CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31627/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto pluriaggravato e resistenza a 'pubblico ufficiale aggravata dal nesso teleologico, con condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione oltre alla multa. Rilevato che la difesa lamenta la nullità della sentenza per manifesta illogicità ed insufficienza della motivazione con riferimento al mancato contenimento della pena nei limiti di concedibilità del beneficio ex art. 163 cod. pen. ed al mancato riconoscimento di detto beneficio. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che il motivo di ricorso, nel quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del trattamento sanzionatorio e conseguente mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato: la Corte territoriale, con motivazione rispettosa dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. e dopo attenta analisi delle allarmanti modalità della condotta serbata dall'imputato, ha evidenziato come la pena allo stesso inflitta non possa essere suscettibile di ulteriore riduzione in ragione della gravità del fatto. Considerato che la determinazione del quantum della pena implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come nella specie, da adeguata motivazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle