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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 33534/2026

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ette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodei ricorsiRITENUTO IN FATTO1.

XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con distinti atti, hannoproposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Roma indata 05/06/2026 che, in accoglimento dell’appello del P.M., ha applicato loro lamisura del collocamento di comunità perché gravemente indiziati del delitto dirapina aggravata, deducendo:1.1.

XXXXXXXXXXXXXXX:violazione di legge e vizio di motivazione perinsussistenza della nullità dell’ordinanza del GIP che aveva revocato la misura,posto che il P.M., contrariamente a quanto asserito nell’ordinanza impugnata, erastato avvisato dell’interrogatorio, ed era rimasto per sua scelta assente,conconseguente impossibilità di espimersi sulla richiesta di revoca;1.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina, postoche le persone offese avevano reso una descrizione della fattezze fisiche deirapinatori, non corrispondenti a quelle del ricorrente per altezza ed età.2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il primo motivo censura la declaratoria dinullità dell’ordinanza di revoca con argomentazioni sostanzialmentesovrapponibili a quelle proposte dal coindagato.2.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt.273, 292, 125 comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazioneper la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondata sulriconoscimento fotografico effettuato dalle persone offese, le quali, invero,avevano reso dichiarazioni circa le caratteristiche fisiche dei rapinatori, noncollimanti con quelle degli indagati (per età e per altezza).2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.273 e 192 cod. proc. pen., lamentando una valutazione,da parte del Tribunale,senza considerare il complessivo tenore degli indizi e dunque l’erroneadescrizione degli autori del fatto.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.1.

La prima censura, comune ad entrambi i ricorrenti, è manifestamenteinfondata.Da tempo questa Corte ha affermato il principio che va qui ribadito secondocui “In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive, l'omessarichiesta, da parte del giudice, del parere obbligatorio del pubblico ministerocomporta la nullità prevista dall'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per violazionedella disciplina concernente la partecipazione del p.m. al procedimento. (Inmotivazione, la Corte ha chiarito che la richiesta di parere non può ritenersisostituita dall'avviso al p.m. della data dell'interrogatorio, atteso che tale avvisoassolve alla funzione di assicurare la partecipazione - non obbligatoria - del p.m.all'udienza, mentre l'eventuale richiesta di parere è un atto che si ponecronologicamente in epoca successiva all'interrogatorio e che riguarda lapartecipazione obbligatoria del p.m. al procedimento) (Sez. 4, n. 28192 del23/06/2021, Rv. 282342 - 01; Sez. 1, n. 4168 del 14/10/1993, Rv. 195574-01).Nel caso in esame il Tribunale della cautela ha correttamente deciso applicandotale principio rilevando, appunto, che il GIP, assente il P.M. in sede diinterrogatorio, aveva omesso di chiedere di chiedere il parere obbligatorio.2.

Parimenti infondate sono le doglianze difensive comuni ad entrambi iricorrenti ( motivo 2 di XXXXXXXXX e motivi 2 e 3 di XXXXXXXX ) circa lapresunta inattendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalle personeoffese a fronte di una descrizione delle caratteristiche fisiche degli aggressori cheper età e altezza non corrispondevano a quelle degli indagati.Le censure riguardano, all’evidenza, il fatto di cui i ricorrenti propongonoun’alternativa lettura, in assenza di reali travisamenti, posto che l’ordinanzaimpugnata ha ben spiegato le ragioni della decisiva pregnanza attribuita alriconoscimento fotografico del volto dei due indagati, effettuato da tutte e tre levittime a brevissima distanza dal fatto, a nulla rilevando le modeste divergenzein ordine alle fattezze fisiche (l’età o l’altezza degli autori del reato), riconducibilia fattori del tutto contingenti (cfr. pag. 6 dell’ordinanza).D’altra parte va precisato che descrizione fisiognomica è cosa diversadall'identificazione, posto che la prima implica una capacità di definire dei trattisomatici, la cui incertezza può non corrispondere affatto all'incapacità diriconoscerli, una volta che colui che deve compiere la ricognizione si trovi difronte all'effige del soggetto da riconoscere. (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020,dep. 2021, Rv. 280598 – 02 in motivazione)3.

Conclusivamente deve osservarsi che il Tribunale ha correttamenteapprezzato le emergenze acquisite, rassegnando una motivazione giuridicamentecorretta e priva di aporìe e illogicità manifeste.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cuiall’art. 28 reg. esec, cod. proc. pen.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodei ricorsiRITENUTO IN FATTO1. XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con distinti atti, hannoproposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Roma indata 05/06/2026 che, in accoglimento dell’appello del P.M., ha applicato loro lamisura del collocamento di comunità perché gravemente indiziati del delitto dirapina aggravata, deducendo:1.1. XXXXXXXXXXXXXXX:violazione di legge e vizio di motivazione perinsussistenza della nullità dell’ordinanza del GIP che aveva revocato la misura,posto che il P.M., contrariamente a quanto asserito nell’ordinanza impugnata, erastato avvisato dell’interrogatorio, ed era rimasto per sua scelta assente,conconseguente impossibilità di espimersi sulla richiesta di revoca;1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di rapina, postoche le persone offese avevano reso una descrizione della fattezze fisiche deirapinatori, non corrispondenti a quelle del ricorrente per altezza ed età.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il primo motivo censura la declaratoria dinullità dell’ordinanza di revoca con argomentazioni sostanzialmentesovrapponibili a quelle proposte dal coindagato.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt.273, 292, 125 comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazioneper la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondata sulriconoscimento fotografico effettuato dalle persone offese, le quali, invero,avevano reso dichiarazioni circa le caratteristiche fisiche dei rapinatori, noncollimanti con quelle degli indagati (per età e per altezza).2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.273 e 192 cod. proc. pen., lamentando una valutazione,da parte del Tribunale,senza considerare il complessivo tenore degli indizi e dunque l’erroneadescrizione degli autori del fatto.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili.1. La prima censura, comune ad entrambi i ricorrenti, è manifestamenteinfondata.Da tempo questa Corte ha affermato il principio che va qui ribadito secondocui “In tema di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive, l'omessarichiesta, da parte del giudice, del parere obbligatorio del pubblico ministerocomporta la nullità prevista dall'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., per violazionedella disciplina concernente la partecipazione del p.m. al procedimento. (Inmotivazione, la Corte ha chiarito che la richiesta di parere non può ritenersisostituita dall'avviso al p.m. della data dell'interrogatorio, atteso che tale avvisoassolve alla funzione di assicurare la partecipazione - non obbligatoria - del p.m.all'udienza, mentre l'eventuale richiesta di parere è un atto che si ponecronologicamente in epoca successiva all'interrogatorio e che riguarda lapartecipazione obbligatoria del p.m. al procedimento) (Sez. 4, n. 28192 del23/06/2021, Rv. 282342 - 01; Sez. 1, n. 4168 del 14/10/1993, Rv. 195574-01).Nel caso in esame il Tribunale della cautela ha correttamente deciso applicandotale principio rilevando, appunto, che il GIP, assente il P.M. in sede diinterrogatorio, aveva omesso di chiedere di chiedere il parere obbligatorio.2. Parimenti infondate sono le doglianze difensive comuni ad entrambi iricorrenti ( motivo 2 di XXXXXXXXX e motivi 2 e 3 di XXXXXXXX ) circa lapresunta inattendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalle personeoffese a fronte di una descrizione delle caratteristiche fisiche degli aggressori cheper età e altezza non corrispondevano a quelle degli indagati.Le censure riguardano, all’evidenza, il fatto di cui i ricorrenti propongonoun’alternativa lettura, in assenza di reali travisamenti, posto che l’ordinanzaimpugnata ha ben spiegato le ragioni della decisiva pregnanza attribuita alriconoscimento fotografico del volto dei due indagati, effettuato da tutte e tre levittime a brevissima distanza dal fatto, a nulla rilevando le modeste divergenzein ordine alle fattezze fisiche (l’età o l’altezza degli autori del reato), riconducibilia fattori del tutto contingenti (cfr. pag. 6 dell’ordinanza).D’altra parte va precisato che descrizione fisiognomica è cosa diversadall'identificazione, posto che la prima implica una capacità di definire dei trattisomatici, la cui incertezza può non corrispondere affatto all'incapacità diriconoscerli, una volta che colui che deve compiere la ricognizione si trovi difronte all'effige del soggetto da riconoscere. (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020,dep. 2021, Rv. 280598 – 02 in motivazione)3. Conclusivamente deve osservarsi che il Tribunale ha correttamenteapprezzato le emergenze acquisite, rassegnando una motivazione giuridicamentecorretta e priva di aporìe e illogicità manifeste. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cuiall’art. 28 reg. esec, cod. proc. pen.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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