CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14635/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
33P55F839K - giusta procuragenerale per notar Giusti del 9.7.2020, e di MATARAZZO di [OSCURATO:PERSONA] - c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – giusta procura per notar Giusti del 9.7.2020,[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]-[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –LEONETTI di [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - in proprio equale procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -giusta procura generale per notar Giusti del 17.7.2020, e di LEONETTI di [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - erede testamentario di LEONETTINumero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/2026Data pubblicazione 18/05/2026GIANPAOLO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e deceduto in Napoli l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - giustaprocura generale per notar Giusti del 17.7.2020,LEONETTI di [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] - c.f. NGLLNZ64R08P2052 –[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Toledo, n. 323, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiunta-mente e congiuntamente li rappresentano e difendono in virtù di procura spe-ciale allegata al ricorso; ambedue gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzidi p.e.c.RICORRENTIcontroCONSORZIO A.S.I. di CASERTA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rap-presentante pro tempore - elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (CE), alla via Mazzocchi, n. 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù diprocura speciale allegata alla memoria illustrativa.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 4040 dei 26.6/11.10.2024 della Corte d'Appello di Napoli.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/2026Data pubblicazione 18/05/2026RILEVATO CHE1. Con atto notificato in data 26.7.1996 [OSCURATO:PERSONA] di Sirignano – in pro-prio e quale procuratrice generale dei figli Elisabetta, Raffaele, Luigi, Giuseppe,[OSCURATO:PERSONA], Giampaolo, Eugenio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA] - proprietaria di un fondo in territorio di Caserta, estesocomplessivamente mq. 17.960, in catasto al foglio n. 27, particelle n. 75, n.1217 e n. 1218, citava a comparire dinanzi alla Corte d'appello di Napoli il Co-mune di Caserta (cfr. ricorso, pagg. 2 – 3).Esponeva che il Comune convenuto, sulla scorta dei decreti sindacali n. 20362del 14.9.1993 e n. 11384 del 3.5.1994, aveva occupato parzialmente il fondo disua proprietà (ovvero mq. 1.950 della particella n. 75, mq. 125 della particellan. 1217 e mq. 1.555 della particella n. 1218) “ai fini della realizzazione del pro-getto B/1064 – [OSCURATO:PERSONA], approvato condelibera n. 718 del 25.8.1993 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune”.Esponeva che con decreto n. 1885 del 24.1.1995 il Comune di Caserta avevadeterminato in lire 3.929.500 l'indennità provvisoria di asservimento; e che suc-cessivamente era stata depositata, giusta apposita quietanza n. 660 del12.12.1995, la somma di lire 8.880.000 a titolo di indennità di asservimento.Esponeva che con decreto sindacale n. 13887 del 9.4.1996 il Comune conve-nuto aveva pronunciato l'asservimento del suolo, sebbene per una superficieminore e diversa, per estensione ed ubicazione, rispetto a quella oggetto di oc-cupazione di urgenza.Chiedeva farsi luogo alla determinazione della giusta indennità, oltre cheall'accertamento di ogni ulteriore indennità “per il deprezzamento delle aree re-Numero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/2026Data pubblicazione 18/05/2026sidue e per le superfici estranee ai provvedimenti di autorizzazione all'occupa-zione ma ugualmente trasformate” (così ricorso, pag. 4).2. Si costituiva il Comune di Caserta.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome passivamentelegittimato il “Consorzio A.S.I. – Area di [OSCURATO:PERSONA]” di Caserta, infavore del quale erano stati pronunciati i provvedimenti ablatori e a carico delquale cedevano gli oneri indennitari nei confronti dei proprietari.3. Si costituiva, chiamato in causa, il “Consorzio A.S.I.” di Caserta.Eccepiva che controparte era nei suoi confronti decaduta da qualsiasi pretesa.Eccepiva invero che il decreto di asservimento era stato notificato il28.6.1996, sicché al dì della notifica dell'atto per chiamata in causa era decorsoil termine di trenta giorni ai fini della proposizione dell'opposizione alla stima.4. Con istanza in data 16.2.2024 i ricorrenti di cui in epigrafe – documentatala propria legittimazione – attendevano alla riassunzione del giudizio, sospesodalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 4.5.2001 (era emersa la con-testuale pendenza, tra le parti, di un'azione risarcitoria innanzi al Tribunale diS. [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza n. 3014/2020 il Tribunale di Santa MariaCapua Vetere aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; con sentenzan. 6141/2023 il T.A.R. aveva rigettato la domanda).Si costituivano in sede di riassunzione il Comune di Caserta ed il “ConsorzioA.S.I.” di Caserta.Reiteravano le rispettive precedenti conclusioni.5. Con sentenza n. 4040 dei 26.6/11.10.2024 la Corte d'Appello di Napolirigettava la domanda proposta nei confronti del Comune di Caserta, dichiaravainammissibile la domanda nei confronti del “Consorzio A.S.I. di Caserta”, con-dannava gli attori a rimborsare alle controparti le spese di lite.Numero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/2026Data pubblicazione 18/05/2026Evidenziava per un verso, la Corte napoletana, che senza dubbio beneficiarioesclusivo della procedura ablatoria, sebbene attuata dal Sindaco del Comune diCaserta, era il “Consorzio A.S.I.” di Caserta, che doveva pertanto considerarsil'unico soggetto legittimato a resistere all'opposizione alla stima (cfr. sentenzaimpugnata, pag. 11).Evidenziava quindi che doveva opinarsi per l'integrale difetto di legittimazionepassiva del Comune di Caserta.Evidenziava per altro verso, la Corte napoletana, che il “Consorzio A.S.I.” –nei cui confronti l'iniziale domanda degli attori doveva reputarsi senz'altro estesa- era stato chiamato in causa con atto di citazione del 26.11.1997 ed al con-tempo che era da escludere che il Comune di Caserta ed il “Consorzio A.S.I.”fossero litisconsorti necessari (cfr. sentenza impugnata, pag. 12).Evidenziava quindi che l'opposizione alla stima doveva ritenersi esperita neiconfronti del “Consorzio A.S.I.” allorché era decorso il termine di trenta giorniall'uopo previsto, ossia tardivamente, sicché nei confronti del medesimo “Con-sorzio A.S.I.” l'opposizione era inammissibile.6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti indicati in epi-grafe; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conse-guente statuizione anche in ordine alle spese di lite.Il “Consorzio A.S.I. - [OSCURATO:PERSONA]” di Caserta ha depositato con-troricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favoredelle spese.7. I ricorrenti hanno depositato memoria.Del pari ha depositato memoria il controricorrente.CONSIDERATO CHENumero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/20268. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.Data pubblicazione 18/05/20263, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 19 legge n. 865/1971.Deducono che ha errato la Corte di Napoli a reputare inammissibile, siccometardiva, l'opposizione proposta nei confronti del “Consorzio A.S.I.”.Deducono segnatamente che la Corte d'appello non ha tenuto conto che, cosìcome “era stato dato atto a pagina 2 dell'atto di citazione introduttivo del giu-dizio”, il decreto di asservimento n. 13887 del 9.4.1996, benché riportasse l'e-lenco dei proprietari, “era stato notificato alla sola sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di Siri-gnano” presso il suo domicilio e non anche singolarmente ai suoi figli; e ciòquantunque e l'una e gli altri, all'epoca della notifica del decreto, fossero com-proprietari del fondo (cfr. ricorso, pagg. 7 - 8).Deducono altresì che a nulla rileva che la relata di notifica in calce al decretodi asservimento recasse la dicitura “eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”,giacché si imponeva la necessità che gli altri comproprietari fossero destinataridi apposita notificazione presso i rispettivi recapiti (cfr. ricorso, pag. 8).Deducono d'altro canto che il Comune di Caserta non ha né allegato né dimo-strato che i comproprietari fossero tutti domiciliati o residenti all'indirizzo pressoil quale è stata eseguita la notifica del decreto di asservimento, viepiù che sif-fatta eventualità rinverrebbe recisa smentita nelle risultanze della denunzia disuccessione versata agli atti del giudizio quale titolo di proprietà (cfr. ricorso,pag. 9).Deducono conseguentemente che la decadenza in cui è incorsa la compro-prietaria che ha ricevuto la notifica del decreto di asservimento, non si estendeagli altri comproprietari che della notifica non sono stati destinatari (cfr. ricorso,pag. 9).Numero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/20269. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “error in iudicando - viola-Data pubblicazione 18/05/2026zione del d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022 – errata quantificazionedella condanna alle spese” (così ricorso, pag. 12).Deducono che ha errato la Corte di Napoli a quantificare le spese di lite ineuro 8.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna controparte giusta lo sca-glione “valore indeterminabile di media complessità” (cfr. ricorso, pag. 12).Deducono che l'importo delle spese sarebbe stato pari ad euro 6.079,00.Deducono inoltre che nella specie non vi è stata alcuna attività istruttoria,siccome a seguito della chiamata in causa del “Consorzio A.S.I.” la causa è statarinviata per le conclusioni e a seguito della riassunzione del giudizio è statacelebrata unicamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, attesa la reie-zione dell'istanza di nomina di un c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 13).Deducono quindi che al netto degli onorari per la fase istruttoria la Corted'appello avrebbe dovuto liquidare i compensi nei “minimi”, pari ad euro4.236,00, giacché le parti convenute non hanno invocato la liquidazione di com-pensi superiori.Deducono d'altra parte che né la Corte distrettuale ha motivato la liquidazionedi compensi in misura superiore ai “minimi” né la liquidazione di compensi su-periori ai “minimi” si giustifica, versandosi al cospetto di “attività difensive piut-tosto basilari” (cfr. ricorso, pag. 13).10. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suobuon esito assorbe la disamina del secondo.11. Questa Corte spiega che l'assoggettamento della comunicazione del prov-vedimento di determinazione dell'indennità di occupazione alle forme prescritteper la notificazione degli atti processuali civili, secondo la previsione dell'art. 20,4° co., della legge n. 865 del 1971, non attribuisce a tale adempimento la naturaNumero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/2026Data pubblicazione 18/05/2026di atto processuale, sicché l'inesistenza o la nullità della notifica impedisce ladecorrenza del termine per l'opposizione alla stima, senza che possa assumererilievo la conoscenza acquisita “aliunde” dall'interessato, non trovando applica-zione, attesa la natura amministrativa della comunicazione, la sanatoria perraggiungimento dello scopo dell'atto, prevista dagli artt. 156 e 157 cod. proc.civ. esclusivamente con riferimento agli atti processuali (cfr. Cass. 28.9.2015,n. 19162; cfr. altresì Cass. 3.7.2013, n. 16614, secondo cui la nullità della no-tificazione del decreto di espropriazione od asservimento - notificazione che hacarattere sostanziale nell'ambito del procedimento ablativo nonostante l'assog-gettamento alle regole di notificazione proprie delle citazioni - impedisce il de-corso del termine di decadenza previsto dall'art. 51 della legge 25.6.1865, n.2359, per l'opposizione alla stima, senza che possa assumere rilievo la circo-stanza che l'atto sia comunque venuto a conoscenza dell'interessato, non po-tendo trovare applicazione, data la natura non processuale della detta notifica-zione, il principio della sanatoria della nullità per il raggiungimento dello scopo;nella specie, la S.C. ha ritenuto l'inesistenza della notificazione avvenuta a manidel figlio della parte deceduta, essendo irrilevante la conoscenza di fatto di sog-getti non destinatari, ancorché eredi).12. E spiega inoltre - questa Corte - che i motivi di ricorso per cassazionedevono investire, sì, questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudi-zio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospetta-zione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito.Nondimeno soggiunge che siffatta preclusione non si estende alle questionirilevabili di ufficio oppure, nell'ambito delle questioni trattate, ai nuovi profili didiritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti, acondizione, beninteso, che non si prospetti la necessità di indagini e di accerta-Numero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/2026menti di fatto non effettuati dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. lav. 1.7.2024,Data pubblicazione 18/05/2026n. 18018; Cass. (ord.) 17.1.2018, n. 907, secondo cui i motivi del ricorso percassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano giàcomprese nel giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattatinella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; Cass.26.3.2012, n. 4787, secondo cui, nel giudizio di cassazione, che ha per oggettosolo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processoed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di di-ritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, ameno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questionitrattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi ele-menti di fatto dedotti; Cass. 25.10.2017, n. 25319, secondo cui, nel giudizio dicassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovitemi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effet-tuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio).13. Nel solco delle riferite elaborazioni ricostruttive si rileva, nella specie, chela Corte di Napoli ha dato espressamente atto che il decreto sindacale n. 13887del 9.4.1996 non era stato notificato a tutti i comproprietari (“il Comune di Ca-serta, con decreto sindacale n. 13887 del 9.4.96, notificato solo ad alcuni degliistanti, (…)”: così sentenza impugnata, pag. 4).Del resto, il controricorrente ha addotto, oltre che è “inammissibile (…)quanto sostenuto solo nella presente sede da parte ricorrente ovvero che il de-creto di asservimento era stato notificato ad uno dei comproprietari nella per-sona di [OSCURATO:PERSONA] di Sirignano”, altresì che “tale ultima circostanza non èmai stata messa in discussione” e che “la proposizione del ricorso da parte dellaNumero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/2026Data pubblicazione 18/05/2026Caravita di Sirignano per se stessa e in rappresentanza degli altri comproprietariha certamente sanato la mancata notifica del decreto definitivo di espropria-zione” (così controricorso, pag. 3).14. Ebbene, su tale scorta, non può che postularsi quanto segue.Per un verso, il verificarsi della decadenza ovvero il mancato verificarsi delladecadenza, in dipendenza del mancato rispetto ovvero del rispetto del termineprevisto ai fini della proposizione dell'opposizione alla stima nei confronti di ta-luni dei privati proprietari è certamente questione rilevabile d'ufficio (cfr. Cass.8.5.2008, n. 11480, secondo cui, in tema di espropriazioni per pubblica utilità,la decadenza dalla facoltà di opporsi alla stima dell'indennità per decorso deltermine di cui all'art. 19 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 865, è rilevabile d'ufficio, aisensi dell'art. 2969 cod. civ., solo nel caso di opposizione da parte degli espro-priati, atteso che la posizione dell'ente pubblico che deve pagare l'indennitàè indisponibile, non potendo lo stesso, soggetto alle norme sulla contabilità pub-blica, rinunciare alla decadenza dell'azione del soggetto privato, in considera-zione degli interessi pubblici che presiedono all'erogazione delle spese gra-vanti sui pubblici bilanci; al contrario, nel caso di opposizione da parte delloente espropriante, la decadenza dalla facoltà di opporsi alla stima dell'indennitànon è rilevabile d'ufficio, in quanto il diritto del privato espropriato all'indennitàè disponibile, e può quindi ritenersi che lo stesso abbia inteso rinunciare ad ec-cepire la decadenza dell'ente espropriante dalla proposizione dell'opposizioneall'indennità di espropriazione).Per altro verso, non richiede in questa sede, alla luce del rilievo operato dallaCorte distrettuale, alcun “accertamento di fatto” il riscontro dell'omessa notifi-cazione a taluni degli aventi diritto ovvero il riscontro della notificazione “allasola sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di Sirignano” del decreto di asservimento, benchéNumero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/2026questione non espressamente allegata dai ricorrenti, precipuamente ai fini dellaData pubblicazione 18/05/2026decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, innanzialla Corte d'appello di Napoli (d'altronde la Corte partenopea ha ribadito che “glisuperata dal fatto che la citazione sarebbe stata comunque tempestivamentenotificata al Comune di Caserta, litisconsorte necessario (…)”: così sentenza im-pugnata, pagg. 12 - 13).Per altro verso ancora, è dunque ineludibile, nella specie, il riferimento alleindicazioni di cui alle summenzionate pronunce di questa Corte n. 19162 del2015 e n. 16614 del 2013 (dapprima citate), dalle quali questo Collegio non hamotivo di discostarsi e alle quali la Corte partenopea non si è uniformata.15. In questi termini, tuttavia, inevitabile è pur il seguente duplice rilievo.Di certo non può condividersi l'assunto del controricorrente, secondo cui“come stabilito dall'art. 156, ultimo comma, c.p.c. la mancata notificazione diun atto è superata quando l'interessato viene comunque a conoscenza dell'attostesso” (così memoria “Consorzio”, pag. 2).E però in sede di rinvio occorrerà comunque, in rapporto ed allo scopo dellanotifica del decreto di asservimento, vagliare le implicazioni correlate alla circo-stanza per cui [OSCURATO:PERSONA] di Sirignano aveva veste di procuratrice generaledei figli “in forza di procura per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], reg.ta a Napoliil 22.11.1975” (così sentenza d'appello, pag. 4).16. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 4040 dei 26.6/11.10.2024 della Corte d'Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa Corted'appello in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 26710/2024Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 14635/2026Data pubblicazione 18/05/2026All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio ‒può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massimedesunte dalle pronunce di questa Corte n. 19162/2015 e n. 16614/2013 in pre-cedenza menzionate.17. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiperché, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti sianotenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione a norma del co. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassala sentenza n. 4040 dei 26.6/11.10.2024 della Corte d'appello di Napoli e rinviaalla stessa Corte d'appello in diversa composizione, anche ai fini della regola-mentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino