCONA, [OSCURATO:PERSONA] "POSATORA - [OSCURATO:PERSONA]"; -intimati - avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 172/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ visto l ’ art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Oggetto Pubblico impiego - Licenziamento R.G.N.31592/2020 Cron.

Rep.

Ud. 21/09/2022 PU R.G.N. 31592/2020 Pag.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 ottobre 2020, la Corte d’appello di Ancona accoglieva il reclamo del Ministero dell’Istruzione e, in riforma della decisione resa dal locale Tribunale, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], docente, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato alla predetta il 18/12/2018 in riferimento alla contestazione, avvenuta in data 9/10/2018, di aver prodotto nell’anno 2013 una falsa attestazione relativa al diploma di corso biennale di specializzazione per insegnanti di sostegno al fine di ottenere un incarico di supplenza presso l’Istituto scolastico di [OSCURATO:PERSONA].

2. La questione sottoposta ai giudici del reclamo, e che in questa sede ancora rileva, è stata quella della tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare.

3. In particolare, il Ministero reclamante aveva dedotto l’errore del primo giudice nel ritenere l’Amministrazione decaduta dall’azione disciplinare, in relazione alla cronologia dei fatti di causa (che si inserivano nell’ambito di un’articolata vicenda, estesa ad una molteplicità di insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia, essenzialmente concentrati nella provincia di Foggia i quali, mediante l’uso di titoli falsi, avevano indebitamente conseguito contratti di insegnamento), attraverso cui era agevole, al contrario, constatare la tempestività dell’iniziativa, avuto riguardo al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, a mente dell ’art. 55-bis del d.lg s. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, rispetto all’epoca in cui si era avuta concreta conoscenza della componente soggettiva (dolo) inerente all’utilizzo della falsa certificazione da parte della docente.

4. La Corte territoriale, condividendo i rilievi del reclamante, riteneva che nel caso in esame non fosse configurabile la decadenza exart. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 .

Richiamava l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, ai fini della decadenza dall’azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l’amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell’atto di contestazione, assumendo rilievo l’eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato (vedi per tutte Cass. n. 22683/2018).

Riteneva non sufficiente che il fatto fosse stato appreso nella sua consistenza storica ed oggettiva, occorrendo che l’Amministrazione datoriale fosse in condizione di ravvisare in esso ravvisare un illecito disciplinare ascrivibile al dipendente, quale autore di una condotta cosciente e volontaria, idonea sotto il profilo soggettivo, oltre che materiale, a ledere il vincolo fiduciario.

R.G.N. 31592/2020 Pag.Così sosteneva che la scoperta inerente al mero dato oggettivo della falsità della certificazione in oggetto, fatta nell’ottobre 2013 dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (FG), durante il servizio di supplenza ivi prestato dall’originaria ricorrente, non potesse costituire di per sé notizia dell’illecito disciplinare non essendo da sola significativa della consapevolezza o meno, da parte della supplente, del carattere apocrifo del documento prodotto potendo, al più, integrare un mero sospetto di complicità, nell’affare illecito, che necessitava di riscontri.

Riteneva che solo attraverso i successivi controlli effettuati dagli organi inquirenti nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di ciascuno dei docenti, e grazie agli esiti di tali indagini, fosse stato possibile per l’Amministrazione ritenere doloso il contegno della lavoratrice, dolo consistente nella conoscenza del carattere falso della certificazione e nell’intenzione di spenderne l’apparenza.

Riteneva che l’art. 55 bisdel d.lgs. n. 165/2001 dovesse essere letto nel senso che la norma doveva tener conto della possibilità, anzi della necessità, per la [OSCURATO:PERSONA] datrice di lavoro di compiere gli accertamenti più opportuni, onde ricostruire l’ipotizzato illecito in tutti i suoi elementi costitutivi, verificando la sussistenza non solo dell’elemento oggettivo, ma anche e soprattutto di quello soggettivo.

5. Per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidando l’impugnazione a diciassette motivi, successivamente illustrati da memoria.

6. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

7. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima di esaminare partitamente i motivi di ricorso occorre premettere che la vicenda per cui è causa vede interessata una appartenente al personale della scuola.

La questione che innanzitutto si pone è, in termini generali, quella dell’applicabilità a detto personale del d.lgs. n. 165/2001 o del T.U. della scuola (d.lgs. n. 297/1994) in materia di procedimento disciplinare.

La riforma di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. legge Madia) ha inserito nell’art. 55-bisdel T.U. n. 165/2001 il comma 9 quater che c osì prevede: « Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo.

Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni R.G.N. 31592/2020 Pag.punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari».

Quindi, dopo la riforma Madia, la procedura applicabile alla scuola è quella del citato T.U.

Quanto al periodo che ha preceduto il suddetto intervento legislativo, nel quale non vi era una norma espressa, questa Corte ha affermato (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28111) che al procedimento disciplinare del personale docente della scuola, relativamente ai fatti rilevanti per i quali la notizia dell’infrazione risulti acquisita dagli organi dell’azione disciplinare dopo il 16.11.2009, fermo restando le sanzioni disciplinari previste dal d.lgs. n. 297/1994, si applicano le regole procedimentali di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 introdotto dal d.lgs. n. 150/2009.

2. Altra questione sulla quale è utile soffermarsi è quella dell’applicabilità della riforma del 2017, considerato che, come si evince dallo storico di lite, la notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti è del 2018, oppure della disciplina anteriore, considerato che i fatti medesimi risalgono al 2013.

Si è affermato (Cass. 2 marzo 2017, n.5316) che il principio del tempus regit actum trova applicazione anche in tema di procedimento disciplinare avviato nei confronti di dipendenti pubblici, con la conseguenza che, in difetto di normativa transitoria, la legittimità dell’atto deve essere valutata in relazione alla disciplina vigente al momento della sua adozione (v. anche Cass. 7 giugno 2016, n. 11627 e Cass. 10 giugno 2016, n. 11985).

Sempre con riferimento al periodo precedente la riforma del 2017 questa Corte ha affermato che, in assenza didisposizioni transitorie, la disciplina del procedimento dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009 si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell’amministrazione, cui è demandata la competenza a promuovere l’azione disciplinare, acquisiscono la notizia dell’infrazione dopo il 16 novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma (Cass. n. 11985/2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 30326/2021; Cass. n. 6/2020; Cass. n. 28111/2019).

Peraltro, Cass. 29 dicembre 2021, n. 41892, resa con riferimento alla disciplina previgente, ha fatto riferimento, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, al momento in cui l’UPD ha avuto notizia dei fatti commessi.

Nella legge di riforma di cui al d.lgs. n. 75/2017,diversamente dal passato, vi è una disciplina transitoria contenuta nell’art. 22, comma 13, secondo cui: «Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3. Èalla luce degli indicati principi che andranno esaminate le censure di cui ai motivi di ricorso che di seguito si illustrano.

R.G.N. 31592/2020 Pag.4.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 55 bis,comma 8, del d.lgs. 165/2001 nonché omessa pronuncia.

Deduce la nullità del decreto n. 25730 del 18.12.2018 adottato dall’UPD dell’[OSCURATO:PERSONA] per le Marche atteso che nello specifico sussisteva la competenza territoriale dell’UPD presso l’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Como nell’ambito del quale la Ricciardi era stata trasferita prima dell’adozione del provvedimento disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Rileva che se la conoscenza della rilevanza disciplinare del fatto addebitato è intervenuta solo in data 31.7.2018 (data di ricezione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] provincial di Foggia della sentenza penale di condanna), a tale data la Ricciardi lavorava presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Foggia.

Assume la sussistenza di una omessa pronuncia per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla titolarità dell’azione disciplinare da esercitarsi nei confronti della Ricciardi da parte del competente UPD di Como.

5. Il motivo è innanzi tutto inammissibile perché fondato su una circostanza che non risulta dalla sentenza, quale il fatto che al 31 luglio 2018 e fino al 31 agosto 2018 la ricorrente era in servizio a Como.

In ogni caso, la norma invocata dalla ricorrente - e cioè l ’art. 55 bis , comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 75/2017 -così prevedeva: «8.

In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima.

In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento».

Il testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 13, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 75/2017 - per le ragioni sopra evidenziate non applicabile ratione temporis stante la disciplina transitoria di cui all ’ art. 22, comma 13, prevede che: «8.

In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest’ultima.

In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito.

In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento.

Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a R.G.N. 31592/2020 Pag.segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento.

Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di provenienza del dipendente».

In entrambe le versioni la norma fa riferimento al trasferimento del dipendente «in un’altra amministrazione pubblica»e cioè ad una situazione del tutto diversa dal trasferimento in questione, avvenuto nell’ambito della stessa amministrazione pubblica.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché omessa pronuncia.

Lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto dell’obbligo della P.A. di controllo e verifica dei requisiti di idoneità dei dipendenti pubblici ed abbia omesso di pronunciarsi sulla doglianza di illegittimità del licenziamento per violazione del suddetto obbligo.

Sostiene che dall’ottobre del 2013 al settembre 2018 l’amministrazione scolastica non aveva mai esercitato le attività di controllo e verifica dei requisiti di idoneità e che, quindi, sostanzialmente, non poteva poi ricadere sulla dipendente il ritardo nell ’ accertamento della falsità del titolo.

7. Il motivo è infondato.

Innanzitutto, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sussiste soltanto quando sia omessa la pronuncia su una domanda o un’eccezione e non su una mera difesa.

Inoltre, non è sancito in via generale a carico della P.A. un obbligo di controllo e verifica a pena di decadenza.

La tesi della ricorrente, peraltro, porterebbe ad attribuire rilevanza alla ‘mera conoscibilità’di un fatto a rilevanza disciplinare mentre, al contrario, si richiede la ‘ piena conoscenza’dei fatti punibili (v. infra).

8. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 55 e 55-bisdel d.lgs. n. 165/2001 in relazione agli artt. 1339 e 1419, comma 1, cod. civ..

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il carattere imperativo delle norme del suddetto d.lgs. (e, in particolare, di quelle dall’art. 55 all’art. 55-octies), come tali inserite di diritto nel contratto di lavoro sottoscritto tra la Ricciardi e la P.A..

Evidenzia che dalle suddette disposizioni si ricava l’obbligo per il dirigente scolastico di trasmettere all’UPD gli atti entro il termine imperativo di 5 giorni dalla notizia del fatto e, comunque, l’obbligo per l’UPD di promuovere autonomamente l’azione disciplinare quando venga a conoscenza del fatto disciplinare.

R.G.N. 31592/2020 Pag.Assume, in sintesi, che già nel 2013/2014 i fatti per cui la ricorrente era stata licenziata erano noti alle varie articolazioni dell’Amministrazione interessate dalla vicenda e che, comunque, nonostante la sentenza penale fosse pervenuta all’Ufficio di Foggia il 31 luglio 2018, era stata trasmessa l’Ufficio di Ancona solo 49 giorni dopo, la contestazione disciplinare era avvenuta 70 giorni dopo e la notifica del licenziamento 141 giorni dopo.

9. Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire l’avvio del procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (così, Cass. 7 aprile 2021, n. 9313; Cass. 13 maggio 2019, n. 12662; Cass. 11 settembre 2018, n. 22075 sulla conoscenza piena da parte dell’UPD si veda anche Cass. 7 maggio 2019, n. 11949 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Si ricorda, altresì, che solo iltermine iniziale e quello finale del procedimento disciplinaresono perentori, mentre quelli endoprocedimentali hanno carattere ordinatorio ancorché debbano essere applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza (Cass. 14 giugno 2016, n. 12213; Cass. 14 dicembre 2018, n. 32491; Cass.9 marzo 2022, n.7642).

Il richiamo alla «piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare» contenuto ora nell’art. 55-bisdel d.lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 75/2015) conferma il sopra ricordato orientamento giurisprudenziale e vale a sottolineare che il termine per l’avvio del procedimento in tanto può decorrere in quanto la segnalazione pervenuta all’UPD, per il tramite del responsabile della struttura o in altro modo, consenta di dare avvio al procedimento e riguardi una notizia, per così dire, “circostanziata”, sulla base della quale sia possibile formulare una contestazione specifica e non generica, posto che la mancanza di specificità dell’atto di incolpazione minerebbe alla base l’intero procedimento.Sebbene il tenore letterale della norma sembri riferire la «piena conoscenza» alla sola acquisizione della notizia attraverso mezzi diversi dalla segnalazione ad opera del responsabile della struttura, quest’ultima può far decorrere il termine per la contestazione solo qualora sia dotata di quella specificità necessaria a porre l’amministrazione in grado di dare avvio al procedimento, giacché l’iniziativa disciplinare può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur R.G.N. 31592/2020 Pag.essendo in possesso di elementi sufficienti per procedere (così Cass. 25 giugno 2018, n. 16706).

La Corte d’appello, attendendosi a questo principio, ha ritenuto che la scoperta dell’oggettiva falsità della certificazione prodotta dalla ricorrente avvenutanel 2013 non potesse costituire ex se notizia di illecito disciplinare “poiché ... difettava all ’ epoca qualsivoglia informazione in merito alla consapevolezza o meno ... del carattere apocrifo del documento prodotto”.

Il contrario opinamento della ricorrente, secondo cui già nel 2013 sarebbe emersa la rilevanza disciplinare del fatto poi contestato, si risolve nella contestazione di una valutazione di merito della Corte d’appello.

Il ragionamento sulla sufficienza dei dati già acquisiti al fine di procedere alla contestazione è giudizio di fatto, che si sottrae a censura di legittimità ove correttamente motivato (v.

Cass. 13 maggio 2019, n. 12662).

Per il resto, considerato che l’Ufficio di appartenenza della ricorrente era venuto a conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante, in tutte le sue connotazioni oggettive e soggettive, il 18 settembre 2018, risultavano pienamente rispettati sia il termine previsto per la contestazione dell’addebito che quello previsto per la conclusione del procedimento disciplinare.

Si ricorda che questa Corte ha affermato che l’art. 55-bisvigente ratione temporis , nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, «entro cinque giorni dalla notizia del fatto», gli atti all’ufficio disciplinare, prescrive a quest’ultimo, a pena di decadenza, di contestare l’addebito entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l’inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l’illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell’illecito (Cass. n. 7642 del 2022 cit.).

10. Con il quarto motivola ricorrente denuncia la violazione dell’art. 55-bis, comma 3. deld.lgs. n. 165/2001.

Deduce che l’amministrazione è incorsa nella decadenza dall’azione disciplinare avendo ben potuto promuovere autonomamente il procedimento disciplinare anche in assenza di una formale trasmissione degli atti da parte della dirigente della struttura periferica.

11. Il motivo è infondato per le stesse ragioni già evidenziate con riferimento al terzo motivo di ricorso.

R.G.N. 31592/2020 Pag.12.

Con il quinto motivola ricorrente denuncia la violazione dell ’ art. 55 - bis, comma 4 , del d.lgs. n. 165/2001.

Insiste nel ritenere che il dies a quo per l ’ esercizio dell ’ azione disciplinare fosse collocabile all’ottobre del 2013, data di scoperta della falsità della certificazione sin dall’ottobre 2013.

Rileva che, anche a voler ammettere che il dies a quo per l ’ esercizio dell ’ azione disciplinare decorresse dalla comunicazione della sentenza penale, da tale comunicazione la dirigente della struttura aveva fatto passare 49 giorni prima di trasmetterla all’UPD.

13. Il motivo è infondato per le stesse ragioni già evidenziate, non rilevando, ai fini della decadenza, né una notizia non circostanziata, ovvero non ragionevolmente riscontrata nelle sue connotazioni soggettive ed oggettive, né il termine intermedio.

14. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

Cesura la sentenza impugnata per il riferimento alla riapertura o ripresa del procedimento disciplinare, fattispecie che nel presente giudizio non rileva.

15. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha fatto riferimento all’ipotesi della riapertura del procedimento disciplinare in un più ampio contesto ricostruttivo dell’operatività della norma.

Ha, poi, in concreto applicato i principi giurisprudenziali elaborati con riferimento alla ordinaria situazione dell’avvio del procedimento disciplinare sulla base di una notizia disciplinarmente rilevante qualificata (nella specie la comunicazione della sentenza penale), alla trasmissione della stessa all’UPD, ai termini per la conclusione sulla base della sanzione da applicarsi.

16. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto che l’Amministrazione, avuta notizia del falso, dovesse aprire il procedimento disciplinare ed eventualmente sospenderlo in attesa dell’esito del procedimento penale.

17. Il motivo è infondato.

Non c’è alcun obbligo di sospensione, essendo venuta meno la pregiudizialità penale.

Come da questa Corte più volte rimarcato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all’art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, costituisce una facoltà discrezionale attribuita all’Amministrazione non un obbligo; salvo, ovviamente, l’obbligo di rispettare il termine previsto per la contestazione disciplinare una volta che l’Amministrazione abbia ricevuto una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, R.G.N. 31592/2020 Pag.dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione: ciò che, secondo la valutazione di merito della Corte d’appello, nel caso concreto si è verificato solo dopo che l’Amministrazione, venendo a sapere della condanna per truffa della ricorrente, ha preso atto che il falso del 2013/2014 era sostenuto da dolo.

18. Con l’ottavo e il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 640 cod. pen. in relazione all’art. 55-bis, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 ed ancora violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 55-bise 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Ribadisce, in sostanza, che l’Amministrazione già nel 2013/2014 poteva avvedersi della falsità del titolo presentato dalla ricorrente.

19. I motivi sono inammissibili per le ragioni già esposte, compendiabili nell’osservazione secondo cui le doglianze impingono nelle valutazioni di merito della Corte d’appello, non censurabili in sede di legittimità.

20. Con il decimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost e dell’art. 92 (obblighi del dipendente) del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Riproponendo, sostanzialmente le medesime censure di cui ai precedenti motivi (ancorché sotto il profilo della violazione degli obblighi del dirigente scolastico) rimarca il comportamento dell’UPD che avrebbe dovuto intraprendere l’iniziativa disciplinare al più tardi nel 2014.

21. Il motivo è infondato richiamandosi le osservazioni già svolte sopra con riguardo alle caratteristiche della “notizia di infrazione”.

22. Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo.

Assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’oggettiva falsità del titolo prodotto dalla Ricciardi e la consapevolezza di quest’ultima.

23. Il motivo è inammissibile perché il “fatto” rappresentato dalla produzione di un titolo di studio falso è stato espressamente valutato dalla Corte d’appello che, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non l’ha ritenuto sufficiente ad integrare gli estremi di una “notizia di infrazione”, con le necessarie connotazioni oggettiva e soggettiva.

24. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo.

Lamenta che la Corte non abbia valutato il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] e la conoscenza da parte di quest’ultimo dei fatti di rilevanza penale relativi ad indagini in corso di svolgimento da parte della procura di Foggia relative ad una truffa riguardante l’uso di autocertificazioni e/o titoli di studio/specializzazioni false da parte di insegnanti di R.G.N. 31592/2020 Pag.sostegno, conoscenza asseritamente desumibile dal contenuto di una nota del medesimo [OSCURATO:PERSONA] che a tali notizie faceva riferimento.

25. Il motivo è inammissibile perché non evidenzia l’omesso esame di un «fatto decisivo», ma, al più, l’omessa considerazione o la sottovalutazione di una circostanzadi rilievo indiziario.

26. Analoghe considerazioni e conclusioni valgono per il tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo motivo, con cui la ricorrente lamenta l ’omesso esame del «fatto decisivo» rappresentato, rispettivamente, dalle sommarie informazioni rese dalla dirigente scolastica alla Polizia giudiziaria nel corso del procedimento penale, dall’acquisizione da parte della Guardia di Finanza dei fascicoli personali della ricorrente e delle altre insegnanti e dall’invito a dedurre notificato dalla Corte dei Conti alla Riccardi il 30 giugno 2020 (evidenziante una pregressa conoscenza tanto dell’UPD quanto della dirigente scolastica della falsità del tiolo prodotto dalla Riccardi per ottenere l’incarico di supplenza su sostegno).

27. Con il quindicesimomotivo la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia valutato il «fatto decisivo» rappresentato dalla circostanza che al momento della firma del contratto, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ella abbia dichiarato di essere stata condannata per truffa.

28. Il motivo è inammissibile perché tende, ancora una volta, a contrastare il giudizio di tempestività del procedimento della Corte d’appello, fondato, come già detto, su una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.

29. Con il diciassettesimo motivola ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda proposta dalla Ricciardi avente ad oggetto “la validità, la liceità e l’efficacia del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola primaria posto comune e del contratto stipulato tra il dirigente scolastico pro-tempore dell ’ [OSCURATO:PERSONA] - scuola primaria [OSCURATO:PERSONA] (COEE84801O) prot.

N. 6859/B3 e la ricorrente ins. [OSCURATO:PERSONA])”.

30. Il motivo è inammissibile.

Della domanda asseritamente pretermessa la ricorrente riporta solo il passaggio sopra evidenziato e non il ricorso di primo grado o la comparsa di costituzione nel giudizio di appello (atti genericamente richiamati).

Neppure sono trascritti gli atti relativi all’immissione in ruolo della Ricciardi asseritamente avvenuta nel 2015.

Il motivo, peraltro, non chiarisce le ragioni per le quali una pronuncia di accertamento della legittimità del licenziamento irrogato con provvedimento del 18 dicembre 2018 avrebbe potuto far residuare l’interesse ad una domanda intesa ad ottenere una R.G.N. 31592/2020 Pag.declaratoria di validità di un contratto stipulato, come si assume, nel 2015 e cioè primadi tale licenziamento (ancorché dopo i fatti del 2013).

La ricorrente fa riferimento alla falsità contestata (ed oggetto del provvedimento espulsivo) come ad un fatto integrante un vizio funzionale del rapporto: ma – appunto - sono i vizi funzionali del rapporto che possono integrare una giusta causa di licenziamento, come accaduto nel caso in esame.

31. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.

32. Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale della notifica del ricorso agli enti intimati, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale (su tale principio v., ex aliis, Cass. 13 gennaio 2021, n.394; Cass. 26 novembre 2020, n. 26997; Cass. 11 marzo 2020, n. 6924).

33. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

34. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 31592-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, M.I.U.R. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ANCONA, [OSCURATO:PERSONA] "POSATORA - [OSCURATO:PERSONA]"; -intimati - avverso la sentenza n. 191/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/10/2020 R.G.N. 172/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ visto l ’ art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Oggetto Pubblico impiego - Licenziamento R.G.N.31592/2020 Cron. Rep. Ud. 21/09/2022 PU R.G.N. 31592/2020 Pag.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 ottobre 2020, la Corte d’appello di Ancona accoglieva il reclamo del Ministero dell’Istruzione e, in riforma della decisione resa dal locale Tribunale, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], docente, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato alla predetta il 18/12/2018 in riferimento alla contestazione, avvenuta in data 9/10/2018, di aver prodotto nell’anno 2013 una falsa attestazione relativa al diploma di corso biennale di specializzazione per insegnanti di sostegno al fine di ottenere un incarico di supplenza presso l’Istituto scolastico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La questione sottoposta ai giudici del reclamo, e che in questa sede ancora rileva, è stata quella della tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare. 3. In particolare, il Ministero reclamante aveva dedotto l’errore del primo giudice nel ritenere l’Amministrazione decaduta dall’azione disciplinare, in relazione alla cronologia dei fatti di causa (che si inserivano nell’ambito di un’articolata vicenda, estesa ad una molteplicità di insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia, essenzialmente concentrati nella provincia di Foggia i quali, mediante l’uso di titoli falsi, avevano indebitamente conseguito contratti di insegnamento), attraverso cui era agevole, al contrario, constatare la tempestività dell’iniziativa, avuto riguardo al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, a mente dell ’art. 55-bis del d.lg s. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, rispetto all’epoca in cui si era avuta concreta conoscenza della componente soggettiva (dolo) inerente all’utilizzo della falsa certificazione da parte della docente. 4. La Corte territoriale, condividendo i rilievi del reclamante, riteneva che nel caso in esame non fosse configurabile la decadenza exart. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 . Richiamava l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, ai fini della decadenza dall’azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l’amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell’atto di contestazione, assumendo rilievo l’eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato (vedi per tutte Cass. n. 22683/2018). Riteneva non sufficiente che il fatto fosse stato appreso nella sua consistenza storica ed oggettiva, occorrendo che l’Amministrazione datoriale fosse in condizione di ravvisare in esso ravvisare un illecito disciplinare ascrivibile al dipendente, quale autore di una condotta cosciente e volontaria, idonea sotto il profilo soggettivo, oltre che materiale, a ledere il vincolo fiduciario. R.G.N. 31592/2020 Pag.Così sosteneva che la scoperta inerente al mero dato oggettivo della falsità della certificazione in oggetto, fatta nell’ottobre 2013 dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (FG), durante il servizio di supplenza ivi prestato dall’originaria ricorrente, non potesse costituire di per sé notizia dell’illecito disciplinare non essendo da sola significativa della consapevolezza o meno, da parte della supplente, del carattere apocrifo del documento prodotto potendo, al più, integrare un mero sospetto di complicità, nell’affare illecito, che necessitava di riscontri. Riteneva che solo attraverso i successivi controlli effettuati dagli organi inquirenti nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di ciascuno dei docenti, e grazie agli esiti di tali indagini, fosse stato possibile per l’Amministrazione ritenere doloso il contegno della lavoratrice, dolo consistente nella conoscenza del carattere falso della certificazione e nell’intenzione di spenderne l’apparenza. Riteneva che l’art. 55 bisdel d.lgs. n. 165/2001 dovesse essere letto nel senso che la norma doveva tener conto della possibilità, anzi della necessità, per la [OSCURATO:PERSONA] datrice di lavoro di compiere gli accertamenti più opportuni, onde ricostruire l’ipotizzato illecito in tutti i suoi elementi costitutivi, verificando la sussistenza non solo dell’elemento oggettivo, ma anche e soprattutto di quello soggettivo. 5. Per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidando l’impugnazione a diciassette motivi, successivamente illustrati da memoria. 6. Il Ministero non ha svolto attività difensiva. 7. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di esaminare partitamente i motivi di ricorso occorre premettere che la vicenda per cui è causa vede interessata una appartenente al personale della scuola. La questione che innanzitutto si pone è, in termini generali, quella dell’applicabilità a detto personale del d.lgs. n. 165/2001 o del T.U. della scuola (d.lgs. n. 297/1994) in materia di procedimento disciplinare. La riforma di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. legge Madia) ha inserito nell’art. 55-bisdel T.U. n. 165/2001 il comma 9 quater che c osì prevede: « Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni R.G.N. 31592/2020 Pag.punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari». Quindi, dopo la riforma Madia, la procedura applicabile alla scuola è quella del citato T.U. Quanto al periodo che ha preceduto il suddetto intervento legislativo, nel quale non vi era una norma espressa, questa Corte ha affermato (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28111) che al procedimento disciplinare del personale docente della scuola, relativamente ai fatti rilevanti per i quali la notizia dell’infrazione risulti acquisita dagli organi dell’azione disciplinare dopo il 16.11.2009, fermo restando le sanzioni disciplinari previste dal d.lgs. n. 297/1994, si applicano le regole procedimentali di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 introdotto dal d.lgs. n. 150/2009. 2. Altra questione sulla quale è utile soffermarsi è quella dell’applicabilità della riforma del 2017, considerato che, come si evince dallo storico di lite, la notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti è del 2018, oppure della disciplina anteriore, considerato che i fatti medesimi risalgono al 2013. Si è affermato (Cass. 2 marzo 2017, n.5316) che il principio del tempus regit actum trova applicazione anche in tema di procedimento disciplinare avviato nei confronti di dipendenti pubblici, con la conseguenza che, in difetto di normativa transitoria, la legittimità dell’atto deve essere valutata in relazione alla disciplina vigente al momento della sua adozione (v. anche Cass. 7 giugno 2016, n. 11627 e Cass. 10 giugno 2016, n. 11985). Sempre con riferimento al periodo precedente la riforma del 2017 questa Corte ha affermato che, in assenza didisposizioni transitorie, la disciplina del procedimento dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009 si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell’amministrazione, cui è demandata la competenza a promuovere l’azione disciplinare, acquisiscono la notizia dell’infrazione dopo il 16 novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma (Cass. n. 11985/2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 30326/2021; Cass. n. 6/2020; Cass. n. 28111/2019). Peraltro, Cass. 29 dicembre 2021, n. 41892, resa con riferimento alla disciplina previgente, ha fatto riferimento, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, al momento in cui l’UPD ha avuto notizia dei fatti commessi. Nella legge di riforma di cui al d.lgs. n. 75/2017,diversamente dal passato, vi è una disciplina transitoria contenuta nell’art. 22, comma 13, secondo cui: «Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». 3. Èalla luce degli indicati principi che andranno esaminate le censure di cui ai motivi di ricorso che di seguito si illustrano. R.G.N. 31592/2020 Pag.4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 55 bis,comma 8, del d.lgs. 165/2001 nonché omessa pronuncia. Deduce la nullità del decreto n. 25730 del 18.12.2018 adottato dall’UPD dell’[OSCURATO:PERSONA] per le Marche atteso che nello specifico sussisteva la competenza territoriale dell’UPD presso l’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Como nell’ambito del quale la Ricciardi era stata trasferita prima dell’adozione del provvedimento disciplinare del licenziamento senza preavviso. Rileva che se la conoscenza della rilevanza disciplinare del fatto addebitato è intervenuta solo in data 31.7.2018 (data di ricezione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] provincial di Foggia della sentenza penale di condanna), a tale data la Ricciardi lavorava presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Foggia. Assume la sussistenza di una omessa pronuncia per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla titolarità dell’azione disciplinare da esercitarsi nei confronti della Ricciardi da parte del competente UPD di Como. 5. Il motivo è innanzi tutto inammissibile perché fondato su una circostanza che non risulta dalla sentenza, quale il fatto che al 31 luglio 2018 e fino al 31 agosto 2018 la ricorrente era in servizio a Como. In ogni caso, la norma invocata dalla ricorrente - e cioè l ’art. 55 bis , comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 75/2017 -così prevedeva: «8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento». Il testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall’art. 13, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 75/2017 - per le ragioni sopra evidenziate non applicabile ratione temporis stante la disciplina transitoria di cui all ’ art. 22, comma 13, prevede che: «8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest’ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a R.G.N. 31592/2020 Pag.segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di provenienza del dipendente». In entrambe le versioni la norma fa riferimento al trasferimento del dipendente «in un’altra amministrazione pubblica»e cioè ad una situazione del tutto diversa dal trasferimento in questione, avvenuto nell’ambito della stessa amministrazione pubblica. 6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché omessa pronuncia. Lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto dell’obbligo della P.A. di controllo e verifica dei requisiti di idoneità dei dipendenti pubblici ed abbia omesso di pronunciarsi sulla doglianza di illegittimità del licenziamento per violazione del suddetto obbligo. Sostiene che dall’ottobre del 2013 al settembre 2018 l’amministrazione scolastica non aveva mai esercitato le attività di controllo e verifica dei requisiti di idoneità e che, quindi, sostanzialmente, non poteva poi ricadere sulla dipendente il ritardo nell ’ accertamento della falsità del titolo. 7. Il motivo è infondato. Innanzitutto, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sussiste soltanto quando sia omessa la pronuncia su una domanda o un’eccezione e non su una mera difesa. Inoltre, non è sancito in via generale a carico della P.A. un obbligo di controllo e verifica a pena di decadenza. La tesi della ricorrente, peraltro, porterebbe ad attribuire rilevanza alla ‘mera conoscibilità’di un fatto a rilevanza disciplinare mentre, al contrario, si richiede la ‘ piena conoscenza’dei fatti punibili (v. infra). 8. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 55 e 55-bisdel d.lgs. n. 165/2001 in relazione agli artt. 1339 e 1419, comma 1, cod. civ.. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il carattere imperativo delle norme del suddetto d.lgs. (e, in particolare, di quelle dall’art. 55 all’art. 55-octies), come tali inserite di diritto nel contratto di lavoro sottoscritto tra la Ricciardi e la P.A.. Evidenzia che dalle suddette disposizioni si ricava l’obbligo per il dirigente scolastico di trasmettere all’UPD gli atti entro il termine imperativo di 5 giorni dalla notizia del fatto e, comunque, l’obbligo per l’UPD di promuovere autonomamente l’azione disciplinare quando venga a conoscenza del fatto disciplinare. R.G.N. 31592/2020 Pag.Assume, in sintesi, che già nel 2013/2014 i fatti per cui la ricorrente era stata licenziata erano noti alle varie articolazioni dell’Amministrazione interessate dalla vicenda e che, comunque, nonostante la sentenza penale fosse pervenuta all’Ufficio di Foggia il 31 luglio 2018, era stata trasmessa l’Ufficio di Ancona solo 49 giorni dopo, la contestazione disciplinare era avvenuta 70 giorni dopo e la notifica del licenziamento 141 giorni dopo. 9. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire l’avvio del procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (così, Cass. 7 aprile 2021, n. 9313; Cass. 13 maggio 2019, n. 12662; Cass. 11 settembre 2018, n. 22075 sulla conoscenza piena da parte dell’UPD si veda anche Cass. 7 maggio 2019, n. 11949 e la giurisprudenza ivi richiamata). Si ricorda, altresì, che solo iltermine iniziale e quello finale del procedimento disciplinaresono perentori, mentre quelli endoprocedimentali hanno carattere ordinatorio ancorché debbano essere applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza (Cass. 14 giugno 2016, n. 12213; Cass. 14 dicembre 2018, n. 32491; Cass.9 marzo 2022, n.7642). Il richiamo alla «piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare» contenuto ora nell’art. 55-bisdel d.lgs. n. 165/2001 (come sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 75/2015) conferma il sopra ricordato orientamento giurisprudenziale e vale a sottolineare che il termine per l’avvio del procedimento in tanto può decorrere in quanto la segnalazione pervenuta all’UPD, per il tramite del responsabile della struttura o in altro modo, consenta di dare avvio al procedimento e riguardi una notizia, per così dire, “circostanziata”, sulla base della quale sia possibile formulare una contestazione specifica e non generica, posto che la mancanza di specificità dell’atto di incolpazione minerebbe alla base l’intero procedimento.Sebbene il tenore letterale della norma sembri riferire la «piena conoscenza» alla sola acquisizione della notizia attraverso mezzi diversi dalla segnalazione ad opera del responsabile della struttura, quest’ultima può far decorrere il termine per la contestazione solo qualora sia dotata di quella specificità necessaria a porre l’amministrazione in grado di dare avvio al procedimento, giacché l’iniziativa disciplinare può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur R.G.N. 31592/2020 Pag.essendo in possesso di elementi sufficienti per procedere (così Cass. 25 giugno 2018, n. 16706). La Corte d’appello, attendendosi a questo principio, ha ritenuto che la scoperta dell’oggettiva falsità della certificazione prodotta dalla ricorrente avvenutanel 2013 non potesse costituire ex se notizia di illecito disciplinare “poiché ... difettava all ’ epoca qualsivoglia informazione in merito alla consapevolezza o meno ... del carattere apocrifo del documento prodotto”. Il contrario opinamento della ricorrente, secondo cui già nel 2013 sarebbe emersa la rilevanza disciplinare del fatto poi contestato, si risolve nella contestazione di una valutazione di merito della Corte d’appello. Il ragionamento sulla sufficienza dei dati già acquisiti al fine di procedere alla contestazione è giudizio di fatto, che si sottrae a censura di legittimità ove correttamente motivato (v. Cass. 13 maggio 2019, n. 12662). Per il resto, considerato che l’Ufficio di appartenenza della ricorrente era venuto a conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante, in tutte le sue connotazioni oggettive e soggettive, il 18 settembre 2018, risultavano pienamente rispettati sia il termine previsto per la contestazione dell’addebito che quello previsto per la conclusione del procedimento disciplinare. Si ricorda che questa Corte ha affermato che l’art. 55-bisvigente ratione temporis , nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, «entro cinque giorni dalla notizia del fatto», gli atti all’ufficio disciplinare, prescrive a quest’ultimo, a pena di decadenza, di contestare l’addebito entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l’inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l’illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell’illecito (Cass. n. 7642 del 2022 cit.). 10. Con il quarto motivola ricorrente denuncia la violazione dell’art. 55-bis, comma 3. deld.lgs. n. 165/2001. Deduce che l’amministrazione è incorsa nella decadenza dall’azione disciplinare avendo ben potuto promuovere autonomamente il procedimento disciplinare anche in assenza di una formale trasmissione degli atti da parte della dirigente della struttura periferica. 11. Il motivo è infondato per le stesse ragioni già evidenziate con riferimento al terzo motivo di ricorso. R.G.N. 31592/2020 Pag.12. Con il quinto motivola ricorrente denuncia la violazione dell ’ art. 55 - bis, comma 4 , del d.lgs. n. 165/2001. Insiste nel ritenere che il dies a quo per l ’ esercizio dell ’ azione disciplinare fosse collocabile all’ottobre del 2013, data di scoperta della falsità della certificazione sin dall’ottobre 2013. Rileva che, anche a voler ammettere che il dies a quo per l ’ esercizio dell ’ azione disciplinare decorresse dalla comunicazione della sentenza penale, da tale comunicazione la dirigente della struttura aveva fatto passare 49 giorni prima di trasmetterla all’UPD. 13. Il motivo è infondato per le stesse ragioni già evidenziate, non rilevando, ai fini della decadenza, né una notizia non circostanziata, ovvero non ragionevolmente riscontrata nelle sue connotazioni soggettive ed oggettive, né il termine intermedio. 14. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. Cesura la sentenza impugnata per il riferimento alla riapertura o ripresa del procedimento disciplinare, fattispecie che nel presente giudizio non rileva. 15. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha fatto riferimento all’ipotesi della riapertura del procedimento disciplinare in un più ampio contesto ricostruttivo dell’operatività della norma. Ha, poi, in concreto applicato i principi giurisprudenziali elaborati con riferimento alla ordinaria situazione dell’avvio del procedimento disciplinare sulla base di una notizia disciplinarmente rilevante qualificata (nella specie la comunicazione della sentenza penale), alla trasmissione della stessa all’UPD, ai termini per la conclusione sulla base della sanzione da applicarsi. 16. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001. Lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto che l’Amministrazione, avuta notizia del falso, dovesse aprire il procedimento disciplinare ed eventualmente sospenderlo in attesa dell’esito del procedimento penale. 17. Il motivo è infondato. Non c’è alcun obbligo di sospensione, essendo venuta meno la pregiudizialità penale. Come da questa Corte più volte rimarcato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all’art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, costituisce una facoltà discrezionale attribuita all’Amministrazione non un obbligo; salvo, ovviamente, l’obbligo di rispettare il termine previsto per la contestazione disciplinare una volta che l’Amministrazione abbia ricevuto una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, R.G.N. 31592/2020 Pag.dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione: ciò che, secondo la valutazione di merito della Corte d’appello, nel caso concreto si è verificato solo dopo che l’Amministrazione, venendo a sapere della condanna per truffa della ricorrente, ha preso atto che il falso del 2013/2014 era sostenuto da dolo. 18. Con l’ottavo e il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 640 cod. pen. in relazione all’art. 55-bis, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 ed ancora violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 55-bise 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. Ribadisce, in sostanza, che l’Amministrazione già nel 2013/2014 poteva avvedersi della falsità del titolo presentato dalla ricorrente. 19. I motivi sono inammissibili per le ragioni già esposte, compendiabili nell’osservazione secondo cui le doglianze impingono nelle valutazioni di merito della Corte d’appello, non censurabili in sede di legittimità. 20. Con il decimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost e dell’art. 92 (obblighi del dipendente) del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Riproponendo, sostanzialmente le medesime censure di cui ai precedenti motivi (ancorché sotto il profilo della violazione degli obblighi del dirigente scolastico) rimarca il comportamento dell’UPD che avrebbe dovuto intraprendere l’iniziativa disciplinare al più tardi nel 2014. 21. Il motivo è infondato richiamandosi le osservazioni già svolte sopra con riguardo alle caratteristiche della “notizia di infrazione”. 22. Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. Assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’oggettiva falsità del titolo prodotto dalla Ricciardi e la consapevolezza di quest’ultima. 23. Il motivo è inammissibile perché il “fatto” rappresentato dalla produzione di un titolo di studio falso è stato espressamente valutato dalla Corte d’appello che, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non l’ha ritenuto sufficiente ad integrare gli estremi di una “notizia di infrazione”, con le necessarie connotazioni oggettiva e soggettiva. 24. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. Lamenta che la Corte non abbia valutato il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] e la conoscenza da parte di quest’ultimo dei fatti di rilevanza penale relativi ad indagini in corso di svolgimento da parte della procura di Foggia relative ad una truffa riguardante l’uso di autocertificazioni e/o titoli di studio/specializzazioni false da parte di insegnanti di R.G.N. 31592/2020 Pag.sostegno, conoscenza asseritamente desumibile dal contenuto di una nota del medesimo [OSCURATO:PERSONA] che a tali notizie faceva riferimento. 25. Il motivo è inammissibile perché non evidenzia l’omesso esame di un «fatto decisivo», ma, al più, l’omessa considerazione o la sottovalutazione di una circostanzadi rilievo indiziario. 26. Analoghe considerazioni e conclusioni valgono per il tredicesimo, quattordicesimo e sedicesimo motivo, con cui la ricorrente lamenta l ’omesso esame del «fatto decisivo» rappresentato, rispettivamente, dalle sommarie informazioni rese dalla dirigente scolastica alla Polizia giudiziaria nel corso del procedimento penale, dall’acquisizione da parte della Guardia di Finanza dei fascicoli personali della ricorrente e delle altre insegnanti e dall’invito a dedurre notificato dalla Corte dei Conti alla Riccardi il 30 giugno 2020 (evidenziante una pregressa conoscenza tanto dell’UPD quanto della dirigente scolastica della falsità del tiolo prodotto dalla Riccardi per ottenere l’incarico di supplenza su sostegno). 27. Con il quindicesimomotivo la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia valutato il «fatto decisivo» rappresentato dalla circostanza che al momento della firma del contratto, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ella abbia dichiarato di essere stata condannata per truffa. 28. Il motivo è inammissibile perché tende, ancora una volta, a contrastare il giudizio di tempestività del procedimento della Corte d’appello, fondato, come già detto, su una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. 29. Con il diciassettesimo motivola ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda proposta dalla Ricciardi avente ad oggetto “la validità, la liceità e l’efficacia del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola primaria posto comune e del contratto stipulato tra il dirigente scolastico pro-tempore dell ’ [OSCURATO:PERSONA] - scuola primaria [OSCURATO:PERSONA] (COEE84801O) prot. N. 6859/B3 e la ricorrente ins. [OSCURATO:PERSONA])”. 30. Il motivo è inammissibile. Della domanda asseritamente pretermessa la ricorrente riporta solo il passaggio sopra evidenziato e non il ricorso di primo grado o la comparsa di costituzione nel giudizio di appello (atti genericamente richiamati). Neppure sono trascritti gli atti relativi all’immissione in ruolo della Ricciardi asseritamente avvenuta nel 2015. Il motivo, peraltro, non chiarisce le ragioni per le quali una pronuncia di accertamento della legittimità del licenziamento irrogato con provvedimento del 18 dicembre 2018 avrebbe potuto far residuare l’interesse ad una domanda intesa ad ottenere una R.G.N. 31592/2020 Pag.declaratoria di validità di un contratto stipulato, come si assume, nel 2015 e cioè primadi tale licenziamento (ancorché dopo i fatti del 2013). La ricorrente fa riferimento alla falsità contestata (ed oggetto del provvedimento espulsivo) come ad un fatto integrante un vizio funzionale del rapporto: ma – appunto - sono i vizi funzionali del rapporto che possono integrare una giusta causa di licenziamento, come accaduto nel caso in esame. 31. Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto. 32. Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale della notifica del ricorso agli enti intimati, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale (su tale principio v., ex aliis, Cass. 13 gennaio 2021, n.394; Cass. 26 novembre 2020, n. 26997; Cass. 11 marzo 2020, n. 6924). 33. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva. 34. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi d
Sentenza Cassazione n. 33234/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris