Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21438/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGianfranco Magalini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1557/2025depositata il 26/11/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6783/2026Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 21438/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/06/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGianfranco Magalini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1557/2025depositata il 26/11/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6783/2026Numero sezionale 628/2026Numero di raccolta generale 21438/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/06/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino