CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32031/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha riqualificato il fatto in contestazione ai sensi degli artt. 477, 482, cod. pen., e ha rideterminato la pena inflitta; considerato che il ricorso - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un alternativo apprezzamento di merito, senza neppure denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), rimandando genericamente alle censure mosse con il gravame (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - 1ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P.Q.M