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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 23265/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23988/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., rappresentata e difesa dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3478 del 25/7/2022della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti.

F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tri- bunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento della fornitura idrica nel periodo intercorrente tra il se- condo semestre del 2004 al terzo trimestre del 2006, per un importo complessivo di Euro 663,743,93; in via subordinata avanzava domanda exart. 2041 cod. civ. 2.La società convenuta, previa autorizzazione del giudice chiamava in causa il Comune di Castelvolturno, col quale la Pinetamare si era convenzionata per la fornitura di acqua, e la società [OSCURATO:PERSONA]- lity, incaricata della gestione del locale acquedotto. 3.Con la sentenza n. 3089/2015, il Tribunale respingeva la do- manda principale della [OSCURATO:PERSONA], perché – in relazione al pe- riodo suindicato (2004-2006) – mancava un valido titolo contrattuale, dato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato ritualmente il recesso il 22/1/2002; rigettava anche la domanda ex art. 2041 cod. civ., in quanto sfornita di prova. 4.Proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo, per quanto qui rileva, che «il Tribunale ha dunque ritenuto, implicitamente, che ai fini dell’accoglimento d’una domanda di pagamento del corrispettivo da somministrazione idrica fosse necessario un contratto scritto, e rilevata ad avviso del Tribunale la relativa inesistenza, il giudice di prime cure ha respinto la domanda.

La tesi è palesemente infondata e la statui- zione sul punto, di conseguenza, gravemente viziata: non è necessario, nel caso di specie, alcun contratto scritto,trattandosi della doverosa e non risolubile somministrazione d’un bene pubblico irrinunciabile (la risorsa idrica). … Da quanto sopra consegue l’evidente irrilevanza della pretesa assenza del contratto scritto tra le parti; non solo, ma data la particolarissima natura del bene, primario e irrinunciabile, fornito an- che in ossequio al dettato dell’art. 1569 codice civile la “disdetta” della fornitura formulata dal Coppola senza la fissazione di alcun “congruo termine” di preavviso e senza il formale “passaggio di consegne”, nel contraddittorio della Regione, ad altro soggetto che assicurasse quanto dovuto per legge e non negoziabile in alcun modo, ovvero la sommini- strazione idrica in favore dei cittadini di [OSCURATO:PERSONA], risulta pacificamente tamquam non esset.». 5.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3478 del 25/7/2022, rigettava l’impugnazione; nel confermare la pronuncia di primo grado, la Corte di merito rilevava: «La sentenza impugnata, di- fatti, non è incentrata sull’esistenza del contratto in forma scritta nella vicenda in esame.

La disamina sul punto proveniente dall’appellante, prescindendo dalla sua eventuale fondatezza, è preliminarmente sfor- nita di rilevanza.

La sentenza di primo grado sul punto è chiara e ben riassunta nella parte in cui il giudice afferma “…non vi è titolo contrat- tuale per agire nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] per i pe- riodi per i quali la domanda è stata formulata”.

Tale frase è scritta al termine dell’illustrazione del ragionamento in virtù del quale il giudice ritiene che la convenuta aveva efficacemente comunicato il recesso dal contratto ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. .

L’inequivoca interpretazione della posizione assunta dal giudice di prime cure è costituita dal ritenere che il contratto, quindi in precedenza esistente, era divenuto inefficace, re- lativamente al periodo in esame, per l’intervenuta di-sdetta da parte della società [OSCURATO:PERSONA], alla quale non erano subentrate altre parti negoziali … Su tale chiara ed inequivoca struttura argomentativa della decisione in nulla incide la questione posta dall’appellante circa la preesistenza del contratto perfezionato con [OSCURATO:PERSONA] es- sendo la controversia incentrata sulla valutazione dell’esistenza del vin- colo negoziale per i periodi oggetto della pretesa di pagamento. … Ri- tiene non rilevante la questione posta con riguardo alla mancanza di preavviso, posto che il periodo di fornitura del quale si discute è suc- cessivo di oltre due anni dalla disdetta.

Giudica infondato il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la disdetta sarebbe tamquam non esset. [OSCURATO:PERSONA] ritiene ostativi al perfezionamento della fattispecie dell’ultrattività del contratto o della sua tacita rinnovazione le seguenti circostanze: - L ’ incompatibilità con l ’ intervenuta esplicita disdetta contrattuale, con manifestazione di volontà, da parte della convenuta, in totale antitesi con la tolleranza idonea a costituire un requisito costitutivo della prosecuzione de facto del rapporto negoziale; -L’assenza di una nuova pattuizione tra le parti, dalla quale discende l’infondatezza della pretesa di considerare perfezionato un nuovo con- tratto con efficacia dalla scadenza del precedente; - La possibilità, da parte del solo fornitore, di sigillare la rete idrica, facendo cessare la somministrazione, bloccando l’ingresso dell’acqua nella rete idrica.». 6.Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resistevano, con distinti controri- corsi, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Castelvolturno. 7.Le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; col proprio attola [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la carenza di interesse a contraddire della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e del Comune di Castelvol- turno, in quanto «le statuizioni gravate del ricorso per cassazione ine- riscono esclusivamente al rapporto giuridico tra la società ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». 8.All’esito della camera di consiglio del 30/4/2024, il Collegio si ri- servava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

R [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, si rileva che l’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è manifestamente infondata: anche a prescindere dalla constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Castelvolturno sono stati destinatari del ricorso introduttivo (e, quindi, intimati dalla stessa ricorrente), è evidente l’av- venuta realizzazione di un litisconsorzio necessario processuale, tale da imporre, nei gradi successivi al primo, la partecipazione di tutte le parti. 2.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,la ricorrente deduce « Nullità della sentenza per as- senza di motivazione -prescritta dagli art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. -sul rigetto del motivo di appello volto a censurare la ravvisata neces- sità della forma scritta per i contratti di erogazione - ad una comunità civica -dei servizi pubblici essenziali per la vita e la salute». 3.Il motivo è inammissibile. 4.Si censura, infatti, una pretesa mancanza di motivazione perché «nessun argomento risulta addotto dalla Corte per confutare le ragioni di gravame come sopra ampiamente sviluppate dalla società appel- lante, e dunque per escludere: - che il rapporto obbligatorio sinallag- matico fosse rimasto operante ipso facto in virtù della sola continua- zione materiale del servizio idrico (servizio pubblico essenziale, rispon- dente ad un insopprimibile esigenza di vita), imposta altresì dalla man- cata iniziativa di terzi (in primis, del Comune di Castelvolturno ovvero della società Multiutility) per subentrare prendendone in carico la ge- stione; - che qualsivoglia disdetta pervenuta fosse resa totalmente inefficace (superata) dalla circostanza della continuazione materiale del servizio (sufficiente, di per sé, a mantenere in vita il rapporto obbliga- torio sinallagmatico).». 5.Il motivo non si confronta affatto con la decisione della Corte d’appello di Napoli, la cui motivazione (sopra riportata) illustra le ra- gioni per le quali il giudice di secondo grado ha respinto la tesi dell’ap- pellante circa l’inefficacia della disdetta data dalla [OSCURATO:PERSONA]. 6.A ben vedere, poi, la ricorrente prospetta una mancanza di mo- tivazione perché la Corte territoriale non avrebbe preso in considera- zione tutte le argomentazioni addotte dall’appellante: la censura si ri- solve, dunque, in una doglianza riguardante l’insufficienza della moti- vazione che, tuttavia, dopo la riscrittura dell’art. 360 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del 2012, n. 83, conv. dalla legge n. 134 del 2012, n. 134, non può essere denunciata col ricorso per cassazione, essendo denunciabile solo l’anomalia di una motivazione al di sotto del minimo costituzionale, «esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01). 7.Col secondo motivo , formulato (in via subordinata) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 53, 97 e 117 della Costituzione», in quanto «l’acqua è una risorsa primaria ed essenziale alla persona, afferente a diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla vita e quello alla salute … la mera prestazione di fatto avente ad oggetto l’erogazione idrica alla singola collettività di persone è sufficiente ad instaurare -per effetto di legge (ex lege), e a prescindere da una qual- siasi apposita dichiarazione di volontà negoziale delle parti (formaliz- zata o meno per iscritto)- un rapporto obbligatorio sinallagmatico tra l’ente pubblico somministrante e l’ente esponenziale-rappresentativo della comunità cittadina destinataria finale della fornitura.

Se e nella misura in cui la singola collettività, anche al di fuori di una convenzione all’uopo stipulata, riceve la prestazione idrica erogata dall’ente prepo- sto (tenutovi anche in forza di norme di derivazione costituzionale), prende vita il rapporto sinallagmatico de quo, con il conseguente sor- gere dell’obbligazione di versamento del prezzo liquidato secondo le tariffe pubbliche vigenti». 8.La censura è manifestamente inammissibile. 9.La tesi sostenuta col motivo de quo risulta prospettata per la prima volta col ricorso per cassazione, dato che il riferimento testuale alle pagg. 8 ss. dell’appello rinvia ad una critica alla decisione di primo grado per avere preteso un contratto scritto per la fornitura idrica, mentre «non è necessario, nella specie, alcun contratto scritto, trat- tandosi della doverosa e non risolubile somministrazione d’un bene pubblico irrinunciabile».

10. Peraltro, proprio la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la propria domanda, sin dal primo grado, su un rapporto negoziale instaurato con la [OSCURATO:PERSONA] (la circostanza è accertata anche dalla Corte d’appello, senza alcuna censura sul punto), sicché è evidente che l’af- fermazione della superfluità di qualsivoglia contratto costituisce un no- vuminammissibile.

11. In conclusione, si deve dichiarare l ’ inammissibilità del ri- corso di [OSCURATO:PERSONA]; alla decisione consegue la condanna della ricorrente alla rifusione , in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

12. V a dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 .

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ogni parte vittoriosa, in Euro 14.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfet- tarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23988/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., rappresentata e difesa dall’a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3478 del 25/7/2022della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tri- bunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento della fornitura idrica nel periodo intercorrente tra il se- condo semestre del 2004 al terzo trimestre del 2006, per un importo complessivo di Euro 663,743,93; in via subordinata avanzava domanda exart. 2041 cod. civ. 2.La società convenuta, previa autorizzazione del giudice chiamava in causa il Comune di Castelvolturno, col quale la Pinetamare si era convenzionata per la fornitura di acqua, e la società [OSCURATO:PERSONA]- lity, incaricata della gestione del locale acquedotto. 3.Con la sentenza n. 3089/2015, il Tribunale respingeva la do- manda principale della [OSCURATO:PERSONA], perché – in relazione al pe- riodo suindicato (2004-2006) – mancava un valido titolo contrattuale, dato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato ritualmente il recesso il 22/1/2002; rigettava anche la domanda ex art. 2041 cod. civ., in quanto sfornita di prova. 4.Proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo, per quanto qui rileva, che «il Tribunale ha dunque ritenuto, implicitamente, che ai fini dell’accoglimento d’una domanda di pagamento del corrispettivo da somministrazione idrica fosse necessario un contratto scritto, e rilevata ad avviso del Tribunale la relativa inesistenza, il giudice di prime cure ha respinto la domanda. La tesi è palesemente infondata e la statui- zione sul punto, di conseguenza, gravemente viziata: non è necessario, nel caso di specie, alcun contratto scritto,trattandosi della doverosa e non risolubile somministrazione d’un bene pubblico irrinunciabile (la risorsa idrica). … Da quanto sopra consegue l’evidente irrilevanza della pretesa assenza del contratto scritto tra le parti; non solo, ma data la particolarissima natura del bene, primario e irrinunciabile, fornito an- che in ossequio al dettato dell’art. 1569 codice civile la “disdetta” della fornitura formulata dal Coppola senza la fissazione di alcun “congruo termine” di preavviso e senza il formale “passaggio di consegne”, nel contraddittorio della Regione, ad altro soggetto che assicurasse quanto dovuto per legge e non negoziabile in alcun modo, ovvero la sommini- strazione idrica in favore dei cittadini di [OSCURATO:PERSONA], risulta pacificamente tamquam non esset.». 5.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3478 del 25/7/2022, rigettava l’impugnazione; nel confermare la pronuncia di primo grado, la Corte di merito rilevava: «La sentenza impugnata, di- fatti, non è incentrata sull’esistenza del contratto in forma scritta nella vicenda in esame. La disamina sul punto proveniente dall’appellante, prescindendo dalla sua eventuale fondatezza, è preliminarmente sfor- nita di rilevanza. La sentenza di primo grado sul punto è chiara e ben riassunta nella parte in cui il giudice afferma “…non vi è titolo contrat- tuale per agire nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] per i pe- riodi per i quali la domanda è stata formulata”. Tale frase è scritta al termine dell’illustrazione del ragionamento in virtù del quale il giudice ritiene che la convenuta aveva efficacemente comunicato il recesso dal contratto ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. . L’inequivoca interpretazione della posizione assunta dal giudice di prime cure è costituita dal ritenere che il contratto, quindi in precedenza esistente, era divenuto inefficace, re- lativamente al periodo in esame, per l’intervenuta di-sdetta da parte della società [OSCURATO:PERSONA], alla quale non erano subentrate altre parti negoziali … Su tale chiara ed inequivoca struttura argomentativa della decisione in nulla incide la questione posta dall’appellante circa la preesistenza del contratto perfezionato con [OSCURATO:PERSONA] es- sendo la controversia incentrata sulla valutazione dell’esistenza del vin- colo negoziale per i periodi oggetto della pretesa di pagamento. … Ri- tiene non rilevante la questione posta con riguardo alla mancanza di preavviso, posto che il periodo di fornitura del quale si discute è suc- cessivo di oltre due anni dalla disdetta. Giudica infondato il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la disdetta sarebbe tamquam non esset. [OSCURATO:PERSONA] ritiene ostativi al perfezionamento della fattispecie dell’ultrattività del contratto o della sua tacita rinnovazione le seguenti circostanze: - L ’ incompatibilità con l ’ intervenuta esplicita disdetta contrattuale, con manifestazione di volontà, da parte della convenuta, in totale antitesi con la tolleranza idonea a costituire un requisito costitutivo della prosecuzione de facto del rapporto negoziale; -L’assenza di una nuova pattuizione tra le parti, dalla quale discende l’infondatezza della pretesa di considerare perfezionato un nuovo con- tratto con efficacia dalla scadenza del precedente; - La possibilità, da parte del solo fornitore, di sigillare la rete idrica, facendo cessare la somministrazione, bloccando l’ingresso dell’acqua nella rete idrica.». 6.Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resistevano, con distinti controri- corsi, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Castelvolturno. 7.Le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; col proprio attola [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la carenza di interesse a contraddire della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e del Comune di Castelvol- turno, in quanto «le statuizioni gravate del ricorso per cassazione ine- riscono esclusivamente al rapporto giuridico tra la società ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». 8.All’esito della camera di consiglio del 30/4/2024, il Collegio si ri- servava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, si rileva che l’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] con la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è manifestamente infondata: anche a prescindere dalla constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Castelvolturno sono stati destinatari del ricorso introduttivo (e, quindi, intimati dalla stessa ricorrente), è evidente l’av- venuta realizzazione di un litisconsorzio necessario processuale, tale da imporre, nei gradi successivi al primo, la partecipazione di tutte le parti. 2.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,la ricorrente deduce « Nullità della sentenza per as- senza di motivazione -prescritta dagli art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. -sul rigetto del motivo di appello volto a censurare la ravvisata neces- sità della forma scritta per i contratti di erogazione - ad una comunità civica -dei servizi pubblici essenziali per la vita e la salute». 3.Il motivo è inammissibile. 4.Si censura, infatti, una pretesa mancanza di motivazione perché «nessun argomento risulta addotto dalla Corte per confutare le ragioni di gravame come sopra ampiamente sviluppate dalla società appel- lante, e dunque per escludere: - che il rapporto obbligatorio sinallag- matico fosse rimasto operante ipso facto in virtù della sola continua- zione materiale del servizio idrico (servizio pubblico essenziale, rispon- dente ad un insopprimibile esigenza di vita), imposta altresì dalla man- cata iniziativa di terzi (in primis, del Comune di Castelvolturno ovvero della società Multiutility) per subentrare prendendone in carico la ge- stione; - che qualsivoglia disdetta pervenuta fosse resa totalmente inefficace (superata) dalla circostanza della continuazione materiale del servizio (sufficiente, di per sé, a mantenere in vita il rapporto obbliga- torio sinallagmatico).». 5.Il motivo non si confronta affatto con la decisione della Corte d’appello di Napoli, la cui motivazione (sopra riportata) illustra le ra- gioni per le quali il giudice di secondo grado ha respinto la tesi dell’ap- pellante circa l’inefficacia della disdetta data dalla [OSCURATO:PERSONA]. 6.A ben vedere, poi, la ricorrente prospetta una mancanza di mo- tivazione perché la Corte territoriale non avrebbe preso in considera- zione tutte le argomentazioni addotte dall’appellante: la censura si ri- solve, dunque, in una doglianza riguardante l’insufficienza della moti- vazione che, tuttavia, dopo la riscrittura dell’art. 360 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del 2012, n. 83, conv. dalla legge n. 134 del 2012, n. 134, non può essere denunciata col ricorso per cassazione, essendo denunciabile solo l’anomalia di una motivazione al di sotto del minimo costituzionale, «esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01). 7.Col secondo motivo , formulato (in via subordinata) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 32, 53, 97 e 117 della Costituzione», in quanto «l’acqua è una risorsa primaria ed essenziale alla persona, afferente a diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla vita e quello alla salute … la mera prestazione di fatto avente ad oggetto l’erogazione idrica alla singola collettività di persone è sufficiente ad instaurare -per effetto di legge (ex lege), e a prescindere da una qual- siasi apposita dichiarazione di volontà negoziale delle parti (formaliz- zata o meno per iscritto)- un rapporto obbligatorio sinallagmatico tra l’ente pubblico somministrante e l’ente esponenziale-rappresentativo della comunità cittadina destinataria finale della fornitura. Se e nella misura in cui la singola collettività, anche al di fuori di una convenzione all’uopo stipulata, riceve la prestazione idrica erogata dall’ente prepo- sto (tenutovi anche in forza di norme di derivazione costituzionale), prende vita il rapporto sinallagmatico de quo, con il conseguente sor- gere dell’obbligazione di versamento del prezzo liquidato secondo le tariffe pubbliche vigenti». 8.La censura è manifestamente inammissibile. 9.La tesi sostenuta col motivo de quo risulta prospettata per la prima volta col ricorso per cassazione, dato che il riferimento testuale alle pagg. 8 ss. dell’appello rinvia ad una critica alla decisione di primo grado per avere preteso un contratto scritto per la fornitura idrica, mentre «non è necessario, nella specie, alcun contratto scritto, trat- tandosi della doverosa e non risolubile somministrazione d’un bene pubblico irrinunciabile». 10. Peraltro, proprio la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la propria domanda, sin dal primo grado, su un rapporto negoziale instaurato con la [OSCURATO:PERSONA] (la circostanza è accertata anche dalla Corte d’appello, senza alcuna censura sul punto), sicché è evidente che l’af- fermazione della superfluità di qualsivoglia contratto costituisce un no- vuminammissibile. 11. In conclusione, si deve dichiarare l ’ inammissibilità del ri- corso di [OSCURATO:PERSONA]; alla decisione consegue la condanna della ricorrente alla rifusione , in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 12. V a dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 . P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ogni parte vittoriosa, in Euro 14.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfet- tarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d
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