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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 46581/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in ordine al reato di cui all'art. 189 comma primo e settimo, D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 ed al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commessi in Milazzo il 15 settembre 2013.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale fondata 94 prove affette da inutilizzabilità (ed in specie dichiarazioni rese da Ravidà, proprietario dell'auto e Benanti) è inammissibile in quanto non devoluto in appello.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in ordine al reato di cui all'art. 189 comma primo e settimo, D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 ed al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commessi in Milazzo il 15 settembre 2013. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale fondata 94 prove affette da inutilizzabilità (ed in specie dichiarazioni rese da Ravidà, proprietario dell'auto e Benanti) è inammissibile in quanto non devoluto in appello. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022
Sentenza Cassazione n. 46581/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris