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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 29795/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ACERRAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 marzo 2022 il Giudice di pace di Acerra ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, accertata 1'8 giugno 2017.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione della legge processuale e la nullità della sentenza e del giudizio in quanto l'udienza in data 3 marzo 2022 si era tenuta senza la presenza del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto rinvio dell'udienza per impedimento professionale, senza che tale richiesta fosse stata esaminata dal giuidce.

Con il seocndo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione, che non aveva preso in considerazione i motivi dell'ingresso in Italia da parte dell'imputato.

Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione con requisitoria scritta ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti, consentito trattandosi dell'esame di eccezione processuale che comporta la verifica in fatto della sussistenza dei relativi presupposti, risulta che all'udienza in data 3 marzo 2002 il giudice ha proceduto nell'assenza dell'imputato provvedendo a nominare d'ufficio un sostituto al difensore di fiducia non comparso, ma non risulta alcuna menzione dell'istanza del difensore di rinvio dell'udienza per impedimento professionale.

La difesa ha allegato al ricorso copia della richiesta di rinvio con la prova dell'avvenuta presentazione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario competente.

Dunque, il giudice ha proceduto senza esaminare la richiesta di rinvio presentata dal difensore, con conseguente violazione processuale che riguarda l'assistenza dell'imputato nel dibattimento ed è sanzionata con la nullità degli atti processuali conseguenti.

Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Acerra, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.I motivi secondo e terzo riguardano questioni che rimangono assorbite.

P.Q.M.

Sei€NAA [OSCURATO:PERSONA] impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Acerra, in diversa persona fisica.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ACERRAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 marzo 2022 il Giudice di pace di Acerra ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], imputato della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, accertata 1'8 giugno 2017. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione della legge processuale e la nullità della sentenza e del giudizio in quanto l'udienza in data 3 marzo 2022 si era tenuta senza la presenza del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto rinvio dell'udienza per impedimento professionale, senza che tale richiesta fosse stata esaminata dal giuidce. Con il seocndo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione, che non aveva preso in considerazione i motivi dell'ingresso in Italia da parte dell'imputato. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione con requisitoria scritta ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, consentito trattandosi dell'esame di eccezione processuale che comporta la verifica in fatto della sussistenza dei relativi presupposti, risulta che all'udienza in data 3 marzo 2002 il giudice ha proceduto nell'assenza dell'imputato provvedendo a nominare d'ufficio un sostituto al difensore di fiducia non comparso, ma non risulta alcuna menzione dell'istanza del difensore di rinvio dell'udienza per impedimento professionale. La difesa ha allegato al ricorso copia della richiesta di rinvio con la prova dell'avvenuta presentazione tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario competente. Dunque, il giudice ha proceduto senza esaminare la richiesta di rinvio presentata dal difensore, con conseguente violazione processuale che riguarda l'assistenza dell'imputato nel dibattimento ed è sanzionata con la nullità degli atti processuali conseguenti. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Acerra, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.I motivi secondo e terzo riguardano questioni che rimangono assorbite. P.Q.M. Sei€NAA [OSCURATO:PERSONA] impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Acerra, in diversa persona fisica. Così d
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