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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 43724/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, giudice dell'esecuzione, su richiesta della locale Procura Generale, ha rideterminato in anni uno e mesi dieci la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, applicate a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Venezia del 12 giugno 2001, irrevocabile il 25 maggio 2002.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento, dolendosi del fatto che il giudice dell'esecuzione abbia operato in assenza di giudicato e , quindi, al di fuori delle proprie attribuzioni.

Assume, infatti, che il proposto incidente era relativo alle pene accessorie applicate con sentenza emessa in data 21 novembre 2017 della Corte di appello di Roma, annullata, sul punto, dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 2896 del 3 ottobre 2019, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, giudizio ancora pendente.

Spettava, dunque, al giudice della cognizione procedere alla rideterminazione della loro durata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Risulta evidente dallo stesso testo del provvedimento impugnato che il titolo esecutivo di riferimento è la sentenza della Corte di appello di Venezia del 12 giugno 2002 e non la sentenza, indicata dal ricorrente, della Corte di appello di Roma del 21 novembre 2017, in ordine alla quale la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie, a seguito della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, con la quale la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, R.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.»

4. Il ricorso, che erra nell'individuazione del provvedimento oggetto dell'intervento esecutivo, risultando pertanto eccentrico rispetto alle chiare ragioni della decisione, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue ope legis la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021 Il o nsiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, giudice dell'esecuzione, su richiesta della locale Procura Generale, ha rideterminato in anni uno e mesi dieci la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, applicate a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza della Corte di appello di Venezia del 12 giugno 2001, irrevocabile il 25 maggio 2002. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento, dolendosi del fatto che il giudice dell'esecuzione abbia operato in assenza di giudicato e , quindi, al di fuori delle proprie attribuzioni. Assume, infatti, che il proposto incidente era relativo alle pene accessorie applicate con sentenza emessa in data 21 novembre 2017 della Corte di appello di Roma, annullata, sul punto, dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 2896 del 3 ottobre 2019, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, giudizio ancora pendente. Spettava, dunque, al giudice della cognizione procedere alla rideterminazione della loro durata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta evidente dallo stesso testo del provvedimento impugnato che il titolo esecutivo di riferimento è la sentenza della Corte di appello di Venezia del 12 giugno 2002 e non la sentenza, indicata dal ricorrente, della Corte di appello di Roma del 21 novembre 2017, in ordine alla quale la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie, a seguito della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, con la quale la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, R.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» 4. Il ricorso, che erra nell'individuazione del provvedimento oggetto dell'intervento esecutivo, risultando pertanto eccentrico rispetto alle chiare ragioni della decisione, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue ope legis la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021 Il o nsiglier
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