CNEL — Accordo di rinnovo
Codice CCNL: K596
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore di Facility Management, Multiservizi, Pulizie dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione
Titolo accordo: Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore di Facility Management, Multiservizi, Pulizie dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AZIENDE DI SERVIZI
Sottosettori: pulizia, facchinaggio, facility management, multiservizi, servizi integrati
Parti datoriali: FEDIMPRESE; CIU
Parti sindacali: SNAPEL
Decorrenza: 2025-06-24
Scadenza: 2028-06-24
Stipula: 2025-06-24
Stato: Acquisito
Identificativo: 20740
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=219959
--- Testo contratto ---
ORGANIZZAZIONI DATORIALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FEDIMPRESE
C.I.U.
S.NA.P.E.L.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
per i dipendenti da Aziende esercenti
attività del settore di
Facility Management, Multiservizi, Pulizie,
dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della
Cooperazione
(In vigore dal 24.06.2025 al 24.06.2028)
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale e ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa
autorizzazione delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzionali
(CNEL), le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno
liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.
Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, inclusa la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati.
© 2025 FEDIMPRESE – C.I.U. – S.NA.P.E.L.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da aziende del settore
“Facility Management, Multiservizi e Pulizie,
dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della
Cooperazione”
La presente edizione di stampa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da
Aziende del settore “Facility Management, Multiservizi e Pulizie, dell'Artigianato, delle Piccole e
Medie Imprese e della Cooperazione” è stata autorizzata dalle Organizzazioni firmatarie:
FedImprese: Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura,
Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti
d’Azienda
C.F.: 80010190751
Via Sindaco Memmo n. 8 – 73010 Guagnano (LE)
C.I.U.: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
C.F.: 97357550587
Via A. Gramsci n. 34 – 00197 Roma (RM)
S.Na.P.E.L.: Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori
C.F.: 93126660757
Via Umberto I n. 18 – 73015 Salice Salentino (LE)
L’anno 2025 il giorno 24 del mese di giugno, presso la sede operativa della FedImprese, sita in
Lecce, Viale San Nicola, 17/d,
Tra
FedImprese: rappresentata dal suo Presidente, Sig. Salvatore Longo;
e
C.I.U.: rappresentata dalla sua Presidente Dott.ssa Gabriella Ancora Rossitto;
e
S.NA.P.E.L.: rappresentata dal suo Presidente Dott.ssa. Carmela Denina;
SI RINNOVA
Il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “Facility Management,
Multiservizi e Pulizie , dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione”, già
sottoscritto in data 24.07.2019. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle
disposizioni del CCNL sottoscritto in data 24.07.2019 così come integrate dal rinnovo del
18.04.2023, che si intendono integralmente confermate.
Modifiche all’art. 21
Art. 21 Efficacia del C.C.N.L.
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed
esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che operano nei settori
assistenza, rimessaggio, e manutenzione ai trasporti, delle attività in appalto sia pubbliche che
private, della cooperazione, di alloggio e rimessaggio natanti e barche da diporto e non, di gestione
delle Merci quindi del Magazzinaggio e della Logistica in genere, tutte quelle attività similari ed affini
che possono esservi ricomprese, dei Multiservizi, dei Call -Center, dei centralini, della Sicurezza
Ausiliaria (con riferimento anche all’attività di bodyguard ed addetti alla sicurezza eventi sportivi e
non) ed il relativo personale dipendente servizi ausiliari alle imprese, con le connesse attività di
reception, conservazione, manutenzione e controllo degli immobili e degli accessi, centralino,
segreteria, e controllo degli accessi, gestione del verde, servizi di conduzione e gestione impianti ,
fino alle attività di presidio non armato di aree ed edifici, a quelle di prevenzione e primo intervento
antincendio, controllo delle attività di spettacolo ed intrattenimento, servizi di portierato per
l’accoglienza del pubblico presso edifici di rappresentanza, portineria fattorinaggio e gestione degli
archivi, movimentazione di oggetti e prodotti, prevenzione antincendio e logistica, servizi tecnici,
amministrativi, front-desk, call centers, segreteria, reception, pulizie presso strutture ricettive e non,
organizzazione eventi, gestione degli incassi, anche fiduciaria, di sussidio alla viabilità, agli spazi per
il parcheggio e di addetti al ricovero dei veicoli, ed in particolar modo alle autorimesse, autolavaggi
e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto, servizi di assistenza alle aziende ed
alle persone, dipendenti e soci lavoratori d' aziende organizzate in forma cooperativa che esercitano
attività presso terzi con servizi in appalto in ausilio ad aziende e con gestione parziale e completa
delle attività aziende esercenti l’attività di Information Technology, commercio elettronico, pompe
funebri e servizi funerari, Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi, intrattenimento e
antitaccheggio, Servizi poste e Pony express, della macellazione in proprio presso terzi ,
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, Installazione di insegne elettriche e impianti luce
(incluse luminarie per feste) - installazione di insegne elettriche - installazione di impianti luci e
audio per manifestazioni - installazione di luminarie per feste - installazioni elettriche specializzate
per stand espositivi, Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacol i: impianti
luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - noleggio di strutture ed
attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore (palchi, stand, impianti luce, strumenti
di amplificazione sonora, addobbi luminosi) - noleggio di luminarie per feste, gestione di parchi di
divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo
viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati, Servizi di pompe funebri e
attività connesse, Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia.
Per meglio definire si rivolge a tutti quei servizi riassunti con il termine di “Facility Management,
Multiservizi e Pulizie” e che siano iscritti ad una delle parti datoriali stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi
estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo
consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
Codici ATECO:
- 01.6 Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta;
- 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;
- 13.2 Tessitura;
- 14. Fabbricazione di articoli di abbigliamento
- 14.1 Fabbricazione di articoli a maglia e all'uncinetto
- 14.2 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori
- 14.22 Fabbricazione di biancheria intima
- 14.24 Fabbricazione di abbigliamento in pelle e in pelliccia
- 14.29 Fabbricazione di altri articoli di abbigliamento e accessori n.c.a.
- 15.1 Preparazione e concia del cuoio;
- 15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria di qualsiasi materiale
- 15.2 Fabbricazione di calzature
- 27.40 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione;
- 27.40.0 Fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione
- 27.40.02 Fabbricazione di luminarie per feste
- 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.;
- 28.1 Fabbricazione di macchine di impiego generale
- 31.00.37 Finitura di mobili
- 32.50.1 Fabbricazione di protesi dentarie
- 32.50.2 Fabbricazione di altre protesi e ausili
- 33 Riparazione e manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
- 33.12 Riparazione e manutenzione di macchinari
- 33.14 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
- 33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili;
- 33.19 Riparazione di altre apparecchiature;
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- 38.1 Raccolta dei rifiuti
- 38.2 Recupero dei rifiuti
- 38.23 Altre attività di recupero dei rifiuti
- 38.3 Smaltimento dei rifiuti senza recupero
- 38.33 Altre attività di smaltimento dei rifiuti
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- 43.3 Completamento e finitura di edifici;
- 43.21.04 Installazione di insegne elettriche e luminarie per feste
- 43.21.05 Installazione di impianti di illuminazione elettrica votiva e cimiteriale
- 49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri;
- 49.4 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 51 Trasporto aereo;
- 52 Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti;
- 53 Attività postali e di corriere;
- 55 Servizi di Alloggio;
- 56 Attività di servizi di ristorazione;
- 58.19 Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software
- 59.12 Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi televisivi
- 60 Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di stampa e altre attività di distribuzione di
contenuti;
- 61 Telecomunicazioni;
- 62 Attività di programmazione, consulenza informatica e attività connesse;
- 63 Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e altri servizi di informazione;
- 68 Attività immobiliari;
- 73 Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni;
- 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
- 75 Servizi veterinari
- 77 Attività di noleggio e leasing operativo;
- 77.39.92 Noleggio e leasing operativo di strutture e attrezzature per manifestazioni e
spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - noleggio
di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore (palchi, stand,
impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, addobbi luminosi) - noleggio di luminarie per
feste
- 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane;
- 79 Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse;
- 80 Attività di investigazione e vigilanza;
- 81 Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio;
- 82 Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle
imprese;
- 86 Attività per la salute umana;
- 87 Attività di assistenza residenziale;
- 88 Attività di assistenza sociale non residenziale
- 90 Attività di creazione artistica e rappresentazioni artistiche;
- 91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 93.2 Attività di intrattenimento e divertimento;
- 93.21 Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici 93.21.0 Attività dei parchi di
divertimento e dei parchi tematici 93.21.00 Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici
93.29 Attività di intrattenimento e divertimento n.c.a. 93.29.1 Gestione di piste e sale da ballo
93.29.10 Gestione di piste e sale da ballo 93.29.2 Gesti one di stabilimenti balneari 93.29.20
Gestione di stabilimenti balneari
- 93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività
dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati;
- 94 Attività delle organizzazioni associative;
- 95 Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli
e motocicli
- 96 Altre attività di servizi per la persona;
- 96.03 - Servizi funerari e attività connesse
- 96.9 Altre attività di servizi alla persona
- 96.91 Fornitura di servizi domestici
- 96.99.1 Servizi di cura per animali da compagnia
- 96.99.11 Servizi di presa in pensione e custodia per animali da compagnia
- 96.99.12 Servizi di toelettatura per animali da compagnia
- 96.99.13 Servizi di addestramento per animali da compagnia
- 96.99.14 Gestione di rifugi per animali 96.99.19 Servizi di cura per animali da compagnia n.c.a
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.
Modifiche all’art. 112
Art. 112 Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei Lavoratori
all’interno dell’E.B.T.I., concordano che esse sono parte obbligatoria delle controprestazioni previste
dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, vi è l’obbligatorietà della iscrizione delle
Aziende e dei Lavoratori, così come da Regolamento dell’E.B.T.I.
Sono considerate aziende aderenti all'E.B.T.I. le aziende iscritte in Camera di Commercio che
abbiano formulato formale richiesta di adesione e/o che abbiano posto in essere atti concludenti
quali l'applicazione dei CCNL che demandano le funzioni della bilateralità all'E.B.T.I. o, ancora, che
abbiano effettuato dei versamenti a mezzo F24 utilizzando la causale contributo E.B.T.I. istituita
dall'Agenzia delle Entrate.
La formale adesione ad E.B.T.I. avviene inviando, a mezzo PEC a: ebti@pec.it, o tramite posta
ordinaria o raccomandata a/r, il relativo modulo di iscrizione presente sul sito internet di E.B.T.I.
L’azienda sarà a tutti gli effetti aderente, ex art. 1326 c.c., qualora dopo aver effettuato versamenti
a E.B.T.I. o dopo aver ricevuto missiva di benvenuto da parte dell’Ente, non procedesse ad alcun
riscontro o a formale disdetta.
Le Aziende iscritte all'E.B.T.I. sono tenute al rispetto del regolamento e delle delibere dallo stesso
adottate.
Compilazione del modello di pagamento F24:
- riportare la causale “E.B.T.I.” nella Sezione “INPS”, nel campo “Causale Contributo”, in corrispondenza,
esclusivamente, della colonna “Importi a debito versati” indicando:
a) nel campo “CODICE SEDE” il codice della sede INPS competente;
b) nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, la matricola INPS dell’Azienda;
c) nel campo “PERIODO DI RIFERIMENTO”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza
del contributo, nel formato MM/AAAA.
d) la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata
- In alternativa a quanto già specificato, si potrà procedere al versamento delle quote previste
direttamente su c/c intestato a Ente Bilaterale Terziario Italiano, causale: “Contributo per il finanziamento
dell’E.B.T.I.”; le coordinate IBAN sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente – www.ebti.it.
L’iscrizione all’Ente Bilaterale Terziario Italiano E.B.T.I. dovrà avvenire a cura dell’Azienda
utilizzando la modulistica predisposta dall’Ente Bilaterale ed è ricavabile dal sito dello stesso
www.ebti.it.
Nessuna prestazione sarà comunque dovuta dall’Ente Bilaterale al Lavoratore dipendente qualora
l’Azienda non sia in regola col versamento integrale. Resta a carico del Datore di Lavoro ogni
responsabilità in merito alle prestazioni dovute al Lavoratore in caso di contributi mancanti.
Il Datore di Lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote previste nel
presente C.C.N.L. e nei successivi Regolamenti, è responsabile verso i Lavoratori delle perdite delle
relative prestazioni, ove previste, fermo restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del danno e
ferme le sanzioni di Legge.
L’Ente Bilaterale Terziario Italiano E.B.T.I. potrà pretendere i contributi dovuti per i soggetti iscritti.
Modifiche all’art. 129
Art. 129. Paga Base
Dal 18.04.2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 13 mensilità,
per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Livello Importo
Quadro € 2.700,00
I € 1.900,00
II € 1.760,00
III € 1.550,00
IV € 1.430,00
V € 1.300,00
VI € 1.250,00
VII € 1.150,00
VIII € 1040,00
Modifiche all’art. 137
Art. 137 Trasferta
Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avvenga
per l’intero Orario Normale Giornaliero, ad almeno 50 Km dalla sede abituale o, comunque, quando
il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile dalla sede abituale in un tempo
normalmente superiore ad un’ora con i mezzi normali, ivi compresa se autorizzata l’autovettura del
dipendente, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, al Lavoratore
dovrà essere corrisposto quanto segue:
a. rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale al luogo del lavoro comandato e delle altre
eventuali spese sostenute per conto dell’Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti
della normalità o dell’autorizzazione aziendale ricevuta;
b. rimborso spese non documentabili, purché analiticamente indicate dal Dipendente, fino ad un
importo massimo giornaliero di € 6,00;
c. diaria giornaliera, anche detta “Indennità di Trasferta”, pari a 1/52° della Paga Base Nazionale
Conglobata Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l’eventuale
prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 o re giornaliere. Oltre tale
limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale
lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed
autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.
Qualora l’Azienda richieda al Lavoratore l’utilizzo per motivi di lavoro del mezzo di trasporto di
proprietà del Lavoratore, dovrà essergli corrisposto, il rimborso delle spese per carburanti,
lubrificanti, per rischio d’uso, per manutenzione e per usura del mezzo, che si convengono pari al
60% del costo chilometrico ACI.
Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione, riparazioni e quota capitale,
in quanto costi totalmente indipendenti dall’uso Aziendale, mentre comprende l’assicurazione RCA
per il rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.
Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta
all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di almeno
8 giorni.
Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico
delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, un rimborso spese non documentabili ed
una diaria giornaliera, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta
nazionale di cui ai punti b) e c) che precedono.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Modifiche all’art. 138
Art. 138 Trasfertisti
I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità del
rapporto, si definiscono “trasfertisti”.
Ai trasfertisti (autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute, analiticamente documentate, nei
limiti della normalità o nei limiti indicati dall’Azienda, sarà riconosciuta la diaria giornaliera di cui al
punto b) che precede, avente solo parzial e natura retributiva, oltre all’indennità di cui al punto a),
alle condizioni ivi precisate.
Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso sia stato
effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato preventivamente
autorizzato dall’Azienda.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Modifiche all’art. 139
Art. 139 Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse,
pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a
favore del Lavoratore, il quale dovrà però rispettare la disciplina del lavoro della realtà presso la
quale è distaccato.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del Lavoratore
interessato e, nel caso in cui comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà riconosciuta, per il
tempo relativo, PBNM del livello professionale in cui effettivamente opera. Nel caso di distacco,
poiché la disciplina del lavoro è determinata dall’Azienda presso la quale il lavoratore è distaccato,
la prestazione, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al capoverso precedente, deroga alle
previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva automatica acquisizione del livello superiore
secondo il presente CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi neutro rispetto alla decorrenza del
termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di
50 km da quella in cui il Lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero,
conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che
siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di
origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il
Lavoratore acquisirà, sino a concorrenza, quelle indennità e competenze che siano in atto per la
generalità dei Lavoratori ivi impiegati, o inerenti alle proprie specifiche prestazioni, in modo che il
trattamento complessivo del personale distaccato non sia più svantaggioso di quello riservato ai
Lavoratori residenti.
Al Lavoratore in distacco all’estero, per un tempo inferiore a 6 mesi, dovrà essere corrisposto il
medesimo trattamento previsto per la trasferta estero. Per un tempo previsto superiore, salvo diverso
accordo tra le parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Modifiche all’art. 140
Art. 140 Reperibilità
La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa mediante
il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire ad esigenze normalmente
impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi,
la funzionalità o la sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà preventiva informazione alla RSA/RST, di
norma in apposito incontro, illustrando le esigenze Aziendali che giustificano il ricorso alla
reperibilità, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le aziende che utilizzano normalmente l'istituto della reperibilità, su richiesta della RSA/ RST,
illustreranno annualmente l'applicazione dell'istituto, anche in relazione all'utilizzo della deroga al
riposo giornaliero.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale
programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7
giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei
lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le
aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori,
dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, di compiere turni di reperibilità.
La chiamata di reperibilità sarà normalmente effettuata tramite telefono cellulare, normalmente
fornito dall’Azienda al Lavoratore per usi di servizio.
Durante i turni di reperibilità il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di
permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica.
Pertanto, fermo restando il rispetto dei tempi d’intervento, il Lavoratore in reperibilità sarà libero di
spostarsi, purché assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi
immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione
preventivamente concordato.
Quando, per qualsiasi ragione il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto
dei tempi d’intervento, ne darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del
Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre ev entuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi
all’utenza.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda
tempestivamente alla richiesta di intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità
giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 ore nei giorni lavorati o 24 ore nei giorni di riposo o festivi;
b) settimanale.
La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere le due settimane su quattro e non dovrà
comunque coinvolgere più di sette giorni continuativi.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al Lavoratore una
specifica indennità, in aggiunta a quella dovuta per il tempo di intervento, conforme ai seguenti valori
in euro:
Liv.
Indennità in €
16 ore in Giorno
Feriale
24 ore in Giorno di
riposo
24 ore in Giorno
Festivo
QUADRO 14,00 20,00 52,00
1 11,56 18,00 45,67
2 10,46 16,04 39,60
3 9,35 14,50 34,14
4 8,90 13,24 32,01
5 8,43 12,81 28,93
6 7,60 11,39 27,38
7 7,00 10,44 25,35
8 6,91 10,00 23,00
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è a disposizione per
effettuare tempestivamente un pronto intervento in caso di chiamata da parte dell'azienda o di un
cliente.
Per il tempo di viaggio, necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di rientro, sarà riconosciuto
un trattamento pari al 70% della PBCO.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici
di trasporto, ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo
dell'intervento, le spese di viaggio saranno analiticamente rimborsate secondo gli accordi e le prassi
aziendali in atto.
Le ore di intervento effettuato in Reperibilità, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel
computo dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento, per accordo tra Azienda e
Lavoratore, di riposi compensativi. Esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal presente
contratto nazionale per il lavoro straordinario con riposo compensativo o straordinario diurno,
notturno o festivo.
Nel regime di reperibilità, sono permesse le deroghe al riposo giornaliero ma con il limite annuale di
24 (ventiquattro) giorni lavorativi.
Il tempo di reperibilità può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale.
Il lavoratore in Reperibilità, impossibilitato all’intervento, ha l’onere di provare al datore l’impossibilità
sopravvenuta.
L’impossibilità all’intervento, quando sia connessa alla sfera privata del lavoratore ed impedisca
l’esecuzione degli interventi, ancorché giustificata, non determinerà il diritto alla relativa Indennità di
Reperibilità.
La presente disciplina è cedevole rispetto analoga definita negli eventuali contratti aziendali di
secondo livello.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Modifiche all’art. 141
Art. 141 Disponibilità all’intervento
Ogniqualvolta la reperibilità sia richiesta per la sicurezza delle persone (riparazione impianti di
sicurezza antincendio ecc. o pronto intervento per blocco ascensori e simili) con obbligo di garantire
il servizio anche in condizioni di oggettiva impossibilità del titolare della reperibilità (per malattia
improvvisa, infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate che richiedano l’intervento
immediato), l’Azienda potrà istituire il servizio di “disponibilità d’intervento”. In tal caso, il Lavoratore
s’impegna ad effettuare i singoli eccezionali interventi urgenti, richiesti come fosse in Reperibilità, in
alternativa al Titolare della Reperibilità rientrante nella turnistica ma impossibilitato e quindi, “non
reperibile”.
In questa ipotesi, non sarà dovuta l’indennità di Reperibilità ma la seguente “Indennità d’intervento”.
Liv. Indennità d’intervento*
in €
1 9,29
2 8,40
3 7,52
4 6,63
5 5,97
6 5,31
7 4,86
8 4,00
* Dovuta solo ai Lavoratori in Disponibilità d’intervento per ciascun intervento urgente effettuato nel periodo di
Disponibilità disposto dall’Azienda.
Resta inteso che la Disponibilità all’intervento di un lavoratore dovrà essere correlata alla reperibilità
di altro lavoratore, avendo essa per unico scopo quello di garantire il servizio anche nel caso
d’impossibilità del lavoratore che ha l’obbligazione principale.
Oltre all’Indennità d’intervento al Lavoratore in Disponibilità saranno dovute le retribuzioni e le
maggiorazioni per gli interventi effettuati in regime di Disponibilità, oltre ai rimborsi previsti.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Modifiche all’art. 142
Art. 142 Diritto di chiamata
Nei giorni di riposo o festivi, in aggiunta alle indennità di reperibilità o d’intervento, a fronte di almeno
una chiamata da parte dell'Azienda o del Cliente, seguita da intervento effettivo, al Lavoratore in
reperibilità o in disponibilità al di fuori del Comune di Residenza, sarà riconosciuto un rimborso spese
non documentabili.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Modifiche all’art. 146
Art. 146 Trasferta per il personale non viaggiante
Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa avviene
per l’intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o, comunque, quando il
luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede abituale, con i mezzi normali,
ivi compresa l’autovettura del dipendente, se autorizzata, in un tempo normalmente superiore ad
un’ora, si configura la Trasferta con il diritto alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle
spese di viaggio dalla sede abituale al luogo di lavoro comandato e d’ altre eventuali spese sostenute
per conto dell’Azienda (purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o
aziendalmente definite), al Lavoratore dovrà essere corrisposto un rimborso spese non
documentabili, purché analiticamente attestate dal Dipendente, fino ad un importo massimo
giornaliero di € 12,00. Inoltre è prevista la diaria giornaliera, anche detta “Indennità di Trasferta”, pari
a 1/52° della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, che ristora il disagio connesso al lavoro
fuori sede e l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore
giornaliere.
Oltre tale limite, il tempo di viaggio sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale.
Eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed
autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.
Qualora l’Azienda richieda al Lavoratore l’utilizzo per motivi di lavoro del mezzo di trasporto di
proprietà del Lavoratore, dovrà essergli corrisposto, il rimborso delle spese per carburanti,
lubrificanti, per rischio d’uso, per manutenzione e per usura del mezzo, che si convengono pari al
60% del costo chilometrico ACI.
Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione, riparazioni e quota capitale,
in quanto costi totalmente indipendenti dall’uso Aziendale, mentre comprende l’assicurazione RCA
per il rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.
Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta
all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per isc ritto, con preavviso di almeno
8 giorni.
Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico
delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, un rimborso spese non documentabili ed
una diaria giornaliera, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come trattamento di trasferta
nazionale che precedono.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo n.
192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Le Parti si danno reciprocamente atto che, fermo restando che gli articoli non citati, né modificati dal
presente accordo rimangono validi , con il presente, si è proceduto al rinnovo del C.C.N.L. per i
dipendenti da Aziende esercenti attività del settore di Facility Management, Multiservizi, Pulizie,
dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione dando corso ai relativi effetti
economici e temporali.
Il deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti, viene affidato di comune accordo a
Fedimprese.
Letto approvato e sottoscritto.
FedImprese
C.I.U.
S.Na.P.E.L.
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