CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 12622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 568-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 430 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3888/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2018 R.G.N. 1902/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. il giudice di primo grado, in accoglimento della opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]., revocò il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento della somma di C 2.153,33 a titolo di mensilità concernente la retribuzione del mese di novembre 2015; 2. la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione, ha respinto l'opposizione della società confermando il decreto ingiuntivo opposto; 3. la Corte di merito, premesso che era passato in giudicato l'accertamento relativa alla inefficacia della cessione del ramo di azienda (al quale era addetto il [OSCURATO:PERSONA]) intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha ritenuto che la transazione conclusa tra il lavoratore e la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva prodotto effetti sul perdurante rapporto di lavoro tra il [OSCURATO:PERSONA] e la società cedente; tanto determinava la fondatezza della domanda, di contenuto risarcitorio, azionata in prime cure dal lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. essendo pacifico che nel periodo dedotto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva espletato altra attività lavorativa; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; 5. parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis .1. cod. proc. civ. ; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'ad 1406 cod. civ. censurando la i sentenza impugnata per avere affermato la irrilevanza nei confronti del soggetto cedente degli atti estintivi del rapporto di lavoro posti in essere tra il lavoratore ed il cessionario; in questa prospettiva contesta che la cessione, pur inefficace, avesse dato luogo a una duplicità di rapporti di lavoro e sostiene che in realtà vi era un unico rapporto di lavoro al quale riferire le vicende estintive o modificative successive alla cessione; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per non avere detratto dal dovuto le somme spettanti al lavoratore a titolo di incentivo all'esodo percepite dalla cessionaria e per non avere considerato che il lavoratore in sede transattiva aveva rinunziato alle retribuzioni dovutegli dal cessionario alle quali avrebbe avuto diritto in forza di ordinanza di reintegra ex art. 18 St. lav.; 3. il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro, che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. Ed è evidente che l'unicità del rapporto venga meno qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare. In tale contesto la inidoneità dell'atto transattivo relativo al rapporto (di fatto) instaurato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad incidere sul rapporto con la società cedente, rapporto da ritenersi tutt'ora in essere in ragione della inefficacia della cessione del ramo di azienda cui il lavoratore era addetto, risulta coerente con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass.n.16793/2020, Cass. n. 16792/2020, Cass. n.16710/2020) i quali, sulla scia di [OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 2990/2018, ricostruiscono la vicenda connessa ad una cessione di azienda dichiarata inefficace - in quanto non riconducibile all'ambito dell'art. 2112 cod. civ. - come connotata da una duplicità di rapporti: l'uno, di continuità giuridica, con il soggetto cedente, l'altro, di fatto, con il soggetto cessionario, e riconoscono il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere, da parte del cedente (nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA]) le normali retribuzioni, insuscettibili di decurtazioni per aliunde perceptum; a tale orientamento si ritiene di dare continuità non avendo parte ricorrente, anche nella memoria incentrata essenzialmente su tale profilo, offerto elementi che ne giustificassero la rimeditazione; 4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza; premesso che l'affermazione del giudice di seconde cure in ordine al contenuto risarcitorio della domanda azionata dal [OSCURATO:PERSONA] non è stata investita da censura e tanto in astratto comporta la necessità di tener conto, in conformità delle comuni regole della responsabilità risarcitoria, dell'eventuale aliunde perceputm o percipiendum, si rileva che il giudice di appello ha accertato che il lavoratore non aveva svolto attività di lavoro nel periodo in controversia; la questione relativa alla eventuale detraibilità delle somme percepite dalla "cessionaria" a titolo di incentivo all'esodo e la questione relativa alla rinunzia, in sede transattiva, alle retribuzioni alle quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto diritto in forza di ordinanza di reintegra ex art. 18 St. lav. non sono state specificamente affrontate in sentenza ed a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità delle stesse, era onere della ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esse innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 15430/2018, Cass. n. 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; tanto assorbe il rilievo dell'ulteriore profilo di inammissibilità, per violazione dell'art.366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., connesso alla mancata trascrizione dell'atto transattivo alla base delle censure articolate con il motivo in esame; 5. al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 1.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge . Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]