Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02429/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5245/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Agrigento via [OSCURATO:PERSONA] 305/i, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1028/2021 depositata il06/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CON.ALL di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo, con il quale le era stato intimato il pagamento dell’importo di € 85.400,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, in forza di un contratto di noleggio di beni necessari all’allestimento dell’annuale assemblea dei soci della Banca popolare di Sondrio.

L’opponente dedusse l’inesistenza di un rapporto di noleggio in quanto tali beni sarebbero stati allocati presso Con.All. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a titolo di deposito; in via riconvenzionale chiese, quale corrispettivo per il deposito, la somma di € 2.500,00.

Il Tribunale di Bergamo rigettò l’opposizione.

Avverso il provvedimento propose impugnazione Con.

All. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. deducendo che, non essendo stato prodotto alcun contratto scritto di noleggio, la prova non poteva essere fornita tramite fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., né tramite testimonianza.

La Corte di appello di Brescia respinse l’appello, ritenendo che la prova del contratto, non soggetto a forma scritta nè ad substantiam, né ad probationem, poteva essere fornita per testimoni e per presunzioni semplici.

Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso Con.

All. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso.

Il relatore ha formulato proposta di definizione, ex art.380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione dell’ art. 116 c.p.c e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non aver la Corte di appello di Brescia correttamente valutato le risultanze delle prove testimoniali e i documenti prodotti dalle parti, ritenendo la sussistenza di un rapporto di noleggio anziché di deposito.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, è inammissibile la deduzione del vizio motivazionale, in presenza di un’ipotesi di "doppia conforme", come previst o dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., sicchè la ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., avrebbe dovutoindicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. n. 5528 /2014 ).

In altri termini, grava su detta parte l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni dei due gradi di merito e di dimostrarne la diversità.

Di converso, la ricorrente non ha affatto dedotto la diversità della questio facti a fondamento delle due decisioni, limitandosi a fornire una diversa interpretazione deglielementi probatori raccolti.

Ed è, invece,noto, che l a valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1766, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere, la Corte di appello, erroneamente qualificato il rapporto in contestazione come un contratto di noleggio.

Il motivo è infondato.

Il contratto dinoleggio è un contratto atipico, non espressamente regolato dal Codice Civile, con cui una parte (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo.

Normalmente l'oggetto del contratto consiste in uno o più beni mobili (ad esempio attrezzature), ovvero un mezzo di trasporto, che vengono utilizzati dal noleggiante per le proprie esigenze.

La convenienza del noleggiante è di poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza necessità di acquistarlo.

Il contratto dinoleggio prevede il versa mento di un canone o di una somma pattuiti, che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene e va precisato che il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore, quindi ricade su di lui la responsabilità per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata e in caso di danneggiamento o distruzione del bene, dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione mentre, diversamente, le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico del noleggiatore.

Costituiscono obblighi del noleggiante: prendere in consegna la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, pagare il corrispettivo concordato nei termini pattuiti e restituire la cosa al termine del contratto.

La convenienza del noleggiante consiste, all'evidenza, nel poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza necessità di acquistarlo.

Secondo il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte: “Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme” (cfr.Cass. sez.

III, 28/11/2003, n. 18229 ).

Nel caso di specie, la Corte di merito, s ulla base della prova testimoniale, documentale e presuntiva- mancando in atti la prova scritta del contratto, non richiesta ad substantiam- ha accertato che oggetto del contratto era l’impiego dei beni della CON.ALL di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’allestimento dell’evento dell’assemblea soci annuale della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio.

Correttamente, la corte distrettuale non ha configurato il contratto come deposito in quanto la ca usa dell’accordo concluso inter partes non era l’obbligo di custodia ma l’utilizzo del materiale per l’organizzazione dell’evento.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la corte di merito condannato alle spese l’odierno ricorrente nonostante la fondatezza della sua azione.

Il motivo è inammissibile in quanto non censura i criteri di regolamento delle spese di lite ma ne invoca un nuovo regolamento conseguente all’accoglimento della sua pretesa.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrentealle spese di lite che liquida in € 2.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5245/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Agrigento via [OSCURATO:PERSONA] 305/i, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1028/2021 depositata il06/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CON.ALL di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo, con il quale le era stato intimato il pagamento dell’importo di € 85.400,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, in forza di un contratto di noleggio di beni necessari all’allestimento dell’annuale assemblea dei soci della Banca popolare di Sondrio. L’opponente dedusse l’inesistenza di un rapporto di noleggio in quanto tali beni sarebbero stati allocati presso Con.All. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a titolo di deposito; in via riconvenzionale chiese, quale corrispettivo per il deposito, la somma di € 2.500,00. Il Tribunale di Bergamo rigettò l’opposizione. Avverso il provvedimento propose impugnazione Con. All. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. deducendo che, non essendo stato prodotto alcun contratto scritto di noleggio, la prova non poteva essere fornita tramite fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., né tramite testimonianza. La Corte di appello di Brescia respinse l’appello, ritenendo che la prova del contratto, non soggetto a forma scritta nè ad substantiam, né ad probationem, poteva essere fornita per testimoni e per presunzioni semplici. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso Con. All. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso. Il relatore ha formulato proposta di definizione, ex art.380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché la violazione e la falsa applicazione dell’ art. 116 c.p.c e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non aver la Corte di appello di Brescia correttamente valutato le risultanze delle prove testimoniali e i documenti prodotti dalle parti, ritenendo la sussistenza di un rapporto di noleggio anziché di deposito. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, è inammissibile la deduzione del vizio motivazionale, in presenza di un’ipotesi di "doppia conforme", come previst o dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., sicchè la ricorrente per cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., avrebbe dovutoindicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. n. 5528 /2014 ). In altri termini, grava su detta parte l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni dei due gradi di merito e di dimostrarne la diversità. Di converso, la ricorrente non ha affatto dedotto la diversità della questio facti a fondamento delle due decisioni, limitandosi a fornire una diversa interpretazione deglielementi probatori raccolti. Ed è, invece,noto, che l a valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1766, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere, la Corte di appello, erroneamente qualificato il rapporto in contestazione come un contratto di noleggio. Il motivo è infondato. Il contratto dinoleggio è un contratto atipico, non espressamente regolato dal Codice Civile, con cui una parte (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un'altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo. Normalmente l'oggetto del contratto consiste in uno o più beni mobili (ad esempio attrezzature), ovvero un mezzo di trasporto, che vengono utilizzati dal noleggiante per le proprie esigenze. La convenienza del noleggiante è di poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza necessità di acquistarlo. Il contratto dinoleggio prevede il versa mento di un canone o di una somma pattuiti, che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene e va precisato che il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore, quindi ricade su di lui la responsabilità per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata e in caso di danneggiamento o distruzione del bene, dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione mentre, diversamente, le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico del noleggiatore. Costituiscono obblighi del noleggiante: prendere in consegna la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, pagare il corrispettivo concordato nei termini pattuiti e restituire la cosa al termine del contratto. La convenienza del noleggiante consiste, all'evidenza, nel poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza necessità di acquistarlo. Secondo il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte: “Ai contratti non espressamente disciplinati dal codice civile (contratti atipici o innominati) possono legittimamente applicarsi, oltre alle norme generali in materia di contratti, anche le norme regolatrici dei contratti nominati, quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme” (cfr.Cass. sez. III, 28/11/2003, n. 18229 ). Nel caso di specie, la Corte di merito, s ulla base della prova testimoniale, documentale e presuntiva- mancando in atti la prova scritta del contratto, non richiesta ad substantiam- ha accertato che oggetto del contratto era l’impiego dei beni della CON.ALL di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’allestimento dell’evento dell’assemblea soci annuale della [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio. Correttamente, la corte distrettuale non ha configurato il contratto come deposito in quanto la ca usa dell’accordo concluso inter partes non era l’obbligo di custodia ma l’utilizzo del materiale per l’organizzazione dell’evento. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la corte di merito condannato alle spese l’odierno ricorrente nonostante la fondatezza della sua azione. Il motivo è inammissibile in quanto non censura i criteri di regolamento delle spese di lite ma ne invoca un nuovo regolamento conseguente all’accoglimento della sua pretesa. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrentealle spese di lite che liquida in € 2.700,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un importo a
Decreto Cassazione n. 02429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris