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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 47069/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 24 maggio 2022, e depositata il 9 giugno 2022, il Tribunale di Napoli, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], relativo ad una pluralità di immobili adibiti a complesso turistico ricettivo sotto l'insegna "[OSCURATO:PERSONA]".

Il sequestro è stato disposto per i reati di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e di costruzione non autorizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004.

Il Tribunale del riesame, in particolare, ha escluso l'inutilizzabilità delle attività di indagine svolte il 10 aprile, 1'8 ottobre e 1'11 ottobre 2021, ritenute dalla difesa espletate oltre il termine fissato per le investigazioni preliminari.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo.

Con il motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità degli atti di indagine preliminare compiuti dopo il termine già prorogato e decorrente al 29 marzo 2019, ed alla conseguente ritenuta legittimità del sequestro.

Si rappresenta che, nell'ambito del medesimo procedimento, il Pubblico Ministero dapprima aveva iscritto la notizia di reato nei confronti dell'odierno ricorrente per condotte ritenute integranti il reato di edificazione in assenza di permesso di costruire, accertate in un arco temporale chiuso nell'anno 2017, con indagini in relazione alle quali la seconda proroga era intervenuta il 27 settembre 2018, e, poi, in data 18 ottobre 2021, aveva aggiornato l'iscrizione facendo riferimento al reato di lottizzazione abusiva, sulla base di attività di indagine svolte il 1° aprile, 1'8 ottobre e I'll ottobre 2021.

Si osserva che gli atti di indagine compiuti nelle date appena indicate sono inutilizzabili, perché il fatto oggetto di investigazione è sempre lo stesso, solo diversamente qualificato, ed i nuovi elementi sono emersi all'esito di attività finalizzate alla verifica ed all'approfondimento di quanto emerso in un procedimento per il quale i termini erano già scaduti.

Si conclude che il sequestro è illegittimo in quanto fondato su un'ipotesi di reato il cui fumus è stato ritenuto sulla base degli atti indicati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Occorre, innanzitutto precisare che la richiesta di trattazione orale, presentata nell'interesse del ricorrente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 14 novembre 2022, è inammissibile.

L'istanza è stata già respinta dal Presidente titolare della Terza Sezione, perché tardiva, con provvedimento comunicato al difensore.[OSCURATO:PERSONA], in udienza, con ordinanza dettata a verbale, ha confermato la decisione, in ragione della tardività dell'istanza di trattazione orale.

In particolare, appare utile evidenziare che la rinuncia al mandato dei due precedenti difensori di fiducia, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno sottoscritto il ricorso, non ha determinato alcuna restituzione nel termine.

Invero, i due precedenti difensori di fiducia hanno assistito il ricorrente fino al 5 novembre 2022, giorno in cui hanno dichiarato di rinunciare al mandato difensivo, e quindi, ben oltre il termine entro il quale è possibile chiedere la trattazione orale del procedimento, fissato in venticinque giorni prima della data di udienza, nella specie prevista per il 18 novembre 2022.

3. Le censure esposte nell'unico motivo di ricorso, le quali contestano la legittimità del sequestro, deducendo che il fumus commissi delicti è stato affermato sulla base di atti inutilizzabili perché compiuti oltre il termine fissato per lo svolgimento delle indagini preliminari, in quanto la notizia di reato sarebbe stata iscritta già nel 2017, mentre le attività di investigazione ritenute rilevanti sono state realizzate il 10 aprile, 1'8 ottobre e 1'11 ottobre 2021, sono manifestamente infondate.

Nella specie, il termine per lo svolgimento delle indagini non può ritenersi superato, perché vi è una evidente differenza tra i fatti oggetto dell'iscrizione nel 2017, ed i fatti per i quali è stato disposto il sequestro.

Da un lato, le ipotesi di reato sono completamente diverse, perché nel 2017 si procedeva per la fattispecie di costruzione in assenza di permesso di costruire, mentre il sequestro è stato disposto per quella di lottizzazione abusiva.

Dall'altro, e soprattutto, la fattispecie di lottizzazione abusiva è stata rilevata dall'Autorità giudiziaria inquirente in considerazione, e sul presupposto, dell'avvenuta edificazione di opere realizzate dopo il marzo 2020, perché in quel momento in tutto o in parte non ancora esistenti (cfr. ordinanza impugnata, pag. 5), quindi in epoca di molto successiva alla data di iscrizione per il reato di costruzione in assenza di permesso di costruire e persino dopo la data di scadenza del termine massimo per lo svolgimento di quelle indagini.

Del resto, secondo la costante giurisprudenza, la contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 14053 del 20/02/2018, Annmaturo, Rv. 272697-01, e Sez. 3, n. 36940 del 11/05/2005, Stiffi, Rv. 232190-01).

Si può aggiungere, ancora, che, proprio con riguardo ad una fattispecie di lottizzazione abusiva, una pronuncia ha precisato che la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine, e che, quindi, il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi (così Sez. 2, n. 3255 del 10/10/2013, dep. 2014, Rostan, Rv. 258528-01).

C'è di più: secondo questa decisione, «l'iscrizione del nominativo della persona indagata in relazione allo specifico reato, da cui decorre il nuovo termine per il computo della durata massima delle indagini preliminari, non pone [...] alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, che costituiscono una nuova realtà processuale».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 24 maggio 2022, e depositata il 9 giugno 2022, il Tribunale di Napoli, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], relativo ad una pluralità di immobili adibiti a complesso turistico ricettivo sotto l'insegna "[OSCURATO:PERSONA]". Il sequestro è stato disposto per i reati di lottizzazione abusiva di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e di costruzione non autorizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. Il Tribunale del riesame, in particolare, ha escluso l'inutilizzabilità delle attività di indagine svolte il 10 aprile, 1'8 ottobre e 1'11 ottobre 2021, ritenute dalla difesa espletate oltre il termine fissato per le investigazioni preliminari. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità degli atti di indagine preliminare compiuti dopo il termine già prorogato e decorrente al 29 marzo 2019, ed alla conseguente ritenuta legittimità del sequestro. Si rappresenta che, nell'ambito del medesimo procedimento, il Pubblico Ministero dapprima aveva iscritto la notizia di reato nei confronti dell'odierno ricorrente per condotte ritenute integranti il reato di edificazione in assenza di permesso di costruire, accertate in un arco temporale chiuso nell'anno 2017, con indagini in relazione alle quali la seconda proroga era intervenuta il 27 settembre 2018, e, poi, in data 18 ottobre 2021, aveva aggiornato l'iscrizione facendo riferimento al reato di lottizzazione abusiva, sulla base di attività di indagine svolte il 1° aprile, 1'8 ottobre e I'll ottobre 2021. Si osserva che gli atti di indagine compiuti nelle date appena indicate sono inutilizzabili, perché il fatto oggetto di investigazione è sempre lo stesso, solo diversamente qualificato, ed i nuovi elementi sono emersi all'esito di attività finalizzate alla verifica ed all'approfondimento di quanto emerso in un procedimento per il quale i termini erano già scaduti. Si conclude che il sequestro è illegittimo in quanto fondato su un'ipotesi di reato il cui fumus è stato ritenuto sulla base degli atti indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Occorre, innanzitutto precisare che la richiesta di trattazione orale, presentata nell'interesse del ricorrente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in data 14 novembre 2022, è inammissibile. L'istanza è stata già respinta dal Presidente titolare della Terza Sezione, perché tardiva, con provvedimento comunicato al difensore.[OSCURATO:PERSONA], in udienza, con ordinanza dettata a verbale, ha confermato la decisione, in ragione della tardività dell'istanza di trattazione orale. In particolare, appare utile evidenziare che la rinuncia al mandato dei due precedenti difensori di fiducia, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno sottoscritto il ricorso, non ha determinato alcuna restituzione nel termine. Invero, i due precedenti difensori di fiducia hanno assistito il ricorrente fino al 5 novembre 2022, giorno in cui hanno dichiarato di rinunciare al mandato difensivo, e quindi, ben oltre il termine entro il quale è possibile chiedere la trattazione orale del procedimento, fissato in venticinque giorni prima della data di udienza, nella specie prevista per il 18 novembre 2022. 3. Le censure esposte nell'unico motivo di ricorso, le quali contestano la legittimità del sequestro, deducendo che il fumus commissi delicti è stato affermato sulla base di atti inutilizzabili perché compiuti oltre il termine fissato per lo svolgimento delle indagini preliminari, in quanto la notizia di reato sarebbe stata iscritta già nel 2017, mentre le attività di investigazione ritenute rilevanti sono state realizzate il 10 aprile, 1'8 ottobre e 1'11 ottobre 2021, sono manifestamente infondate. Nella specie, il termine per lo svolgimento delle indagini non può ritenersi superato, perché vi è una evidente differenza tra i fatti oggetto dell'iscrizione nel 2017, ed i fatti per i quali è stato disposto il sequestro. Da un lato, le ipotesi di reato sono completamente diverse, perché nel 2017 si procedeva per la fattispecie di costruzione in assenza di permesso di costruire, mentre il sequestro è stato disposto per quella di lottizzazione abusiva. Dall'altro, e soprattutto, la fattispecie di lottizzazione abusiva è stata rilevata dall'Autorità giudiziaria inquirente in considerazione, e sul presupposto, dell'avvenuta edificazione di opere realizzate dopo il marzo 2020, perché in quel momento in tutto o in parte non ancora esistenti (cfr. ordinanza impugnata, pag. 5), quindi in epoca di molto successiva alla data di iscrizione per il reato di costruzione in assenza di permesso di costruire e persino dopo la data di scadenza del termine massimo per lo svolgimento di quelle indagini. Del resto, secondo la costante giurisprudenza, la contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 14053 del 20/02/2018, Annmaturo, Rv. 272697-01, e Sez. 3, n. 36940 del 11/05/2005, Stiffi, Rv. 232190-01). Si può aggiungere, ancora, che, proprio con riguardo ad una fattispecie di lottizzazione abusiva, una pronuncia ha precisato che la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine, e che, quindi, il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi (così Sez. 2, n. 3255 del 10/10/2013, dep. 2014, Rostan, Rv. 258528-01). C'è di più: secondo questa decisione, «l'iscrizione del nominativo della persona indagata in relazione allo specifico reato, da cui decorre il nuovo termine per il computo della durata massima delle indagini preliminari, non pone [...] alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, che costituiscono una nuova realtà processuale». 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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