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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11304/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27458-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 36/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha respinto gli appelli (riuniti) dell'INPS e confermato le decisioni di primo grado con cui erano state dichiarate prescritte le pretese creditorie dell'Istituto, per contributi alla Gestione separata, in relazione all'attività libero professionale, svolta negli anni 2007 e 2008, dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], in concomitanza con diversa attività di lavoro dipendente, per la quale il professionista era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

2. la Corte d'appello ha osservato come, fissato il dies a quo della prescrizione quinquennale al momento di scadenza del termine per il pagamento dei contributi, fossero tardive, e quindi inidonee ad interrompere il termine prescrizionale, le note inviate dall'Inps e ricevute dal professionista, rispettivamente il 19.6.2013 ed il 12.7.2014; ha, peraltro, escluso che la mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi presentata dal Rugolotto, del «quadro RR» integrasse una condotta di occultamente doloso, sufficiente ad applicare la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2941 cod.civ., avendo l'ingegnere correttamente dichiarato il reddito professionale nel termine di legge;

3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;

4. ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale, il professionista; Ric. 2020 n. 27458 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -2-

5. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA]:

6. con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, in relazione all'art. 2 comma 26 e ss della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. con legge 6 luglio 2011 nr. 111, all'art. 1 del D.Lgs. nr. 462 del 1997 ed all'art. 10, comma 1, del D.Igs. nr. 241 del 1997, per avere la Corte territoriale escluso che la mancata compilazione, da parte del professionista, in occasione della dichiarazione dei redditi, del cd.

«Quadro RR», necessario per la determinazione dei contributi, costituisca condotta di occultamento del debito, idonea a sospendere il corso della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ.;

7. il motivo è inammissibile;

8. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. nr. 27950 del 2018; sez. 6 nr. 19403 del 2019; sez. 6 nr. 13049 del 2020);

9. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, in generale, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ.

«ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (v. sul punto Cass. nr. 19640 del 2018; nr. 21567 del 2014); Ric. 2020 n. 27458 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -3-

10. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha osservato come il professionista avesse denunciato il reddito professionale, nei termini di legge, e tanto escludeva un comportamento doloso di occultamento;

11. il giudizio reso configura un tipico accertamento di merito (v.

Cass. nr. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non ritualmente censurato dall'Istituto.

Il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. nr. 19881 del 2014, nr. 25008 del 2014, nr. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

12. i rilievi dell'INPS criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un «automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (in ultimo, v.

Cass.nr. 37529 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione);

13. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile;

14. del pari inammissibile è il ricorso incidentale, perché tardivo;

15. vero che, in linea di principio, la giurisprudenza riconosce che l'art. 334 cod.proc.civ. (impugnazione incidentale tardiva), possa trovare applicazione con riguardo a «qualsiasi capo della sentenza, anche autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale» (v.

Cass. nr. 13651 del 2018; Cass. nr. 18415 del 2018; Cass. nr. 14094 del 2020; Cass. nr. 25285 del 2020) ma tale possibilità, a ben vedere, deve ammettersi sempreché l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale dipenda dall'avvenuta proposizione di quella principale; Ric. 2020 n. 27458 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -4-

16. nel caso di specie, l'impugnazione riguarda il capo della sentenza relative alle spese e, in particolare la statuizione di compensazione; all'evidenza, l'interesse ad impugnare non è, in alcun modo collegato, alla proposizione del ricorso principale; esso è sorto in conseguenza dell'emanazione della sentenza, per cui «l'impugnazione incidentale tardiva [...] va dichiarata inammissibile» perché «l'interesse alla sua proposizione non p(uò) ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale» (Cass. nr. 12387 del 2016; Cass. nr. 6156 del 2018; Cass. nr. 27616 del 2019; Cass. nr. 5748 del 2022, in motiv., § 2.1.).

Pertanto, il ricorso incidentale andava proposto nei termini ordinari di impugnazione, non potendo, invece, la parte usufruire di quelli previsti dall'art. 334 cod.proc.civ., per l'impugnazione incidentale tardiva.

Nello specifico, la sentenza impugnata è stata pubblicata, telematicamente, il 15 aprile 2020 mentre il ricorso incidentale è stato portato alla notifica il 19 novembre 2020, oltre il termine c.d.

«lungo» di cui all'art. 327 cod.proc.civ. - anche considerando il periodo di sospensione dal 15 aprile 2020 e fino all'il maggio 2020, per effetto della disciplina in materia di pandemia da COVID 19 e di cui al D.L. nr. 18 del 2020, art. 83, e al successivo D.L. nr. 23 del 2020;

17. in definitiva, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e le spese del giudizio di cassazione, per la reciproca soccombenza, integralmente compensate; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuti.

Ric. 2020 n. 27458 sez.

ML - ud. 25-01-2022 -5- Così deciso nell'adunanza camerale del 25 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27458-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 36/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha respinto gli appelli (riuniti) dell'INPS e confermato le decisioni di primo grado con cui erano state dichiarate prescritte le pretese creditorie dell'Istituto, per contributi alla Gestione separata, in relazione all'attività libero professionale, svolta negli anni 2007 e 2008, dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], in concomitanza con diversa attività di lavoro dipendente, per la quale il professionista era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria; 2. la Corte d'appello ha osservato come, fissato il dies a quo della prescrizione quinquennale al momento di scadenza del termine per il pagamento dei contributi, fossero tardive, e quindi inidonee ad interrompere il termine prescrizionale, le note inviate dall'Inps e ricevute dal professionista, rispettivamente il 19.6.2013 ed il 12.7.2014; ha, peraltro, escluso che la mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi presentata dal Rugolotto, del «quadro RR» integrasse una condotta di occultamente doloso, sufficiente ad applicare la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 2941 cod.civ., avendo l'ingegnere correttamente dichiarato il reddito professionale nel termine di legge; 3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; 4. ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale, il professionista; Ric. 2020 n. 27458 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- 5. la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, in relazione all'art. 2 comma 26 e ss della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. con legge 6 luglio 2011 nr. 111, all'art. 1 del D.Lgs. nr. 462 del 1997 ed all'art. 10, comma 1, del D.Igs. nr. 241 del 1997, per avere la Corte territoriale escluso che la mancata compilazione, da parte del professionista, in occasione della dichiarazione dei redditi, del cd. «Quadro RR», necessario per la determinazione dei contributi, costituisca condotta di occultamento del debito, idonea a sospendere il corso della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2941 nr. 8 cod.civ.; 7. il motivo è inammissibile; 8. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. nr. 27950 del 2018; sez. 6 nr. 19403 del 2019; sez. 6 nr. 13049 del 2020); 9. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, in generale, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (v. sul punto Cass. nr. 19640 del 2018; nr. 21567 del 2014); Ric. 2020 n. 27458 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- 10. la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha osservato come il professionista avesse denunciato il reddito professionale, nei termini di legge, e tanto escludeva un comportamento doloso di occultamento; 11. il giudizio reso configura un tipico accertamento di merito (v. Cass. nr. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non ritualmente censurato dall'Istituto. Il motivo, infatti, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. nr. 19881 del 2014, nr. 25008 del 2014, nr. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); 12. i rilievi dell'INPS criticano il ragionamento decisorio e si fondano, a ben vedere, sull'erroneo presupposto di un «automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (in ultimo, v. Cass.nr. 37529 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); 13. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso principale va, dunque, dichiarato inammissibile; 14. del pari inammissibile è il ricorso incidentale, perché tardivo; 15. vero che, in linea di principio, la giurisprudenza riconosce che l'art. 334 cod.proc.civ. (impugnazione incidentale tardiva), possa trovare applicazione con riguardo a «qualsiasi capo della sentenza, anche autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale» (v. Cass. nr. 13651 del 2018; Cass. nr. 18415 del 2018; Cass. nr. 14094 del 2020; Cass. nr. 25285 del 2020) ma tale possibilità, a ben vedere, deve ammettersi sempreché l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale dipenda dall'avvenuta proposizione di quella principale; Ric. 2020 n. 27458 sez. ML - ud. 25-01-2022 -4- 16. nel caso di specie, l'impugnazione riguarda il capo della sentenza relative alle spese e, in particolare la statuizione di compensazione; all'evidenza, l'interesse ad impugnare non è, in alcun modo collegato, alla proposizione del ricorso principale; esso è sorto in conseguenza dell'emanazione della sentenza, per cui «l'impugnazione incidentale tardiva [...] va dichiarata inammissibile» perché «l'interesse alla sua proposizione non p(uò) ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale» (Cass. nr. 12387 del 2016; Cass. nr. 6156 del 2018; Cass. nr. 27616 del 2019; Cass. nr. 5748 del 2022, in motiv., § 2.1.). Pertanto, il ricorso incidentale andava proposto nei termini ordinari di impugnazione, non potendo, invece, la parte usufruire di quelli previsti dall'art. 334 cod.proc.civ., per l'impugnazione incidentale tardiva. Nello specifico, la sentenza impugnata è stata pubblicata, telematicamente, il 15 aprile 2020 mentre il ricorso incidentale è stato portato alla notifica il 19 novembre 2020, oltre il termine c.d. «lungo» di cui all'art. 327 cod.proc.civ. - anche considerando il periodo di sospensione dal 15 aprile 2020 e fino all'il maggio 2020, per effetto della disciplina in materia di pandemia da COVID 19 e di cui al D.L. nr. 18 del 2020, art. 83, e al successivo D.L. nr. 23 del 2020; 17. in definitiva, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e le spese del giudizio di cassazione, per la reciproca soccombenza, integralmente compensate; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuti. Ric. 2020 n. 27458 sez. ML - ud. 25-01-2022 -5- Così deciso nell'adunanza camerale del 25 genn
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