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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 15894/2022

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ccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 3 marzo 2021 la Corte di appello di L'Aquila - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di vari reati di truffa e appropriazione indebita aggravate, rideterminando la pena, condizionalmente sospesa, in un anno e due mesi di reclusione e 400,00 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge (art. 168-bis cod. pen.) e vizio della motivazione là dove la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di messa alla prova avanzata in primo grado, in assenza di un risarcimento integrale di tutte le persone offese.

2.2. Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla condanna per il reato di truffa, in difetto degli artifizi e raggiri.

2.3. Violazione di legge (art. 636 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione in relazione alla omessa riqualificazione di tutte le condotte contestate nel delitto di appropriazione indebita.

2.4. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale, la difesa della parte civile e quella del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o non consentiti.

2. Il motivo inerente all'ammissione alla messa alla prova è privo di fondamento.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice può rigettare l'istanza di sospensione sul presupposto della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, nel quale caso egli non è tenuto a valutare anche il programma di / trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602; Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, Matera, Rv. 266256).

Il disposto del comma 3 dell'art. 464-quater cod. proc. pen., che consente di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova «quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati», rende evidente la necessità di una presenza di entrambi i presupposti e, nel contempo, in caso di un favorevole giudizio prognostico, di una valutazione sulla idoneità del programma di trattamento, da elaborare d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, il cui contenuto minimo è indicato nell'art. 464-bis, comma 4, del codice di rito.

Questo ultimo comma, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevede l'allegazione del programma, elaborato con l'U.E.P.E., ovvero, nei casi di impossibilità, la «richiesta di elaborazione del predetto programma».

Nella fase decisionale, ai fini della concessione del beneficio, il programma di trattamento deve essere presentato al giudice, chiamato a valutarne l'adeguatezza, con un giudizio che - secondo quanto affermato da questa Corte - va operato in relazione all'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato e all'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070; Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299).

Nell'atto di appello e nel ricorso la difesa ha richiamato il principio affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, alla luce del tenore letterale dell'art. 168-bis, comma 2, cod. pen. («la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato»), risulta «ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all'integrale risarcimento del danno» (così Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017, dep. 2018, Tortola, Rv. 272006; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 3179 del 29/11/2019, dep. 2020, Mazzeo, non mass.).

Il ricorrente, tuttavia, non si è per nulla confrontato con le ragioni che il Tribunale ha considerato ostative all'ammissione dell'imputato alla messa alla prova, indicate nell'ordinanza emessa il 20 febbraio 2018, nella quale il giudice 3 ha osservato che il programma di trattamento elaborato con l'U.E.P.E. di Pescara non era "idoneo al reinserimento sociale dell'imputato, sia per l'esiguità dell'impegno a favore della collettività, limitato a due soli giorni alla settimana sia per l'assenza di qualsivoglia forma di risarcimento del danno in favore delle persone costituite parti civili".

I giudici di merito, dunque, non hanno affatto ritenuto che il risarcimento del danno sia condizione necessaria per la sospensione del procedimento con messa alla prova, ma hanno valutato il contenuto del programma già presentato, visto anche che detto programma deve prevedere gli impegni specifici «che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni», ai sensi dell'art. 464-bis, comma 4, lett. b), del codice di rito.

3. Con il secondo e il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, la difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

Anche a prescindere da questo rilievo, il ricorrente, pur avendo espresso censure formalmente riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamentato una motivazione mancante contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio.

Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

Anche il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

La Corte di appello ha condiviso le valutazioni del Tribunale, che sulla base degli atti di indagine, pienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito abbreviato, ha ben distinto i casi in cui Silveri, avendo ricevuto dal cliente l'autorizzazione a operare sul proprio contro corrente e dunque disponendo legittimamente del denaro e degli assegni consegnati in conto deposito, aveva poi tradito il mandato e destinato il denaro a proprio vantaggio (ipotesi di appropriazione indebita) da quelli in cui l'imputato, con l'apposizione di firme apocrife, all'oscuro dei clienti, era riuscito a ottenere la emissione dagli stessi non autorizzata, da parte della banca, di assegni poi incassati direttamente o tramite terzi.

A fronte della specificità della ricostruzione operata dal Tribunale, il ricorso si appalesa anche generico. 4.

Privo di ogni fondamento è l'ultimo motivo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, qualora il danno complessivamente cagionato dai delitti della medesima specie non si ripartisca tra più persone offese, ma resti confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula ed accresce ad ogni episodio delittuoso della serie oggetto di giudizio, «la scomposizione del danno unitariamente arrecato dalla vittima - e in tale misura complessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi truffaldini non corrisponderebbe alla realtà dei fatti: e dunque del pregiudizio effettivamente arrecato» (così Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013, dep. 2014, Ravarotto, Rv. 258477; in senso esattamente conforme, successivamente, v.

Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni, Rv. 265557; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 265541; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866). [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento espresso in queste decisioni, richiamato dai giudici di merito, che non si pone in contrasto con il principio statuito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755), richiamato dal ricorrente, ma lo precisa e integra secondo un criterio di ragionevolezza.

La Corte territoriale, infine, si è attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema da questa Corte, secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen.: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694, nonché, di recente, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione).

Inoltre, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (così Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; in senso conforme v., ad es., Sez.

U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 3153 del 22/12/2021, dep. 2022, Colombo, non mass.).

5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869; n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in data 17 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 3 marzo 2021 la Corte di appello di L'Aquila - per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di vari reati di truffa e appropriazione indebita aggravate, rideterminando la pena, condizionalmente sospesa, in un anno e due mesi di reclusione e 400,00 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge (art. 168-bis cod. pen.) e vizio della motivazione là dove la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di messa alla prova avanzata in primo grado, in assenza di un risarcimento integrale di tutte le persone offese. 2.2. Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla condanna per il reato di truffa, in difetto degli artifizi e raggiri. 2.3. Violazione di legge (art. 636 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione in relazione alla omessa riqualificazione di tutte le condotte contestate nel delitto di appropriazione indebita. 2.4. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale, la difesa della parte civile e quella del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o non consentiti. 2. Il motivo inerente all'ammissione alla messa alla prova è privo di fondamento. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice può rigettare l'istanza di sospensione sul presupposto della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, nel quale caso egli non è tenuto a valutare anche il programma di / trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602; Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, Matera, Rv. 266256). Il disposto del comma 3 dell'art. 464-quater cod. proc. pen., che consente di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova «quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati», rende evidente la necessità di una presenza di entrambi i presupposti e, nel contempo, in caso di un favorevole giudizio prognostico, di una valutazione sulla idoneità del programma di trattamento, da elaborare d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, il cui contenuto minimo è indicato nell'art. 464-bis, comma 4, del codice di rito. Questo ultimo comma, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevede l'allegazione del programma, elaborato con l'U.E.P.E., ovvero, nei casi di impossibilità, la «richiesta di elaborazione del predetto programma». Nella fase decisionale, ai fini della concessione del beneficio, il programma di trattamento deve essere presentato al giudice, chiamato a valutarne l'adeguatezza, con un giudizio che - secondo quanto affermato da questa Corte - va operato in relazione all'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato e all'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070; Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299). Nell'atto di appello e nel ricorso la difesa ha richiamato il principio affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, alla luce del tenore letterale dell'art. 168-bis, comma 2, cod. pen. («la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato»), risulta «ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all'integrale risarcimento del danno» (così Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017, dep. 2018, Tortola, Rv. 272006; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 3179 del 29/11/2019, dep. 2020, Mazzeo, non mass.). Il ricorrente, tuttavia, non si è per nulla confrontato con le ragioni che il Tribunale ha considerato ostative all'ammissione dell'imputato alla messa alla prova, indicate nell'ordinanza emessa il 20 febbraio 2018, nella quale il giudice 3 ha osservato che il programma di trattamento elaborato con l'U.E.P.E. di Pescara non era "idoneo al reinserimento sociale dell'imputato, sia per l'esiguità dell'impegno a favore della collettività, limitato a due soli giorni alla settimana sia per l'assenza di qualsivoglia forma di risarcimento del danno in favore delle persone costituite parti civili". I giudici di merito, dunque, non hanno affatto ritenuto che il risarcimento del danno sia condizione necessaria per la sospensione del procedimento con messa alla prova, ma hanno valutato il contenuto del programma già presentato, visto anche che detto programma deve prevedere gli impegni specifici «che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni», ai sensi dell'art. 464-bis, comma 4, lett. b), del codice di rito. 3. Con il secondo e il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, la difesa ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Anche a prescindere da questo rilievo, il ricorrente, pur avendo espresso censure formalmente riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamentato una motivazione mancante contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). Anche il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. La Corte di appello ha condiviso le valutazioni del Tribunale, che sulla base degli atti di indagine, pienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito abbreviato, ha ben distinto i casi in cui Silveri, avendo ricevuto dal cliente l'autorizzazione a operare sul proprio contro corrente e dunque disponendo legittimamente del denaro e degli assegni consegnati in conto deposito, aveva poi tradito il mandato e destinato il denaro a proprio vantaggio (ipotesi di appropriazione indebita) da quelli in cui l'imputato, con l'apposizione di firme apocrife, all'oscuro dei clienti, era riuscito a ottenere la emissione dagli stessi non autorizzata, da parte della banca, di assegni poi incassati direttamente o tramite terzi. A fronte della specificità della ricostruzione operata dal Tribunale, il ricorso si appalesa anche generico. 4. Privo di ogni fondamento è l'ultimo motivo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, qualora il danno complessivamente cagionato dai delitti della medesima specie non si ripartisca tra più persone offese, ma resti confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula ed accresce ad ogni episodio delittuoso della serie oggetto di giudizio, «la scomposizione del danno unitariamente arrecato dalla vittima - e in tale misura complessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi truffaldini non corrisponderebbe alla realtà dei fatti: e dunque del pregiudizio effettivamente arrecato» (così Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013, dep. 2014, Ravarotto, Rv. 258477; in senso esattamente conforme, successivamente, v. Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni, Rv. 265557; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 265541; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866). [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento espresso in queste decisioni, richiamato dai giudici di merito, che non si pone in contrasto con il principio statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755), richiamato dal ricorrente, ma lo precisa e integra secondo un criterio di ragionevolezza. La Corte territoriale, infine, si è attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema da questa Corte, secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen.: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694, nonché, di recente, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione). Inoltre, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (così Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; in senso conforme v., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 3153 del 22/12/2021, dep. 2022, Colombo, non mass.). 5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869; n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in data 17 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 15894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris