CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 37682/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/04/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava parzialmente l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria per i reati di cui agli artt. 73 (capo 9) e 74 (capo 1) d.P.R. n. 309 del 1990, in particolare confermando la stessa solo per il solo capo 9) e sostituendo la misura cautelare con quella domiciliare. Al capo 9) era stato provvisoriamente contestato all'indagato di aver effettuato vari episodi di cessione di cocaina tra il luglio e l'agosto 2016 a [OSCURATO:PERSONA] ed altri anche per la successiva cessione a terzi. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo del suo difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274, 192 e 292 cod. proc. pen. La motivazione sulle esigenze cautelari non considera che i contatti tra il ricorrente e il Napoli hanno avuto ad oggetto un periodo molto ristretto (un mese) e comunque risalente al 2016 e che nessun altro elemento dimostrerebbe che il ricorrente abbia continuato a spacciare o ad essere inserito nel mercato del traffico di stupefacenti - dato che era la pubblica accusa a dover provare. Pertanto, è apodittica la motivazione là dove ritiene la misura cautelare domiciliare l'unica idonea, vista la mancanza di attualità delle condotte e stante la minimalità dei reati addebitati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv.267785). Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale, che ha ravvisato il pericolo di recidiva nella personalità negativa del ricorrente, desunta dalle emergenze processuali (che dimostravano che fosse soggetto navigato negli ambienti del narcotraffico e in grado di soddisfare in modo stabile la domanda degli acquirenti), non ha indicato alcun elemento a sostegno dell'attualità del medesimo pericolo, pur a fronte di fatti risalenti all'estate 2016.Infatti, il Tribunale si è limitato a far riferimento alla mancanza in atti di elementi significativi di "un distacco dall'ambiente delinquenziale", con un ragionamento che involge una presunzione di sussistenza della pericolosità sociale non prevista per il titolo di reato contestato. Le rilevate carenze nella motivazione del provvedimento impugnato ne impongono l'annullamento con rinvio perché il Tribunale valuti nuovamente l'attualità delle esigenze cautelari, alla luce dei principi e dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame. Così deciso il 07/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]