CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ORDINANZA sul ricorso 21755/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. in Roma, via le delle Milizie 76 , presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a dal quale è rappres. e difesa , unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappres. p.t, rappres. e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale elett.te domicilia, in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- Cooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA], coop. a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore; -intimata- avverso la sentenza n. 149/2022 della Corte d’appello di Ancona, pubblicata in data 8.2.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Maceratal’Agenzia delle Entrate al fine di far dichiarare la falsità delle dichiarazioni contenute nei due avvisi di ricevimento relativi alla notifica avvenuta il 4.1.10 dell’ordinanza ingiuntiva del 2009 emessa dalla stessa Agenzia, ufficio di Camerino, nei confronti della coop. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della citata Massacci, quale legale rappresentante, per essere state effettuate le due notifiche alla stessa persona attribuendo falsamente alla medesima una qualifica non posseduta (e comunque non idonea alla consegna), ed inoltre falsamente attestando che la notifica alla persona giuridica fosse avvenuta alla via Casali, mentre l’atto era stato consegnato a persona che si trovava occasionalmente, in Camerino, in via A. Conti. Tale azione di falso fu promossa dopo che, impugnata la suddetta ingiunzione, l’Agenzia delle Entrate ne aveva eccepito la tardività perché tardivamente proposta. Il Tribunale respinse la domanda e l’appello fu rigettato dalla Corte territorialedi Ancona, osservando che: non era stata provata la dedotta falsità circa il cd. contenuto intrinseco delle relate di notifica contestate (la qualità di [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’appellante, di addetto al ritiro degli atti indirizzati alla cooperativa);circa la notifica alla persona fisica, essa eraavvenuta presso il domicilio fiscale, ma nelle mani del medesimo Gamberoni, la cui relata indicava la consegna al figlio non convivente –previa cancellatura del termine “convivente” accanto alla casella barrata“familiare”- addetto al ritiro; le annotazioni sugli avvisi esprimevano il risultato di un’attività di verifica compiuta dal soggetto che aveva effettuato le notifiche; l’alterazione materiale delle relate di notificanon era stata dedotta nella querela di falso; le prove dedotte delle asserite falsità erano costituite da inammissibili d ichiarazioni testimoniali rese da soggetto privo di attendibilità, peraltro contrapposte a documenti sottoscritti dallo stesso testimone; l’incompletezza dei dati riportati nel registro di consegna degli atti era del tutto compatibile con la fedele ricostruzione delle dichiarazioni ed indicazioni ricevute dal consegnatario, riportate nell’avviso di consegna. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, mentre la coop. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 116 c.p.c., e 2700 c . c ., per non aver la Corte d’appello ritenuto provata la circostanza della notificadella suddetta ordinanza ingiuntiva emessa nel 2009, alla coop. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in Camerino, allavia A. Conti, anziché in via O. Casali, e per entrambe le notifiche-sia alla persona giuridica che alla persona fisica-nelle mani di persona qualificatasi come figlio del soggetto della destinataria e, dunque, in quanto tale persona non idonea, ritenendo inattendibile il teste Gamberoni, considerando altresì che negli avvisi risultava cancellata la dicitura “convivente”. La ricorrente si duole in particolare che la Corte d’appellonon abbia tenuto conto del fatto che il Gamberoni si sia dichiarato figlio della legale rappres. della cooperativa, ma non addetto al ritiro degli atti, risultando barrata la casella “al servizio del destinatario”, senza alcuna indicazione della natura del servizio nello spazio apposito, nonché del fatto che il registro di consegna indicava la dicitura “figlio” per la notifica alla persona fisica, e nessuna dicitura quanto alla notifica alla persona giuridica.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 7 l. n. 890/82 e 2700, c.c., per non aver la Corte d’appello considerato che anche per l’operatore postale i soggetti ai quali può consegnare il piego sono individuati con particolare rigore e non sono gli stessi individuati dall’ufficiale giudiziario secondo i criteri dettati dall’art. 139 c.p.c., non essendo legittima l’utilizzabilità della dicitura di addetto al ritiro degli atti ai sensi del predetto art. 7, in mancanza della indicazione del rapporto intercorrente con il destinatario dell’atto, sia sull’avviso di consegna, che sul registro di consegna sul quale comunque non risultava l’indicazione di addetto agli atti. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 115 e 245, c.2, c.p.c., 2727 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto inattendibile il teste Gamberoni, e irrilevanti gli altri due, essendo peraltro emerso che le relative dichiarazioni testimoniali fossero coerenti con le risultanze documentali, avendoesse dimostrato che il suddetto testimone avesse ricevuto entrambi gli atti presso l’abitazione della madre, e di non essersi recato presso la sede della cooperativa,alla quale non lo legava nessun rapporto di servizio. I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Va osservato, anzitutto, che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimonialeè insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass., n. 34189/22). Inoltre, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., n. 21187/19). Nel caso concreto, le varie doglianze tendono a contestare il merito della sentenza impugnata ed a ribaltarne l’interpretazione dei fatti in ordine alla valutazione dell’attendibilità dei vari testi e dei documenti acquisiti.Invero, la Corte d’appello, correttamente, prima ha esplora to i limiti contenutistici della fede privilegiata (l’estrinseco), e poi ha affermato la corrispondenza di quanto risultante nella relata con ciò che è stato riferito all’agente postale, ritenendo il teste non attendibile, con argomentazioni incensurabili in questa sede. Le spese seguono la soccombenza P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto