Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25653/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.L.P.

COOP.

A RL rappresentata e difesa dall'avvocatoSANDRO LIVIERO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO n. 1033/2022 depositata il 08/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026La società [OSCURATO:PERSONA] Ambiente e Servizi([OSCURATO:SOCIETA]), quale concessionario all’accertamento e riscossione perconto del Comune di Chioggia (VE), notificò alla [OSCURATO:PERSONA] C.L.P.Coop a r.l., quale impresa svolgente attività d’impresa portuale in forza diun contratto di locazione 6/10/2016 stipulato con l’Azienda speciale per ilporto di Chioggia (ASPO), tre avvisi di pagamento per TARI 2017-2019per un importo totale di € 160.987,79.[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Venezia che, con sentenza n. 67/3/2020, accolse il ricorsoritenendo che la gestione dei rifiuti nell’area portuale in esame fosse dicompetenza esclusiva dell’Autorità di sistema portuale del [OSCURATO:PERSONA] il Comune non poteva gestire il servizio di gestione dei rifiuti e nonavrebbe pertanto avuto titolo alla richiesta di pagamento della TARI.Su appello di [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto, nel contraddittorio con la Cooperativa e mediante la sentenzaindicata in epigrafe, ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- non era necessario estendere il contraddittorio al Comune di Chioggia ealla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia;- il ricorso avverso l’avviso era ammissibile anche quale atto atipico;- la cessazione della competenza del Comune e la conseguente gestionedei rifiuti non poteva ritenersi esclusa dalla mancata precisa delimitazionedelle aree portuali di Chioggia, che sarebbe dovuta seguire all’istituzionedell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico, in quanto trattasicomunque di area delimitata dalla linea doganale e inaccessibile a terziche non siano autorizzati sotto il controllo degli agenti della Guardia di- ne deriva che è la stessa Autorità ad essere gravata dell’istituzione delservizio di raccolta rifiuti (Cass. 42089/21 e 17092/21), escludendosipertanto il potere impositivo dei Comuni;Numero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026- al fine del diritto al pagamento della tassa, è irrilevante che, in fatto, ilservizio sia stato effettivamente svolto dal Comune.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di sette motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste la società Cooperativa con controricorso, anch’esso integrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’eccezione di inammissibilità della memoriaintegrativa di parte ricorrente, come eccepita nell’analoga memoria[OSCURATO:DATA_NASCITA] di parte controricorrente, in relazione alla prospettazione di fattinuovi.

L’eccezione è infatti generica non indicando quali fatti oprospettazioni dovrebbero ritenersi nuovi mentre la memoria censuratacostituisce in realtà una mera rielaborazione normativa delle medesimetematiche già oggetto del ricorso.

Essa non comporta pertanto nuovi temid’indagine benché la stessa, rilevando l’ultrattività della potestà impositivacomunale anche in epoca successiva, si collochi al di fuori dell’ambito delprocedimento non apparendo inoltre rilevante in questa sede che unsuccessivo provvedimento della medesima [OSCURATO:PERSONA] statuisca inordine alla permanenza della succitata potestà comunale e financo coneffetti retroattivi, atteso che la potestà impositiva può derivare solo dallalegge (art. 23 Cost.).1.

Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 14 e 59 d. lgs. 546/92 e 39 d.lgs. 112/1999 inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] che abbia erratola Corte di merito nel non accogliere la richiesta, operata in sede dicontrodeduzioni da [OSCURATO:SOCIETA] e ribadita in sede d’appello, di chiamare incausa il Comune di Chioggia e la Provincia (oggi Città metropolitana) diVenezia, il primo quale ente impositore e la seconda in analoga veste conNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026riferimento alla c.d. addizionale provinciale di cui al d.lgs. 504/92 e4/2008, da intendersi come contributo autonomo.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Quanto al Comune, ove lo stesso abbia affidato alla societàl’accertamento e la riscossione del tributo, non vi è alcun litisconsorzionecessario con l’ente impositore.

La chiamata in causa può essereautorizzata solo ove vengano denunciate violazioni da parte dell’entemedesimo (Cass. Sez. 5, 28/04/2017, n. 10528, Rv. 644101 – 01),rimanendo in tal caso e comunque in facoltà del contribuente agireindifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro (Sez. 5, Ordinanza n.27737 del 25/10/2024 (Rv. 672767 – 01).Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] (ex Provincia di Venezia), per la stessaragione non v’è necessità d’estendere il contraddittorio atteso inoltre chel’addizionale non può considerarsi un tributo provinciale autonomo ma unamera percentuale sul tributo comunale che era, secondo la disciplina di cuiall’art. 19, comma 7, del d.lgs. 504/92 (poi modificato dal d.l. 124/19conv in legge 157/19 con effetto dal 2020), successivamente girato,decorso l’intero periodo di riscossione del tributo, alle Province.

Questeultime si limitano a stabilire la percentuale d’addizionale, all’interno dellaforbice prevista dal comma 3 del citato art. 19, mentre, ai sensi delcomma 5, il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai Comunicontestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e conl’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, lariscossione e le sanzioni.

Ne deriva che, sulla base della medesima ratiotesté indicata quanto al Comune di Chioggia, non può configurarsi unlitisconsorzio necessario con la Provincia di Venezia, oggi CittàMetropolitana.2.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza inrelazione agli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/92, 132, comma secondo, n. 4, 118disp. att. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] cheNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026sia apparente la motivazione in ordine alla chiamata in causa della Cittàmetropolitana sopra evidenziata.2.1 Anche questo motivo è infondato.2.2 La sentenza ha motivato innanzi tutto sul fatto che non era necessarial’estensione del contraddittorio all’ente impositore, come peraltro sancitoin più occasioni nelle decisioni di questa Corte, e ciò appare più chesufficiente alla motivazione della decisione.

Sulle ulteriori questioniinerenti alla natura dell’addizionale si rinvia a quanto appena indicato conriferimento al primo motivo.3.

Con il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 19del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:SOCIETA] abbia errato la Corte di merito, nell’esame del proprio appelloincidentale, nel respingere la prospettazione di [OSCURATO:SOCIETA] secondo cuil’avviso bonario oggetto del giudizio non era autonomamente impugnabile.Contesta che possa estendersi l’elencazione degli atti impugnabili ai sensidel citato art. 19 anche all’avviso di pagamento, non ivi indicato,derivandone una moltiplicazione d’impugnazioni avverso la medesimapretesa tributaria da ritenersi osteggiata dal legislatore. [OSCURATO:SOCIETA] altresìche l'avviso di pagamento non conterrebbe alcun accertamento dellapretesa impositiva ma la mera liquidazione del tributo, non determinandoalcuna lesione attuale ed effettiva per la società contribuente, in attesadell’eventuale notifica d’un avviso d’accertamento autonomamenteimpugnabile.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Non sussistono infatti ragioni condivisibili per mutare la costantegiurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di contenziosotributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza delNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, èimpugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifestiin forma autoritativa (dovendosi pertanto ritenere immediatamenteimpugnabile, ad es., anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, deld.P.R. n. 600 del 1973 vv.

Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10667, Rv.674707 – 01, Sez. 5, Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020, Rv. 656679 –01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23469 del 06/10/2017, Rv. 646406 - 01).4.

Con il quarto motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 6legge 84/94 come modificato dal d.lgs. 169/2016, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] che la formale istituzione dell’AutoritàPortuale non comporti e non abbia comportato la sua automatica edimmediata operatività con conseguente permanere, nelle more, dellapotestà impositiva del Comune e, conseguentemente, della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che l’effettivo trasferimento della potestàimpositiva dal Comune all’[OSCURATO:PERSONA] sia possibile solo quando siaindividuato e circoscritto il perimetro dell’area interessata, avvenutasolamente nel 2019 con verbale di delimitazione del Ministero delleInfrastrutture e Trasporti (rep. 2321/19 del 8 febbraio 2019) approvatocon decreto n. 16 del 23/5/19.

Richiama inoltre e a maggior ragione lanota della stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 4) con cui siconferma la sussistenza del potere impositivo da parte dell’Ente locale inmateria di TARI all’interno del perimetro di competenza dell’Autorità diSistema Portuale attestando che il servizio sarà reso da [OSCURATO:SOCIETA] a partiredal 2023 e il calcolo del tributo sarà retroattivo.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Questa Corte ha già in più occasioni affermato che l'attività di gestionedei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenzedell'Autorità portuale.

Ne consegue che, in relazione a tale attività, deveescludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degliNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026stessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, daun lato la circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio(giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamentenella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività difatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativacompetenza funzionale) e dall'altro la circostanza che l'immobile che sipretende soggetto a tassazione, pur rientrando nell'area portuale, siatuttavia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali edalle aree di interazione porto-città nell'ambito del piano regolatore disistema portuale adottato dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84del 1994 (Cass. Sez. 6, 15/11/2021, n. 34251, Rv. 663234 – 01; Cass.,Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre 2009, n. 23583;Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030;Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 26gennaio 2022, n. 2242; Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio2024, n. 11853; Cass., 9 gennaio 2026, n. 511; Cass. 13 giugno 2026, n.19684).4.3 Quanto al problema della successiva individuazione delle aree, questaCorte ha già chiarito come la stessa non determini il procrastinare dellapotestà impositiva comunale atteso che, come evidenziato nell’ordinanzadi questa Sezione n. 2058/2024 (punto 12.5), non è possibile far derivarela condizione d’operatività della legge dalla pretesa mancata conclusionedel procedimento di delimitazione delle aree demaniali, atteso che la leggeche ha istituito l’Azienda di [OSCURATO:PERSONA] è entrata immediatamente invigore e non vi sono, dunque, ragioni giuridiche per sostenere undifferimento dell’operatività normativa.

Deve pertanto concludersi che lamancata delimitazione di tali aree, nell’annata impositiva in oggetto, nonNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026provi che le stesse siano estranee alla potestà impositiva dell’AutoritàPortuale.Va infine richiamato quanto già detto in premessa in ordine all’irrilevanza,per questo procedimento, del provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] del2022.5.

Con il quinto motivo prospetta la nullità della sentenza in relazione agliartt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118disp. att. con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

Sostieneche la motivazione della sentenza impugnata sia apparente edinintelligibile in ordine al giudizio d’operatività dell’autorità portualesotteso a quello d’asserita carenza impositiva del Comune e dellaconcessionaria ricorrente.

Sarebbe apodittica e immotivata l’affermazionesecondo cui la zona territoriale sarebbe delimitata dalla linea Doganale epertanto sarebbe irrilevante la delimitazione dell’area di competenza dellaneoistituita [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] che sia errata l’identificazione dellalinea Doganale con l’area in questione, peraltro del tutto immotivata,tanto che è stata necessaria la procedura di delimitazione conclusasi nel2019.5.1 Il motivo è infondato per le stesse motivazioni di cui alla censuraprecedente, di cui è una sostanziale riproposizione, ma presenta altresìprofili d’inammissibilità.

La censura prospetta infatti una fattispecie cheappare riconducibile al più a un caso d’insufficienza della motivazione, enon d’apparenza o inintelligibilità, come tale non più censurabile in sede dilegittimità.

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U.,07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830 - 01).Il riferimento alla linea doganale e all’inaccessibilità a terzi che non sianoautorizzati nonché sotto il controllo dei militari della Guardia di finanza edegli agenti della Capitaneria di Porto, al di là della sua condivisibilità, nonpuò ritenersi motivazione apparente o contraddittoria.6.

Con il sesto motivo prospetta la nullità della sentenza in relazioneagli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. per omessa valutazione deidecisivi elementi probatori documentali prodotti dall’odierna ricorrente,con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] che laCorte di Merito non abbia in alcun modo motivato sulle ragioni per cui nonha ritenuto probanti le documentazioni allegate da [OSCURATO:SOCIETA] in meritoalla permanenza della potestà impositiva TARI in capo al Comune diChioggia, a riprova del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] era stata istituita manon era operativa, con riferimento alla specifica questione oggetto delpresente procedimento.6.1 Anche questo motivo è una sostanziale riproposizione dei precedentisotto il profilo della nullità della sentenza, e in quanto tale deve ritenersiinfondato oltre che inammissibile perché costituisce sollecito allarivalutazione del materiale probatorio.

Si è già evidenziato in relazione alquarto motivo come non possa darsi rilevanza alla ritenuta mancatadelimitazione delle aree effettivamente attribuite all’Autorità di sistemaportuale.Numero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/20267.

Con il settimo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 642, della l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c, con riferimento alla mera “suscettibilità” delle aree aprodurre rifiuti come condizione necessaria e sufficiente a realizzare ilpresupposto dell’imposizione. [OSCURATO:SOCIETA] che la citata motivazione, inrelazione alla ritenuta sufficienza della delimitazione operata conriferimento all’inaccessibilità da parte di terzi, sia errata in diritto nonrispettando i presupposti di legge per l’imposizione (art. 1, comma 642,legge n. 147/13).

Le enormi aree e locali detenute dalla Cooperativaresistente (mq 43.161 e 3.050, nonché ulteriori magazzini e una tettoia)sarebbero senz’altro suscettibili di produrre rifiuti, come peraltro noncontestato.

Atteso che il servizio non è reso in rapporto sinallagmatico conla contribuente, ma solidaristico e pubblicistico, lo stesso dovrebbedeterminare l’imposizione a carico della stessa indipendentemente dallafruizione del servizio, tenuto inoltre conto, in ogni caso, della presenza deibidoni dell’immondizia posti avanti all’area in questione alla cui raccolta etrasporto provvede [OSCURATO:SOCIETA] e della possibilità, per quest’ultima, di fornire ilservizio porta a porta su richiesta.

Irrilevante sarebbe, in tal senso, lascelta d’avvalersi di imprese terze specializzate per l’avviamento dei rifiutial recupero o riciclo.7.1 Anche questo motivo è infondato.7.2 Lo stesso, come i precedenti, si basa sull’errata tesi secondo cui non viè stata effettiva traslazione della potestà impositiva in capo all’Autorità disistema portuale sicché, i pur corretti riferimenti ai principi generalioperati dalla ricorrente, non appaiono applicabili alla fattispecie secondogli insegnamenti già richiamati con riferimento al quarto motivo di ricorso.8.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzaNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione, a favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in € 8.000,00 per compensi,oltre alle spese generali 15%, € 200,00 per esborsi e agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.L.P. COOP. A RL rappresentata e difesa dall'avvocatoSANDRO LIVIERO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO n. 1033/2022 depositata il 08/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026La società [OSCURATO:PERSONA] Ambiente e Servizi([OSCURATO:SOCIETA]), quale concessionario all’accertamento e riscossione perconto del Comune di Chioggia (VE), notificò alla [OSCURATO:PERSONA] C.L.P.Coop a r.l., quale impresa svolgente attività d’impresa portuale in forza diun contratto di locazione 6/10/2016 stipulato con l’Azienda speciale per ilporto di Chioggia (ASPO), tre avvisi di pagamento per TARI 2017-2019per un importo totale di € 160.987,79.[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Venezia che, con sentenza n. 67/3/2020, accolse il ricorsoritenendo che la gestione dei rifiuti nell’area portuale in esame fosse dicompetenza esclusiva dell’Autorità di sistema portuale del [OSCURATO:PERSONA] il Comune non poteva gestire il servizio di gestione dei rifiuti e nonavrebbe pertanto avuto titolo alla richiesta di pagamento della TARI.Su appello di [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] delVeneto, nel contraddittorio con la Cooperativa e mediante la sentenzaindicata in epigrafe, ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- non era necessario estendere il contraddittorio al Comune di Chioggia ealla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia;- il ricorso avverso l’avviso era ammissibile anche quale atto atipico;- la cessazione della competenza del Comune e la conseguente gestionedei rifiuti non poteva ritenersi esclusa dalla mancata precisa delimitazionedelle aree portuali di Chioggia, che sarebbe dovuta seguire all’istituzionedell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico, in quanto trattasicomunque di area delimitata dalla linea doganale e inaccessibile a terziche non siano autorizzati sotto il controllo degli agenti della Guardia di- ne deriva che è la stessa Autorità ad essere gravata dell’istituzione delservizio di raccolta rifiuti (Cass. 42089/21 e 17092/21), escludendosipertanto il potere impositivo dei Comuni;Numero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026- al fine del diritto al pagamento della tassa, è irrilevante che, in fatto, ilservizio sia stato effettivamente svolto dal Comune.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di sette motivi, integrati dasuccessiva memoria.Resiste la società Cooperativa con controricorso, anch’esso integrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’eccezione di inammissibilità della memoriaintegrativa di parte ricorrente, come eccepita nell’analoga memoria[OSCURATO:DATA_NASCITA] di parte controricorrente, in relazione alla prospettazione di fattinuovi. L’eccezione è infatti generica non indicando quali fatti oprospettazioni dovrebbero ritenersi nuovi mentre la memoria censuratacostituisce in realtà una mera rielaborazione normativa delle medesimetematiche già oggetto del ricorso. Essa non comporta pertanto nuovi temid’indagine benché la stessa, rilevando l’ultrattività della potestà impositivacomunale anche in epoca successiva, si collochi al di fuori dell’ambito delprocedimento non apparendo inoltre rilevante in questa sede che unsuccessivo provvedimento della medesima [OSCURATO:PERSONA] statuisca inordine alla permanenza della succitata potestà comunale e financo coneffetti retroattivi, atteso che la potestà impositiva può derivare solo dallalegge (art. 23 Cost.).1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 14 e 59 d. lgs. 546/92 e 39 d.lgs. 112/1999 inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] che abbia erratola Corte di merito nel non accogliere la richiesta, operata in sede dicontrodeduzioni da [OSCURATO:SOCIETA] e ribadita in sede d’appello, di chiamare incausa il Comune di Chioggia e la Provincia (oggi Città metropolitana) diVenezia, il primo quale ente impositore e la seconda in analoga veste conNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026riferimento alla c.d. addizionale provinciale di cui al d.lgs. 504/92 e4/2008, da intendersi come contributo autonomo.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Quanto al Comune, ove lo stesso abbia affidato alla societàl’accertamento e la riscossione del tributo, non vi è alcun litisconsorzionecessario con l’ente impositore. La chiamata in causa può essereautorizzata solo ove vengano denunciate violazioni da parte dell’entemedesimo (Cass. Sez. 5, 28/04/2017, n. 10528, Rv. 644101 – 01),rimanendo in tal caso e comunque in facoltà del contribuente agireindifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro (Sez. 5, Ordinanza n.27737 del 25/10/2024 (Rv. 672767 – 01).Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] (ex Provincia di Venezia), per la stessaragione non v’è necessità d’estendere il contraddittorio atteso inoltre chel’addizionale non può considerarsi un tributo provinciale autonomo ma unamera percentuale sul tributo comunale che era, secondo la disciplina di cuiall’art. 19, comma 7, del d.lgs. 504/92 (poi modificato dal d.l. 124/19conv in legge 157/19 con effetto dal 2020), successivamente girato,decorso l’intero periodo di riscossione del tributo, alle Province. Questeultime si limitano a stabilire la percentuale d’addizionale, all’interno dellaforbice prevista dal comma 3 del citato art. 19, mentre, ai sensi delcomma 5, il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai Comunicontestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e conl’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, lariscossione e le sanzioni. Ne deriva che, sulla base della medesima ratiotesté indicata quanto al Comune di Chioggia, non può configurarsi unlitisconsorzio necessario con la Provincia di Venezia, oggi CittàMetropolitana.2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenza inrelazione agli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/92, 132, comma secondo, n. 4, 118disp. att. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] cheNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026sia apparente la motivazione in ordine alla chiamata in causa della Cittàmetropolitana sopra evidenziata.2.1 Anche questo motivo è infondato.2.2 La sentenza ha motivato innanzi tutto sul fatto che non era necessarial’estensione del contraddittorio all’ente impositore, come peraltro sancitoin più occasioni nelle decisioni di questa Corte, e ciò appare più chesufficiente alla motivazione della decisione. Sulle ulteriori questioniinerenti alla natura dell’addizionale si rinvia a quanto appena indicato conriferimento al primo motivo.3. Con il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 19del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.[OSCURATO:SOCIETA] abbia errato la Corte di merito, nell’esame del proprio appelloincidentale, nel respingere la prospettazione di [OSCURATO:SOCIETA] secondo cuil’avviso bonario oggetto del giudizio non era autonomamente impugnabile.Contesta che possa estendersi l’elencazione degli atti impugnabili ai sensidel citato art. 19 anche all’avviso di pagamento, non ivi indicato,derivandone una moltiplicazione d’impugnazioni avverso la medesimapretesa tributaria da ritenersi osteggiata dal legislatore. [OSCURATO:SOCIETA] altresìche l'avviso di pagamento non conterrebbe alcun accertamento dellapretesa impositiva ma la mera liquidazione del tributo, non determinandoalcuna lesione attuale ed effettiva per la società contribuente, in attesadell’eventuale notifica d’un avviso d’accertamento autonomamenteimpugnabile.3.1 Il motivo è infondato.3.2 Non sussistono infatti ragioni condivisibili per mutare la costantegiurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di contenziosotributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 deld.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principicostituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza delNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, èimpugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifestiin forma autoritativa (dovendosi pertanto ritenere immediatamenteimpugnabile, ad es., anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, deld.P.R. n. 600 del 1973 vv. Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10667, Rv.674707 – 01, Sez. 5, Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020, Rv. 656679 –01, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23469 del 06/10/2017, Rv. 646406 - 01).4. Con il quarto motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 6legge 84/94 come modificato dal d.lgs. 169/2016, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] che la formale istituzione dell’AutoritàPortuale non comporti e non abbia comportato la sua automatica edimmediata operatività con conseguente permanere, nelle more, dellapotestà impositiva del Comune e, conseguentemente, della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che l’effettivo trasferimento della potestàimpositiva dal Comune all’[OSCURATO:PERSONA] sia possibile solo quando siaindividuato e circoscritto il perimetro dell’area interessata, avvenutasolamente nel 2019 con verbale di delimitazione del Ministero delleInfrastrutture e Trasporti (rep. 2321/19 del 8 febbraio 2019) approvatocon decreto n. 16 del 23/5/19. Richiama inoltre e a maggior ragione lanota della stessa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 4) con cui siconferma la sussistenza del potere impositivo da parte dell’Ente locale inmateria di TARI all’interno del perimetro di competenza dell’Autorità diSistema Portuale attestando che il servizio sarà reso da [OSCURATO:SOCIETA] a partiredal 2023 e il calcolo del tributo sarà retroattivo.4.1 Il motivo è infondato.4.2 Questa Corte ha già in più occasioni affermato che l'attività di gestionedei rifiuti nell'ambito delle aree portuali rientra nelle competenzedell'Autorità portuale. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deveescludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degliNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026stessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, daun lato la circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio(giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamentenella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività difatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativacompetenza funzionale) e dall'altro la circostanza che l'immobile che sipretende soggetto a tassazione, pur rientrando nell'area portuale, siatuttavia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali edalle aree di interazione porto-città nell'ambito del piano regolatore disistema portuale adottato dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84del 1994 (Cass. Sez. 6, 15/11/2021, n. 34251, Rv. 663234 – 01; Cass.,Sez. 5^, 25 settembre 2009, n. Cass., 6 novembre 2009, n. 23583;Cass., Sez. 6^-5, 19 giugno 2012, n. 10104; Cass., Sez. 5^, 30novembre 2018, n. 31058; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030;Cass., Sez. 6^-5, 16 giugno 2021, n. 17092; Cass., Sez. 6^-5, 26gennaio 2022, n. 2242; Cass. 21 marzo 2023, n. 7665; Cass. 2 maggio2024, n. 11853; Cass., 9 gennaio 2026, n. 511; Cass. 13 giugno 2026, n.19684).4.3 Quanto al problema della successiva individuazione delle aree, questaCorte ha già chiarito come la stessa non determini il procrastinare dellapotestà impositiva comunale atteso che, come evidenziato nell’ordinanzadi questa Sezione n. 2058/2024 (punto 12.5), non è possibile far derivarela condizione d’operatività della legge dalla pretesa mancata conclusionedel procedimento di delimitazione delle aree demaniali, atteso che la leggeche ha istituito l’Azienda di [OSCURATO:PERSONA] è entrata immediatamente invigore e non vi sono, dunque, ragioni giuridiche per sostenere undifferimento dell’operatività normativa. Deve pertanto concludersi che lamancata delimitazione di tali aree, nell’annata impositiva in oggetto, nonNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026provi che le stesse siano estranee alla potestà impositiva dell’AutoritàPortuale.Va infine richiamato quanto già detto in premessa in ordine all’irrilevanza,per questo procedimento, del provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] del2022.5. Con il quinto motivo prospetta la nullità della sentenza in relazione agliartt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118disp. att. con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Sostieneche la motivazione della sentenza impugnata sia apparente edinintelligibile in ordine al giudizio d’operatività dell’autorità portualesotteso a quello d’asserita carenza impositiva del Comune e dellaconcessionaria ricorrente. Sarebbe apodittica e immotivata l’affermazionesecondo cui la zona territoriale sarebbe delimitata dalla linea Doganale epertanto sarebbe irrilevante la delimitazione dell’area di competenza dellaneoistituita [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] che sia errata l’identificazione dellalinea Doganale con l’area in questione, peraltro del tutto immotivata,tanto che è stata necessaria la procedura di delimitazione conclusasi nel2019.5.1 Il motivo è infondato per le stesse motivazioni di cui alla censuraprecedente, di cui è una sostanziale riproposizione, ma presenta altresìprofili d’inammissibilità. La censura prospetta infatti una fattispecie cheappare riconducibile al più a un caso d’insufficienza della motivazione, enon d’apparenza o inintelligibilità, come tale non più censurabile in sede dilegittimità. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U.,07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830 - 01).Il riferimento alla linea doganale e all’inaccessibilità a terzi che non sianoautorizzati nonché sotto il controllo dei militari della Guardia di finanza edegli agenti della Capitaneria di Porto, al di là della sua condivisibilità, nonpuò ritenersi motivazione apparente o contraddittoria.6. Con il sesto motivo prospetta la nullità della sentenza in relazioneagli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. per omessa valutazione deidecisivi elementi probatori documentali prodotti dall’odierna ricorrente,con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. [OSCURATO:SOCIETA] che laCorte di Merito non abbia in alcun modo motivato sulle ragioni per cui nonha ritenuto probanti le documentazioni allegate da [OSCURATO:SOCIETA] in meritoalla permanenza della potestà impositiva TARI in capo al Comune diChioggia, a riprova del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] era stata istituita manon era operativa, con riferimento alla specifica questione oggetto delpresente procedimento.6.1 Anche questo motivo è una sostanziale riproposizione dei precedentisotto il profilo della nullità della sentenza, e in quanto tale deve ritenersiinfondato oltre che inammissibile perché costituisce sollecito allarivalutazione del materiale probatorio. Si è già evidenziato in relazione alquarto motivo come non possa darsi rilevanza alla ritenuta mancatadelimitazione delle aree effettivamente attribuite all’Autorità di sistemaportuale.Numero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/20267. Con il settimo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 642, della l. n. 147/2013, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c, con riferimento alla mera “suscettibilità” delle aree aprodurre rifiuti come condizione necessaria e sufficiente a realizzare ilpresupposto dell’imposizione. [OSCURATO:SOCIETA] che la citata motivazione, inrelazione alla ritenuta sufficienza della delimitazione operata conriferimento all’inaccessibilità da parte di terzi, sia errata in diritto nonrispettando i presupposti di legge per l’imposizione (art. 1, comma 642,legge n. 147/13). Le enormi aree e locali detenute dalla Cooperativaresistente (mq 43.161 e 3.050, nonché ulteriori magazzini e una tettoia)sarebbero senz’altro suscettibili di produrre rifiuti, come peraltro noncontestato. Atteso che il servizio non è reso in rapporto sinallagmatico conla contribuente, ma solidaristico e pubblicistico, lo stesso dovrebbedeterminare l’imposizione a carico della stessa indipendentemente dallafruizione del servizio, tenuto inoltre conto, in ogni caso, della presenza deibidoni dell’immondizia posti avanti all’area in questione alla cui raccolta etrasporto provvede [OSCURATO:SOCIETA] e della possibilità, per quest’ultima, di fornire ilservizio porta a porta su richiesta. Irrilevante sarebbe, in tal senso, lascelta d’avvalersi di imprese terze specializzate per l’avviamento dei rifiutial recupero o riciclo.7.1 Anche questo motivo è infondato.7.2 Lo stesso, come i precedenti, si basa sull’errata tesi secondo cui non viè stata effettiva traslazione della potestà impositiva in capo all’Autorità disistema portuale sicché, i pur corretti riferimenti ai principi generalioperati dalla ricorrente, non appaiono applicabili alla fattispecie secondogli insegnamenti già richiamati con riferimento al quarto motivo di ricorso.8. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzaNumero registro generale 6496/2023Numero sezionale 5757/2026Numero di raccolta generale 25653/2026Data pubblicazione 21/09/2026dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione, a favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in € 8.000,00 per compensi,oltre alle spese generali 15%, € 200,00 per esborsi e agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/09/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25653/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris