CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 45877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti del predetto ricorrente per plurime contestazioni relative ai reati di cui agli artt. 319 cod. pen. (capo 1), 110, 326 comma 3 cod. pen. (capo 7), 81, 479, 491-bis (capi 14-15-16-17-18-19-20-21- 25), 110,479 cod. pen. (capo 22), artt. 110 cod. pen., 55 quinquies d.l. n. 165/2001, 640 comma 2, n.1, cod. pen. (capi 23-24-28-29), 368 cod. pen. (capo 26), 110,479 cod. pen. (capo 27), artt. 81, 615 ter cod. pen. , art.t. 81 e 314 cod. pen. (capo 31) 81 e 640 commi 1 e 2, n.1 cod. pen. (capo 32). 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato chiede l'annullamento del provvedimento per quattro motivi 2.1. Con I primo motivo di carattere processuale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla erronea equiparazione del riesame all'appello, avendo il Tribunale omesso di operare una valutazione approfondita dei gravi indizi rispetto ai reati di cui agli artt. 319, 323 e 353-bis cod. pen. valorizzando il fatto che l'istanza di riesame era stata proposta senza l'enunciazione di motivi di impugnazione su tale punto. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul reato di c.d. "corruzione accademica". Si obietta che il Tribunale ha desunto dalla contrarietà ai doveri di ufficio la prova dell'accordo corruttivo a monte dei singoli reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di abuso di ufficio. In breve si adduce che la base ideativa dei predetti reati avvinti dal vincolo della continuazione per la comunanza di interessi è stata in modo congetturale ritenuta dimostrativa dell'esistenza di un accordo spartitorio trasformando il concorso di persone nei singoli reati monosoggettivi, in una ipotesi di reato plurisoggettivo a concorso necessario, come la corruzione, non potendosi escludere che entrambi gli agenti si siano influenzati reciprocamente a porre in essere comportamenti in violazione dei propri doveri funzionali. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 479 cod. pen. Si obietta che il concorso morale dell'indagato nei reati di falsa attestazione della sua presenza nei registri informatici di sala operatoria, commessi materialmente da altri, si basa sulla congettura che tale falsificazione non può essere avvenuta senza il suo benestare, senza considerare l'interesse contrario a non esporsi a responsabilità civile o penale per interventi eseguiti da altri, ed essendo errato il riferimento all'interesse a giustificare la propria attività didattica non essendo compresa in essa l'attività di tutoraggio nelle sale operatorie. 2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in merito alle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, tenuto conto della cessazione del rapporto di impiego che ha dato origine ai reati di corruzione, falso, peculato, essendo il ricorrente in pensione ed avendo dismesso ogni altro incarico extra-universitario, trattandosi di reati connessi al ruolo prima rivestito. 2 (9-7 Sul piano, infine, del pericolo di inquinamento probatorio non è stato considerato che il compendio indiziario è costituito da numerose ed incontroverse conversazioni intercettate. 3. In data 26 settembre 2022 è pervenuta in cancelleria la comunicazione da parte del difensore del ricorrente della rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata nelle more disposta la revoca della misura cautelare oggetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che, medio tempore, è intervenuta la rinuncia al ricorso motivata dalla sopravvenuta revoca della misura cautelare oggetto del ricorso. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma il giorno 18