CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/01/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 gennaio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, il 30 maggio 2019, dal Magistrato di sorveglianza di Novara ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero a titolo di misura alternativa alla detenzione. Ha, in proposito, ritenuto del tutto indimostrata la sussistenza della causa ostativa, invocata dal condannato, della convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, che siano cittadini italiani, osservando che Cimili risulta risiedere in Borgomanero, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, e non già in Arona, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, ove vive la sorella, che egli assume essere cittadina italiana. 2. Eseguita l'espulsione, il 26 gennaio 2021 Cimili ha adito il Magistrato di sorveglianza di Novara per chiedere la revoca del decreto di espulsione emesso il 30 maggio 2019; ha dedotto, a tal fine, che, dopo l'esecuzione dell'espulsione, egli ha contratto matrimonio con una cittadina italiana, ciò che, a suo modo di vedere, dovrebbe indurre una nuova e diversa valutazione della situazione di fatto considerata all'atto dell'espulsione. 3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Novara, con decreto del 29 gennaio 2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza in ragione della definitività del decreto di espulsione e dell'inesistenza, nell'attuale sistema normativo, di disposizioni che contemplino la possibilità di revocarlo. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Magistrato di sorveglianza omesso di considerare che l'invocata revoca gli consentirebbe di terminare l'espiazione della pena mediante detenzione e di trattenersi legittimamente, all'esito, sul territorio italiano, a ciò essendo autorizzato dal rapporto coniugale medio tempore instaurato, laddove, invece, l'eseguita espulsione costituisce causa ostativa al ricongiungimento familiare in Italia, sicché egli, per raggiungere la moglie sul suolo italiano, dovrebbe rendersi autore di una ulteriore condotta illecita. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate o non consentite. 2. Preliminarmente, va rilevato come sia incontestato che l'espulsione di Cimili, quale misura alternativa alla detenzione, è stata legittimamente emessa ed eseguita e che la sanzione inflittagli con sentenza del Tribunale di Verbania il 20 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il 14 aprile 2012, ed inserita nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania il 29 novembre 2012, deve intendersi integralmente espiata in conseguenza dell'esecuzione dell'espulsione. In questa cornice, il ricorrente pretende di far valere una sopravvenienza, il suo matrimonio con una cittadina italiana, che, in quanto posteriore all'adozione del decreto di espulsione ed alla sua attuazione — avvenuta quando il periodo di detenzione indicato nella sentenza di condanna non si era ancora del tutto consumato e, quindi, nel formale rispetto delle previsioni di legge — non appare idonea ad incidere su quella vicenda processuale, ormai totalmente definita mediante l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Cimili si appella, in proposito, all'indirizzo formatosi presso la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, una diversa situazione di fatto rispetto a quella assunta a presupposto del precedente provvedimento, ancorché divenuto definitivo» (Sez. 1, n. 15552 del 05/02/2020, Zinzi, Rv. 279056; Sez. 1, n. 46630 del 25/10/2019, Allia, Rv. 277236; Sez. 1, n. 15861 del 07/03/2014, Cammisa, Rv. 259604). Il richiamo alla revocabilità delle decisioni della magistratura di sorveglianza non giova, tuttavia, alla causa del ricorrente il quale, lungi dall'addurre la difformità tra le condizioni indicate nel provvedimento della cui revoca si discute e quelle effettivamente esistenti al tempo della sua adozione, allega una circostanza, il matrimonio con una cittadina italiana, che è intervenuta dopo che il decreto di espulsione era stato emesso ed eseguito. Non dissimili sono le considerazioni che si impongono con riferimento all'ulteriore citazione giurisprudenziale contenuta in ricorso (Sez. 1, n. 23705 del 18/06/2020, Aliaj, Rv. 279929), che attiene a fattispecie in cui è stata attestata la possibilità di chiedere la revoca del provvedimento di espulsione eseguito, a titolo di misura alternativa alla detenzione, dopo l'intera espiazione, in altra forma, della pena, che non è assimilabile a quella in esame, in cui, come sopra già chiarito, l'espulsione è stata eseguita quando ancora la pena non era stata ancora integralmente espiata. Correttamente, dunque, il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revoca, ora per allora, del provvedimento di espulsione, esplicitamente finalizzata ad evitare la preclusione al reingresso in Italia e al ricongiungimento familiare sul territorio nazionale. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della essa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della essa delle ammende.