CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6218/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIAn. 204/2013 depositata i l 27/12/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L'Agenzia delle entrate contestava al soggetto contribuente l’avvenuta fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti, in ambito di attività edilizia. L’atto impositivo si fondava su pvc correlato a operazioni ispettive svolte dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] proprio nei confronti della predetta società [OSCURATO:SOCIETA]. La CTP di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della contribuente, il cui successivo appello veniva, per converso, accolto dalla CTR della Calabria. La Corte di Cassazione, adita con ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassava con rinvio la sentenza d’appello, con pronuncia depositata il 19 maggio 2011; il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., società successivamente cessata, veniva rigettato. Il giudizio è stato ritualmente riassunto. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex socie della estinta [OSCURATO:SOCIETA]. risulta incentrato su cinque censure. Resiste l’Agenzia con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 36 D.Lgs n. 506 del 1992, degli artt. 132 e 156 c.p.c., dell’art. 118 delle Disposizioni di attuazione al c.p.c., dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 62 D.Lgs n. 546 del 1992 e all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso una decisione priva di motivazione. Il motivo è infondato. La CTR ha accertato la mancata prova, da parte della contribuente, del reale svolgimento dei lavori fatturati e dell’effettivo pagamento del corrispettivo. Il tenore della motivazione adottata nella sentenza oggetto d’impugnazione è inequivoco nel sottolineare che la carenza probatoria in ordine allo “svolgimento … dei lavori edili riportati in fattura”, avuto riguardo alla produzione di “dichiarazioni sostitutive del tutto inidonee” a tal fine. Ed ancora, poco oltre, la sentenza impugnata indugia nell’osservare il mancato assolvimento dell’“onere probatorio”, concernente la dimostrazione, vuoi, del “reale svolgimento dei lavori”, vuoi dell’“effettivo pagamento del corrispettivo”. Il giudice d’appello ha soggiunto che, a fronte delle presunzioni formulate dall’Amministrazione finanziaria in punto di inesistenza oggettiva delle operazioni descritte in fattura, non è stata resa idonea prova suscettibile di superare l’inesistenza in parola. La decisione del giudice d’appello ben lascia cogliere la propria ratio decidendi, tesa a porre in risalto la carenza di elementi suscettibili di supportare l’esecuzione dei lavori fatturati. Proprio la mancanza di mezzi logistico-organizzativi della [OSCURATO:SOCIETA] è rivelatrice, nell’ottica motivazionale della CTR, della connotazione oggettivamente fittizia delle operazioni dalla stessa asseritamente poste in essere. Con il secondo motivo di ricorso si stigmatizza l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 54 d.P.R. n. 633 del 1992, 115 e 116 c.p.c. nonché l'erroneità dell'interpretazione della sentenza di rinvio n. 21357 del 2012, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 19 maggio 2011, in relazione all'art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR posto a fondamento della decisione prove inidonee a supportarla. Il motivo è inammissibile. La CTR ha presuntivamente accertato che il soggetto emittente la fattura, privo di struttura imprenditoriale, non avesse eseguito alcun lavoro e che, pertanto, l’operazione fatturata fosse oggettivamente inesistente. Spettava pertanto al contribuente dare la prova contraria, invero non fornita, dell’esistenza oggettiva dell’operazione. Ha osservato questa Corte, in plurime occasioni, che “In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazionefittizia” (v. ex multis Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 27554 del 2018). Questa Corte ha anche soggiunto che “In tema di IVA,una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia” (v. Cass. n. 17619 del 2018). Non miglior sorte reca la censura della ricorrente di asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Come chiarito da questa Corte “In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del 2019). In tal senso, la doglianza volta a contestare la valorizzazione di talune prove in luogo di altre si risolve nel malcelato tentativo di ottenere una rivisitazione del sindacato di merito, trascendendo i confini del giudizio di cassazione, tanto da farlo esondare in un’area riservata al giudice d’appello. In effetti, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. Con il terzo motivo di ricorso si censura l'illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rendendo una motivazione insufficiente o apparente e svolgendo un’incongrua interpretazione della sentenza di rinvio n. 21357 del 2012, in relazione all'art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e all'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo la CTR, benché vi fosse tenuta, compiutamente esaminato il “fatto che la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse personale e mezzi” ed avendo mancato di dar conto dell’inidoneità a soddisfare l’onere della prova “delle dichiarazioni prodotte da FOAP” e delle “risultanze della sentenza penale emessa dal Tribunale di Palmi”. La censura è inammissibile. Il mezzo di ricorso assume come larvato obiettivo quello di una diversa e più gratificante ricostruzione del merito della controversia in una sede in cui tale operazione è preclusa. Invero, spetta al giudice dimerito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331 del 2020). Il ricorso per cassazione non conferisce, infatti, al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale (Cass. n. 27197 del 2011). Con la proposizione del ricorso percassazione, il ricorrente non è facoltizzato a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in operato dai giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 2017). Nella specie, benché evochi il paradigma del vizio di motivazione, il ricorrente mira con ogni evidenza ad una più appagante rivisitazione del merito della controversia. La censura, infatti, in parte qua degrada verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. Con il quarto motivo di ricorso si censura l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 652 c.p. come modificato dalla L. n. 97 del 2001 nonché dell’art. 654 c.p., in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR obliterato l’efficacia del giudicato assolutorio del legale rappresentante legale della FOAP all’epoca dei fatti contestati. Il motivo è infondato. La CTR ha testualmente evidenziato “la piena autonomia tra il procedimento tributario e quello penale, atteso che la problematica tributaria si fonda sulla deduzione di un quadro presuntivo di inesistenza delle operazioni … del tutto estranea all’accertamento penale”. In tal senso, il giudice d’appello ha mostrato di apprezzare le risultanze del processo penale, ma di reputarle inconferenti e non dirimenti rispetto alla diversa ed autonoma decisione da assumere nel processo tributario. Giova, pertanto, ribadire che “La sentenzapenale irrevocabile diassoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia digiudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sedepenale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudicetributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare” (Cass. n. 17258 del 2019; Cass. n. 10578 del 2015). Infatti, “In materia di contenziosotributario, nessuna automatica autorità di cosagiudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o diassoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processotributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronunciapenale di condanna; ne consegue che il giudicetributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenzapenale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioniassolutorie, ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli elementi di prova acquisiti al giudizio” (Cass. n. 28174 del 2017; Cass. n. 16262 del 2017). Con il quinto motivo di ricorso si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sia con riferimento al principio della parità delle armi, sia con riferimento al principio di proporzionalità, per violazione dell’art. 5 del Trattato sull'Unione Europea, paragrafo 4, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la CTR “esaminato equamente il materiale probatorio e le difese delle parti” e per non essersi “comportata da giudice terzo ed imparziale”. La censura è inammissibile. Anche questo mezzo di ricorso mira ad ottenere una diversa e più appagante ricostruzione del merito della controversia in una sede in cui tale operazione è interdetta. In realtà, spetta al giudice dimerito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 331 del 2020). Il ricorso per cassazione non conferisce, infatti, al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale (Cass. n. 27197 del 2011). Come si è anche sopra evidenziato, con la proposizione del ricorso percassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delmerito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 2017). Nella specie, benché evochi l’archetipo della violazione di legge, il ricorrente, da un lato non individua il vulnus genericamente adombrato alla propria posizione processuale, dall’altro, tende con ogni evidenza ad una rivisitazione del merito della controversia. La censura inesorabilmente degrada, in parte qua, verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale, tracimando rispetto al modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Il ricorso va in ultima analisi rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del