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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19592/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 4918/17/15, depositata il 26 novembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia ricorrente richiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il mancato versamento di ILOR e IRPEF relativamente agli anni 1990 e 1991, il tutto tramite cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente eccepiva in sede di ricorso l’intervenuta decadenza dell’amministrazione rispetto alla richiesta, non avendo peraltro egli usufruito delle agevolazioni introdotte a [OSCURATO:PERSONA] ag in appello seguito degli eventi sismici del 1990.

La CTP accoglieva il ricorso e l’Agenzia proponeva gravame, ma la CTR rilevava l’istanza di definizione agevolata proposta dal contribuente, e giudicava il relativo diniego interposto dall’Agenzia, giudicandolo illegittimo e dichiarando quindi estinta la controversia.

2. Ricorre in cassazione l’Agenzia, affidandosi a tre motivi.

Il contribuente è rimasto intimato, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 16 gennaio 2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere erroneamente la CTR rigettato l’appello sulla base di un atto sopravvenuto estraneo alla fattispecie in esame, cioè l’impugnazione del diniego della definizione della lite, rilevando poi che la definizione agevolata non poteva essere proposta per le liquidazioni ai sensi dell’art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973, aggiungendo poi che il contribuente non aveva pagato che una parte della somma astrattamente necessaria.

1.1. Il motivo è infondato dal momento che, ai sensi dell’art. 16, l. 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dall’art. 39, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, disposizione invocata nella specie, l'impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite – richiesta dal contribuente -va proposta "dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite", e quindi, per le liti pendenti in fase di appello, davanti appunto alla CTR.

Neppure poi si può ritenere che la difesa erariale eccepisca l’irritualità delle forme con cui il contribuente ha proposto impugnazione al diniego, dal momento che – oltre evidentemente ad essere parte del giudizio e quindi perfettamente in grado di conoscere il contenuto del fascicolo d’appello -se a pag. 3 la stessa deduce che l’impugnativa in argomento avvenne a mezzo di memorie integrative del 2 maggio 2013, a pag. 9 invece rileva come dalla stessa sentenza si ricavi che era stato proposto altro ricorso “riunificato” (RG 3445/2013), per cui il riferimento all’”integrazione dei motivi di ricorso” era stato oggetto di erronea definizione da parte della sentenza impugnata, e pertanto il diverso numero di ruolo atteneva appunto al diniego di condono fiscale, giudicato estraneo al giudizio pendente (a quanto è dato comprendere) non perché relativo a un diverso debito fiscale, ma perché non oggetto del giudizio di primo grado, circostanza tanto pacifica quanto irrilevante alla luce delle richiamate disposizioni.

Volendo poi interpretare il motivo come censura per violazione di legge anche in relazione alla disposizione condonistica applicata dalla CTR, laddove ha ritenuto il ricorrere dei presupposti applicativi della stessa in fattispecie in cui la cartella era stata emessa ai sensi dell’art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973, come pure appare nell’illustrazione del motivo stesso, occorre rilevare come “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva” (Cass. Sez.

U. 25/06/2021, n. 18298), non venendo infatti in rilievo una mera attività di riscossione, ma impositiva.

Nel resto la censura attiene ad accertamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione del divieto di jus novorum, e ciò in relazione alle ragioni dedotte dal contribuente davanti alla CTR avverso il diniego di definizione agevolata.

2.1. Osservato che tale diniego è intervenuto incontestatamente in data 17 agosto 2012, pertanto nella pendenza della lite di secondo grado (introdotta dall’Agenzia con atto depositato il 17 gennaio 2012), la reiezione del precedente motiv o determina l’assorbimento anche del presente.

Infatti come premesso la legislazione condonistica in esame prevedeva senz’altro la proposizione dell’istanza anche in pendenza di appello, e come detto la proposizione del ricorso avverso il diniego in tale grado.

3. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 39, d.lgs. n. 546/1992, 295, cod. proc. civ., 107 e 108, TFUE, 11 e 12, reg.

CE n. 659/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per non aver ritenuto la pregiudizialità dell’indagine della Commissione Europea in ordine alle misure accordate dall’Italia in relazione al sisma Sicilia 1990.

3.1. La reiezione del primo motivo, con particolare riguardo all’ammissibilità della definizione agevolata anche nella ricorrente ipotesi di atto che, seppur emesso a seguito di controllo automatico, ha natura impositiva e non solo di riscossione, determina anche qui l’assorbimento del motivo.

4. In conclusione il ricorso dev’essere respinto.

Nulla per le spese atteso che il contribuente è rimasto intimato.

Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 4918/17/15, depositata il 26 novembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia ricorrente richiedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il mancato versamento di ILOR e IRPEF relativamente agli anni 1990 e 1991, il tutto tramite cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Il contribuente eccepiva in sede di ricorso l’intervenuta decadenza dell’amministrazione rispetto alla richiesta, non avendo peraltro egli usufruito delle agevolazioni introdotte a [OSCURATO:PERSONA] ag in appello seguito degli eventi sismici del 1990. La CTP accoglieva il ricorso e l’Agenzia proponeva gravame, ma la CTR rilevava l’istanza di definizione agevolata proposta dal contribuente, e giudicava il relativo diniego interposto dall’Agenzia, giudicandolo illegittimo e dichiarando quindi estinta la controversia. 2. Ricorre in cassazione l’Agenzia, affidandosi a tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato, nonostante la regolare notifica avvenuta in data 16 gennaio 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere erroneamente la CTR rigettato l’appello sulla base di un atto sopravvenuto estraneo alla fattispecie in esame, cioè l’impugnazione del diniego della definizione della lite, rilevando poi che la definizione agevolata non poteva essere proposta per le liquidazioni ai sensi dell’art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973, aggiungendo poi che il contribuente non aveva pagato che una parte della somma astrattamente necessaria. 1.1. Il motivo è infondato dal momento che, ai sensi dell’art. 16, l. 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dall’art. 39, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, disposizione invocata nella specie, l'impugnazione del provvedimento di diniego della definizione della lite – richiesta dal contribuente -va proposta "dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite", e quindi, per le liti pendenti in fase di appello, davanti appunto alla CTR. Neppure poi si può ritenere che la difesa erariale eccepisca l’irritualità delle forme con cui il contribuente ha proposto impugnazione al diniego, dal momento che – oltre evidentemente ad essere parte del giudizio e quindi perfettamente in grado di conoscere il contenuto del fascicolo d’appello -se a pag. 3 la stessa deduce che l’impugnativa in argomento avvenne a mezzo di memorie integrative del 2 maggio 2013, a pag. 9 invece rileva come dalla stessa sentenza si ricavi che era stato proposto altro ricorso “riunificato” (RG 3445/2013), per cui il riferimento all’”integrazione dei motivi di ricorso” era stato oggetto di erronea definizione da parte della sentenza impugnata, e pertanto il diverso numero di ruolo atteneva appunto al diniego di condono fiscale, giudicato estraneo al giudizio pendente (a quanto è dato comprendere) non perché relativo a un diverso debito fiscale, ma perché non oggetto del giudizio di primo grado, circostanza tanto pacifica quanto irrilevante alla luce delle richiamate disposizioni. Volendo poi interpretare il motivo come censura per violazione di legge anche in relazione alla disposizione condonistica applicata dalla CTR, laddove ha ritenuto il ricorrere dei presupposti applicativi della stessa in fattispecie in cui la cartella era stata emessa ai sensi dell’art. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973, come pure appare nell’illustrazione del motivo stesso, occorre rilevare come “In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva” (Cass. Sez. U. 25/06/2021, n. 18298), non venendo infatti in rilievo una mera attività di riscossione, ma impositiva. Nel resto la censura attiene ad accertamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per violazione del divieto di jus novorum, e ciò in relazione alle ragioni dedotte dal contribuente davanti alla CTR avverso il diniego di definizione agevolata. 2.1. Osservato che tale diniego è intervenuto incontestatamente in data 17 agosto 2012, pertanto nella pendenza della lite di secondo grado (introdotta dall’Agenzia con atto depositato il 17 gennaio 2012), la reiezione del precedente motiv o determina l’assorbimento anche del presente. Infatti come premesso la legislazione condonistica in esame prevedeva senz’altro la proposizione dell’istanza anche in pendenza di appello, e come detto la proposizione del ricorso avverso il diniego in tale grado. 3. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 39, d.lgs. n. 546/1992, 295, cod. proc. civ., 107 e 108, TFUE, 11 e 12, reg. CE n. 659/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per non aver ritenuto la pregiudizialità dell’indagine della Commissione Europea in ordine alle misure accordate dall’Italia in relazione al sisma Sicilia 1990. 3.1. La reiezione del primo motivo, con particolare riguardo all’ammissibilità della definizione agevolata anche nella ricorrente ipotesi di atto che, seppur emesso a seguito di controllo automatico, ha natura impositiva e non solo di riscossione, determina anche qui l’assorbimento del motivo. 4. In conclusione il ricorso dev’essere respinto. Nulla per le spese atteso che il contribuente è rimasto intimato. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul pro
Sentenza Cassazione n. 19592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris