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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 09447/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5019/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein CODROIPO

V. MONTEGRAPPA 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 282/2021 depositata il28/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel corso dell’anno 2017, [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Udine, esponendo di essere comproprietaria unitamente alla madre [OSCURATO:PERSONA] degli immobili siti a Porpetto, illegittimamente attraversati dai convenuti a piedi e con auto.

Questi ultimi, ritualmente costituitisi, in via riconvenzionale sollecitarono la declaratoria di intervenuta usucapione della servitù di passaggio.

In esito all’istruttoria, il giudice adito – dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Ioan - rigettava la domanda della Dri e accoglieva la domanda riconvenzionale, accertando l’intervenuta usucapione della servitù di passo a favore del fondo dei convenuti.

Su gravame delle soccombenti, con sentenza n. 282 del 22 giugno 2021, la Corte d’Appello di Trieste accoglieva l’impugnazione.

La Corte distrettuale affermava che, in mancanza di opere visibili e permanenti idonee a rivelare in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, non poteva dirsi presente il requisito dell’apparenza della servitù, restando così esclusa la possibilità di acquisto per usucapione.

Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria, ex art. 378 c.p.c.

Si sono costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per resistere al ricorso avversario. [OSCURATO:PERSONA] 1) Le controricorrenti sollevano eccezione pregiudiziale di tardività del ricorso avversario, assumendo di aver provveduto alla notifica della sentenza alle controparti presso il domicilio eletto in data 9 agosto 2021.

La Corte ritiene però di delibare i motivi di merito, in applicazione del principio processuale della "ragionepiù liquida" (Sez.

U., n. 9936 dell’8 maggio 2014; Sez. 5, n. 363 del 9 gennaio 2019; Sez. 5, n. 11458 dell’11 maggio 2018). 2) Attraverso il primo rilievo, il Taverna e la Brochetta assumono la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1031, 1061 e 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il requisito dell’apparenza della servitù per cui è causa, a fronte di pacifici segni evidenti, consistenti nella presenza sul fondo dominante di una casa di abitazione, aderente ai lati con altre costruzioni, con la facciata principale rivolta verso il fondo servente, senza accesso sulla pubblica via, se non transitando sulla strada insistente sul fondo servente, alla quale accedere attraverso un’apertura presente sul fondo dominante. 2.1) Mediante la seconda censura, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1031, 1061 e 1158 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

La sentenza impugnata, una volta preso atto del pacifico possesso ultraventennale ante 1995, non avrebbe potuto escludere il requisito dell’apparenza della servitù per cui è causa, in considerazione dello stato dei luoghi a fine 2019, rappresentato dal consulente tecnico d’ufficio. 2.2) La terza doglianza lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Con essa, il Taverna e la Brochetta rilevano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il requisito dell’apparenza della servitù per cui è causa, senza indagare circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella presenza sul fondo servente - per tutto il periodo di possesso necessario ad usucapire -di un apparente sedime di passaggio destinato all’u tilità del fondo dominante. 2.3) Il quarto motivo invoca la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

La pronunzi a dei giudici d’appello sarebbe stata solo apparentemente motivata, non chiarendo le ragioni per cui un cancello e un’apertura amovibile per accesso carraio non possano essere considerate opere visibili e permanenti, poste al preciso fine di dare accesso, quantomeno a piedi e in bicicletta, attraverso il preteso fondo servente a quello preteso dominante. 3) Quest’ultima doglianza, che gode di priorità logica (essendo volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza impugnata), è inammissibile.

La Corte d’appello ha in proposito affermato: “Quindi una apertura analoga al cancello verde ora esistente, in quanto collocata dopo il 1998, è stata presente sul posto per un tempo inferiore al ventennio - la presente causa è stata instaurata nel 2017 - e pertanto non può costituire opera visibile e apparente ai fini dell’usucapione.

Seppure un cancello analogo all’attuale abbia sostituito dopo il 1998 precedente apertura già esistente sul posto, come risulta dalle dichiarazioni dei testimoni Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA], non sussistono elementi per ritenere che le opere precedenti avessero le stesse caratteristiche di visibilità e permanenza del cancello collocato dopo il 1998 e perciò fossero equivalenti ai fini che interessano”. 3.1) Come è noto, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, sicché il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017; Sez.

U., n. 8053 del 7 aprile 2014).

Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’appello di Trieste si pone ben al di sopra del minimo costituzionale richiesto dall’art.132 c.p.c. 4) I primi tre motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, perché attingono la ricostruzione in fatto da parte della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta insussistenza del requisito dell’apparenza, come presupposto per escludere l’usucapione della servitù -sono inammissibili. 4.1) La Corte distrettuale ha ampiamente motivato le sue conclusioni, sostenendo che “non è vero quanto deducono gli appellati sul fatto che l’apparenza sia data dalla delimitazione del percorso posta dai fabbricati perché la collocazione dei fabbricati, come risultante dalle fotografie e dalla planimetria e come descritta, non è tale da individuare un tracciato adibito al transito nella zona adiacente al cancello degli appellati, in quanto quella zona appare piuttosto areacortilizia di pertinenza dei fabbricati sub 7 e 8 di proprietà delle appellanti.

Neppure possono essere recepite le deduzioni che emergono dalle difese dei convenuti appellati, in ordine al fatto che sia stato il mancato utilizzo del passaggio dopo l’instaurazione della causa a fare venire meno i segni del passaggio, perché neppure dalle testimonianze è emerso che in passato strada inghiaiata o percorso segnato con le caratteristiche che ha il map. 109 sub 11 per il tratto confinante con il mappale 773 proseguisse fino al confine con il mappale 445 dei convenuti”. 4.2) In tal senso, la sentenza impugnata ha aderito all’opinione di questa Suprema Corte, secondo cui ilrequisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.

Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di unaservitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio dellaservitù (Sez. 6-2, n. 11834 del 6 maggio 2021; Sez. 6-2, n. 7004 del 17 marzo 2017). 4.3) Per il resto, con riguardo ai profili di critica alla ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dai ricorrenti, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).

In altri termini, le doglianze pretendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 4.4) In definitiva, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l 'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).

È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo.

La Corte deve dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5019/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein CODROIPO V. MONTEGRAPPA 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 282/2021 depositata il28/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel corso dell’anno 2017, [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Udine, esponendo di essere comproprietaria unitamente alla madre [OSCURATO:PERSONA] degli immobili siti a Porpetto, illegittimamente attraversati dai convenuti a piedi e con auto. Questi ultimi, ritualmente costituitisi, in via riconvenzionale sollecitarono la declaratoria di intervenuta usucapione della servitù di passaggio. In esito all’istruttoria, il giudice adito – dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Ioan - rigettava la domanda della Dri e accoglieva la domanda riconvenzionale, accertando l’intervenuta usucapione della servitù di passo a favore del fondo dei convenuti. Su gravame delle soccombenti, con sentenza n. 282 del 22 giugno 2021, la Corte d’Appello di Trieste accoglieva l’impugnazione. La Corte distrettuale affermava che, in mancanza di opere visibili e permanenti idonee a rivelare in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, non poteva dirsi presente il requisito dell’apparenza della servitù, restando così esclusa la possibilità di acquisto per usucapione. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria, ex art. 378 c.p.c. Si sono costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per resistere al ricorso avversario. [OSCURATO:PERSONA] 1) Le controricorrenti sollevano eccezione pregiudiziale di tardività del ricorso avversario, assumendo di aver provveduto alla notifica della sentenza alle controparti presso il domicilio eletto in data 9 agosto 2021. La Corte ritiene però di delibare i motivi di merito, in applicazione del principio processuale della "ragionepiù liquida" (Sez. U., n. 9936 dell’8 maggio 2014; Sez. 5, n. 363 del 9 gennaio 2019; Sez. 5, n. 11458 dell’11 maggio 2018). 2) Attraverso il primo rilievo, il Taverna e la Brochetta assumono la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1031, 1061 e 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il requisito dell’apparenza della servitù per cui è causa, a fronte di pacifici segni evidenti, consistenti nella presenza sul fondo dominante di una casa di abitazione, aderente ai lati con altre costruzioni, con la facciata principale rivolta verso il fondo servente, senza accesso sulla pubblica via, se non transitando sulla strada insistente sul fondo servente, alla quale accedere attraverso un’apertura presente sul fondo dominante. 2.1) Mediante la seconda censura, i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1031, 1061 e 1158 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata, una volta preso atto del pacifico possesso ultraventennale ante 1995, non avrebbe potuto escludere il requisito dell’apparenza della servitù per cui è causa, in considerazione dello stato dei luoghi a fine 2019, rappresentato dal consulente tecnico d’ufficio. 2.2) La terza doglianza lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Con essa, il Taverna e la Brochetta rilevano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il requisito dell’apparenza della servitù per cui è causa, senza indagare circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella presenza sul fondo servente - per tutto il periodo di possesso necessario ad usucapire -di un apparente sedime di passaggio destinato all’u tilità del fondo dominante. 2.3) Il quarto motivo invoca la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La pronunzi a dei giudici d’appello sarebbe stata solo apparentemente motivata, non chiarendo le ragioni per cui un cancello e un’apertura amovibile per accesso carraio non possano essere considerate opere visibili e permanenti, poste al preciso fine di dare accesso, quantomeno a piedi e in bicicletta, attraverso il preteso fondo servente a quello preteso dominante. 3) Quest’ultima doglianza, che gode di priorità logica (essendo volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza impugnata), è inammissibile. La Corte d’appello ha in proposito affermato: “Quindi una apertura analoga al cancello verde ora esistente, in quanto collocata dopo il 1998, è stata presente sul posto per un tempo inferiore al ventennio - la presente causa è stata instaurata nel 2017 - e pertanto non può costituire opera visibile e apparente ai fini dell’usucapione. Seppure un cancello analogo all’attuale abbia sostituito dopo il 1998 precedente apertura già esistente sul posto, come risulta dalle dichiarazioni dei testimoni Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA], non sussistono elementi per ritenere che le opere precedenti avessero le stesse caratteristiche di visibilità e permanenza del cancello collocato dopo il 1998 e perciò fossero equivalenti ai fini che interessano”. 3.1) Come è noto, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, sicché il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017; Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014). Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’appello di Trieste si pone ben al di sopra del minimo costituzionale richiesto dall’art.132 c.p.c. 4) I primi tre motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, perché attingono la ricostruzione in fatto da parte della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta insussistenza del requisito dell’apparenza, come presupposto per escludere l’usucapione della servitù -sono inammissibili. 4.1) La Corte distrettuale ha ampiamente motivato le sue conclusioni, sostenendo che “non è vero quanto deducono gli appellati sul fatto che l’apparenza sia data dalla delimitazione del percorso posta dai fabbricati perché la collocazione dei fabbricati, come risultante dalle fotografie e dalla planimetria e come descritta, non è tale da individuare un tracciato adibito al transito nella zona adiacente al cancello degli appellati, in quanto quella zona appare piuttosto areacortilizia di pertinenza dei fabbricati sub 7 e 8 di proprietà delle appellanti. Neppure possono essere recepite le deduzioni che emergono dalle difese dei convenuti appellati, in ordine al fatto che sia stato il mancato utilizzo del passaggio dopo l’instaurazione della causa a fare venire meno i segni del passaggio, perché neppure dalle testimonianze è emerso che in passato strada inghiaiata o percorso segnato con le caratteristiche che ha il map. 109 sub 11 per il tratto confinante con il mappale 773 proseguisse fino al confine con il mappale 445 dei convenuti”. 4.2) In tal senso, la sentenza impugnata ha aderito all’opinione di questa Suprema Corte, secondo cui ilrequisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di unaservitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio dellaservitù (Sez. 6-2, n. 11834 del 6 maggio 2021; Sez. 6-2, n. 7004 del 17 marzo 2017). 4.3) Per il resto, con riguardo ai profili di critica alla ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dai ricorrenti, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). In altri termini, le doglianze pretendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 4.4) In definitiva, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l 'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti, come liquidate in dispositivo. La Corte deve dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a t
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