CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 03077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27695-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 808/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE A seguito di accertamento da parte di funzionari dipendenti del [OSCURATO:PERSONA] di Catania, che riscontravano che in località Cianina del comune di Valdina, era svolta attività estrattiva di materiale argilloso nella cava abusiva posta nel terreno di [OSCURATO:PERSONA], atteso che al di là del torrente Monia era stata riscontrata già in occasione di precedenti sopralluoghi del febbraio 1999 l’esistenza appunto di una cava abusiva, emettevano ordinanza ingiunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della Laterizi di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per la violazione di cui all’art. 9 della Legge Regionale n. 127/1980. Infatti, era emerso che al momento dell’accesso dei funzionari, era presente sul fondo tal [OSCURATO:PERSONA] intento a caricare, avvalendosi di una pala cingolata, su di un camion del materiale argilloso, destinato ad essere poi trasportato nello stabilimento della detta società. Emergeva altresì che il Saija stava svolgendo tale attività senza alcuna preventiva denuncia all’autorità di vigilanza in violazione dell’art. 24 co. 1 del DPR n. 128/1959, estraendo materiale anche da un’area per la quale non ricorreva una valida autorizzazione allo sfruttamento. Per l’effetto era tramessa la segnalazione anche all’autorità giudiziaria penale per i reati riscontrati, emettendosi, come detto, separata ordinanza ingiunzione per la violazione amministrativa riscontrata. Avverso tale ordinanza proponevano opposizione gli intimati, ed il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1276 del 13 luglio 2005, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. ritenendo invece competente il TAR in sede di giurisdizione esclusiva. La Corte di cassazione, con sentenza n. 29084 del 2 dicembre 2008, dichiarava la giurisdizionedel giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Messina. Riassunto il giudizio, con sentenza n. 728/2013 del 4 aprile 2013, il Tribunale accoglieva l‘opposizione, annullando l’ordinanza opposta. L’assessorato competente della Regione Siciliana proponeva appello cui resistevano gli opponenti, e la Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 808 del 18/9/2018, accoglieva il gravame, rigettando l’opposizione. La sentenza di primo grado, che aveva reputato l’incompetenza dell’autorità amministrativa ad emettere l’ordinanza ingiunzione, aveva infatti, erroneamente applicato l’art. 9 della legge n. 689/1981, sul presupposto che, ricorrendo un rapporto di specialità tra il reato parimenti contestato e la sanzione amministrativa di cui all’ordinanza, dovesse in ogni caso prevalere la disposizione speciale, che nella specie era la norma penale. Tuttavia, secondo i giudici di appello, nella specie mancava il requisito dell’omogeneità e dell’identità del bene giuridico protetto, in quanto non vi era alcuna connessione tra il reato di mancata denuncia di inizio dei lavori e l’illecito amministrativo di esercizio di cava abusiva di cui alla citata legge regionale. Ne derivava che non poteva invocarsi alcuno spostamento di competenza a favore del giudice penale ai sensi dell’art. 24 della legge n. 689/1981. Né poteva accogliersi la deduzione circa l’esistenza di un giudicato interno e di intervenuta acquiescenza, emergendo dal tenore dell’atto di appello l’inequivoco intento dell’appellante di contestare la corretta applicazione dell’art. 9 della legge n. 689/1981. Inoltre, la questione giuridica de qua era stata espressamente trattata dall’opposta già nella memoria di costituzione in primo grado, non ricorrendo quindi la dedotta violazione degli artt. 324 e 345 c.p.c. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la Laterizi di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinque motivi, illustrati anche da memorie. L’[OSCURATO:PERSONA] dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana – [OSCURATO:PERSONA] di Catania ha resistito ai soli fini dell’eventuale discussione orale. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 9 co. 2 della legge n. 689/1981, quanto al dedotto rapporto di specialità tra l’art. 24 del DPR n. 128/1959 e l’art. 9 della Legge della Regione Siciliana n. 127/1980. Si rileva che l’art. 24 del citato DPR, che è norma munita di sanzione penale e che contempla il reato di omessa denuncia all’autorità competente di inizio dei lavori estrattivi, è stato parimenti contestato ai ricorrenti, essendo stata applicata la relativa sanzione penale al Sajia, con decreto penale di condanna. Attesa l’identità dei fatti contestati in sede penale ed amministrativa, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 689/1981, è destinata a prevalere la norma penale, come correttamente opinato dal Tribunale. Il motivo è destituito di fondamento, ritenendo il Collegio di dover dare continuità alla propria precedente giurisprudenza che (Cass.n. 21235/2004) ha affermato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 29 legge reg. siciliana n. 127 del 1980, è in via amministrativa sanzionato l'esercizio non autorizzato dell'attività di cava, fattispecie diversa dalle ipotesi previste agli artt. 6 (nomina di un direttore responsabile) ed agli art. 24, 28 e 133 (denunce varie di esercizio) d.P.R. n. 128 del 1959 (recante disposizioni in ordine alle misure da adottarsi a difesa della sicurezza e della salute nelle miniere e nelle cave), in relazione alla quale l'art. 681 del medesimo decreto prevede una sanzione penale; deve escludersi, pertanto, che l'irrogazione della sanzione amministrativa, di cui alla normativa regionale, comporti una duplicazionedi sanzioni, vietata dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. In motivazione è stata sottolineata la profonda differenza che ricorre tra una denuncia di esercizio, che consiste in una comunicazione, ed un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava, che comporta invece la presentazione di una domanda sottoposta alla successiva valutazione discrezionale della PA, dovendo quindi ritenersi che la violazione dell’art. 24 della legge regionale e quella di cui al DPR, n. 128/1959 (giusta la previsione sanzionatoria di cui all’art. 681), contemplino fatti diversi, senza possibilità di invocare la previsione di cui all’art. 9 della legge n. 689/1981. La pertinenza del principio di diritto sopra enunciato in relazione alla fattispecie in esame non trova smentita nel richiamo alla giurisprudenza penale operato dai ricorrenti in ricorso, che non scalfisce la correttezza della conclusione in merito all’assenza di un rapporto di specialità tra le due norme sanzionatorie, anche avuto riguardo al rilievo che, mentre l’illecito rappresentato dall’omessa denuncia concerne l’attività svolta sulla porzione di terreno per la quale sussisteva effettivamente un’autorizzazione da parte della Regione, viceversa la violazione dell’illecito in tema di esercizio abusivo di cava concerne l’attività che era svolta, come oggetto del verbale di accertamento, al di fuori dell’area autorizzata, al di là del torrente, come peraltro era stato già riscontrato in occasione di precedenti sopralluoghi. Trattasi di rilievo in fatto che conforta vieppiù l’assenza del rapporto di specialità, mancando in parte anche l’identità topografica dei luoghi di commissione delle distinte violazioni contestate. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della [OSCURATO:PERSONA] n. 127/1980 per l’assenza di abusività. Si osserva che la società ricorrente era stata autorizzata all’esercizio di attività estrattive, come pacifico in corso di causa nonché documentato, con la conseguenza che tale circostanza rende evidente l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata che ha confermato la legittimità dell’irrogazione della sanzione amministrativa per un’attività che invece consiste nell’abusivo sfruttamento di una cava. Trattasi peraltro di accertamento anche intervenuto a seguito dell’irrevocabilità del decreto penale di condanna e che quindi andava comunque apprezzato ai fini dell’accertamento dei fatti di causa. Il motivo è destituito di fondamento alla luce del riilevo formulato in occasione della disamina del precedente motivo di ricorso, laddove è stato rimarcato come le due violazioni sono state contestate, quanto a quella penale per la mancata denuncia dell’inizio dell’attività per il terreno per il quale sussisteva l’autorizzazione regionale, e quanto a quella amministrativa, per l’attività estrattiva che coinvolgeva un terreno viciniore, per il quale mancava però analogo provvedimento autorizzativo. Da tanto consegue che, anche a voler annettere efficacia di accertamento a quanto posto a sostegno del decreto penale di condanna, lo stesso accertamento non è incompatibile con il diverso accertamento funzionale al riscontro della violazione amministrativa. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 329 e 342 c.p.c., con la violazione del giudicato interno formatosi su di un capo della sentenza del Tribunale di Messina n. 728/2013. Si sostiene che l’affermazione contenuta in tale decisione circa l’inapplicabilità della sanzione disposta dalla legge regionale, per l’esistenza di un fatto costituente reato, non era stata oggetto di specifica censura da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], e quindi non poteva il giudice di appello riesaminare la questione. Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. Occorre rilevare che la questione circa l’invocabilità nella fattispecie del principio di specialità, con portata assorbente rispetto alla sanzione amministrativa applicata, costituiva uno degli originari motivi di opposizione, motivo che ha appunto trovato accoglimento nelladecisione gravata. Come si ricava in maniera univoca dalla lettura dell’atto di appello dell’ente pubblico (peraltro allegato al fascicoletto prodotto dai ricorrenti in conformità del Protocollo intervenuto tra questa Corte ed il CNF), l’[OSCURATO:PERSONA] alle pagg. 4 e ss. aveva specificamente contestato l’applicazione che il giudice di primo grado aveva fatto della disposizione di cui all’art. 24 della legge n. 689/1981, rimarcando a più riprese come non fosse ravvisabile alcun rapporto di specialità tra l’illecito penale e quello amministrativo contestati a seguito dell’accertamento oggetto di causa. Essendo peraltro l’affermazione della ricorrenza del rapporto di specialità, la ratio fondante della decisione di prime cure, che era stata reputata avere carattere assorbente delle altre doglianze mosse dagli opponenti, risulta altresì evidente come la critica mossa all’applicazione del principio di specialità consenta di inferire con certezza che fosse impugnata proprio la parte della decisione di prime cure che aveva portata risolutiva della controversia, dovendo quindi escludersi, anche alla luce dell’interpretazione che della norma in esame è stata offerta da questa Corte (Cass. S.U. n. 27199/2017), la violazione del principio di specificità dell’atto di appello e la conseguente formazione di un giudicato interno. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge regionale n. 127/1980, quanto all’inesistenza dell’abusività o della prova di essa nell’esercizio della cava. Si deduce, anche in questo motivo, che la società era stata autorizzata all’esercizio di un’attività di cava su di una porzione di terreno di sua proprietà. Mancherebbe però la prova che tale attività fosse svolta anche su di una zona limitrofa, in mancanza di un serio accertamento. La verifica è stata condotta dai funzionari in maniera sommaria e quindi non può ritenersi che soddisfi l’onere della prova dei fatti costitutivi dell’illecito sempre gravante sull’amministrazione che irroga la sanzione. Il motivo è inammissibile in quanto mira nella sostanza a contestare l’apprezzamento dei fatti come operato dal giudice di merito, nell’esercizio del potere che la legge gli riserva in via esclusiva. In tal senso rileva che la sentenza impugnata, come ricordato nella narrazione dei fatti di causa, ha nella sostanza reputato appaganti gli accertamenti compiuti dai funzionari sia in occasione del sopralluogo del 9 aprile 1999 che in quello precedente del 25/2/199, ove era del pari emerso lo sfruttamento a fini estrattivi di un’area contigua a quella per la quale sussisteva valido provvedimento di autorizzazione. Deve quindi ritenersi che il rigetto dell’opposizione si fondi sulla valutazione di attendibilità delle verifiche compiute dal personale amministrativo e quindi sul riscontro che la prova dei fatti contestati emergeva dall’attività istruttoria svolta dalla PA. Quanto invece alla deduzione secondo cui il giudice di appello non avrebbe tenuto conto delle richieste istruttorie formulate con l’atto di opposizione, ritenute superflue invece dal Tribunale, che aveva deciso sulla base di una diversa questione di diritto avente portata assorbente, la doglianza si palesa inammissibile non avendo parte ricorrente prodotto in ricorso, nemmeno per sintesi, il contenuto delle prove asseritamente idonee a confutare le emergenze probatorie poste a sostegno dell’ordinanza opposta. Il quinto motivo infine denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese di lite disposta dal giudice di appello, nonostante l’infondatezza dell’impugnazione. Trattasi però di una richiesta di riconsiderazione del carico delle spese di lite che evidentemente presuppone il riscontro della fondatezza dei motivi che precedono, e che è destinata ad essere disattesa, una volta, riscontrata l’infondatezza delle censure mosse con il ricorso in esame. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla a provvedere sulle spese, avendo l’intimata resistito solo in vista della non tenuta udienza di discussione. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, ins