CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile depositava conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Salerno confermava la condanna dello Stasi per il reato di truffa. Si contestava allo stesso di avere fraudolentemente ottenuto, in qualità il socio accomandante della "Real cafè [OSCURATO:PERSONA] & C", un finanziamento da [OSCURATO:SOCIETA] di oltre 126.000 euro, funzionale a facilitare l'impiego di persone disoccupate. [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 aveva effettuato il recesso dalla società subito dopo l'erogazione dell'ultima rata ed aveva omesso di fornire all'ente finanziatore le informazioni richieste dal contratto tra le quali figurava quella relativa alla modifica della compagine societaria. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva tre motivi di ricorso; segnatamente: 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione sia in ordine al riconoscimento della sussistenza del profitto, che della condotta fraudolenta. Si deduceva (a) che lo Stasi era stato amministratore della società fino al 27 dicembre 2013 laddove la contestazione indicava come data di consumazione del reato il 2014; (b) che al momento del recesso la società sarebbe stata solida, in regola con i pagamenti e con un cospicuo credito iva, dunque era in possesso di tutti i beni finanziati da [OSCURATO:SOCIETA]; (c) si aggiungeva che lo Stasi aveva sottoscritto il contratto di finanziamento quale amministratore, sicché non avrebbe mai potuto esimersi dal rispondere civilmente in relazione ad eventuali inadempimenti; (d) si deduceva che il ricorrente fino al momento del recesso aveva svolto regolarmente la sua attività e che mancherebbe la prova degli gli artifici e raggiri a lui contestati, in quanto lo stesso non avrebbe potuto in seguito al recesso agire per conto della società, mentre sarebbe stata la socia superstite, [OSCURATO:PERSONA], ad avere la piena responsabilità della società (questa avrebbe potuto continuare l'attività della società oppure nominare un liquidatore). Si allegava che il 17 gennaio 2014 il ricorrente aveva inviato le dovute comunicazioni in ordine al recesso alla Camera di Commercio ed aveva diffidato l'altra socia affinché provvedesse al compimento degli adempimenti societari; chiedeva altresì alla Camera di Commercio l'iscrizione d'ufficio del suo recesso. Si allegava ancora che il ricorrente il 15 febbraio 2014 presentava un esposto ai carabinieri in ordine ad un furto avvenuto presso i locali della "Real cafè" e che, in seguito ad ulteriore esposto, veniva attivato un procedimento penale, poi archiviato.In sintesi: si deduceva che la condotta emersa attraverso le allegazioni difensive sarebbe incompatibile con il riconoscimento per la responsabilità per il reato di truffa in quanto il ricorrente aveva tenuto una condotta trasparente ed aveva continuamente chiesto aiuto alle autorità competenti; inoltre si ribadiva che lo stesso era impossibilitato ad ottenere alcun profitto in quanto firmatario del contratto di finanziamento ed esposto personalmente con [OSCURATO:SOCIETA]. Si deduceva, da ultimo, che vi era stato una errored' interpretazione dell'articolo 2323 cod. civ in quanto il recesso di un socio accomandante non determinerebbe - come ritenuto dalla Corte di appello - lo "stallo" della società, ma individuerebbe in capo ai soci residui l'obbligo di nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione: era dunque la socia non recedente che avrebbe dovuto compiere le attività necessarie per continuare l'attività sociale o, eventualmente, per avviarne la liquidazione. 2.1.1. La doglianza si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel dettaglio: (a) il capo di imputazione è chiaro nell'indicare che il contratto all'origine della truffa era stato stipulato con [OSCURATO:SOCIETA] il 28 novembre del 2011 e che l'attività decettiva si era protratta da tale data fino alla scadenza del quinto anno dalla firma del contratto; (b) inoltre la Corte d'appello rilevava che le emergenze processuali convergevano in modo univoco e chiaro ad indicare nello Stasi l'autore della truffa; in particolare deponevano in tal senso l'immediato allontanamento della [OSCURATO:PERSONA], il recesso dello Stasi immediatamente dopo avere conseguito l'ultima rata di contributo, la chiusura dell'attività sin dagli inizi del 2014, la mancata comunicazione di questi accadimenti ad [OSCURATO:SOCIETA], il mancato rinvenimento delle attrezzature (che venivano denunciate come rubate), la inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente Si tratta di una motivazione ineccepibile, priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.2. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge (art. 640 cod. pen.; art.606 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe stato travisato il contenuto del decreto del Tribunale di Salerno n. 293 del 2014; tale decisione individuava il soggetto che avrebbe dovuto evitare che il patrimonio sociale si depauperasse (anche eventualmente con la messa in liquidazione della società) nella socia accomandante residua; pertanto il depauperamento della società sarebbe stato determinato dall'inerzia del socio superstite (ovvero la [OSCURATO:PERSONA]), come emergerebbe da tutto il compendio dichiarativo raccolto (in particolare dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]). Si deduceva anche l'inattendibilità della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe reso dichiarazioni reticenti e contraddittorie. 2.3. Anche questa doglianza è manifestamente infondata tenuto conto che - come rilevato dalla sentenza impugnata - il decreto del tribunale di Salerno veniva emesso in un procedimento di volontaria giurisdizione, che si concludeva con una declatoria di inammissibilìtà e che non sì pronunciava sulla pretesa dello Stasi di addebitare all'altra socia la "responsabilità" esclusiva dello scioglimento della società. Le due sentenze conformi di merito evidenziano con chiarezza che il ricorrente aveva ordito ed attuato la truffa cercando di scaricare la responsabilità sulla [OSCURATO:PERSONA]: a tale interpretazione, che si fonda sulla attenta analisi delle emergenze processuali, oltre che sulla analitica valutazione della tesi alternativa proposta dalla difesa, non può essere oggetto di rivisitazione in sede di legittimità (come già evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso). Anche in questo caso il ricorrente non ìndica i vizi logici manifesti e decisivi del percorso argomentativo e non allega travisamenti. 2.3. Con il terzo motivo si deduceva la violazione dell'art. 603 cod. porc. pen. ed il correlato vizio di motivazione in quanto sarebbe stato omessa ogni motivazione sulla richiesta di rinnovazione delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], testimoni decisivi per chiarire la vicenda. 2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte d'appello, contrariamente a quanto dedotto, rilevava la univocità e convergenza delle prove e la loro sufficienza per l'accertamento di responsabilità e, con motivazione che si sottrae a censure, riteneva ogni ulteriore approfondimento inutile ed ultroneo (pag. 8 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 2500 oltre accessori di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 2500 oltre accessori di legge. Sentenza a moti