CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rissa aggravata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il secondo motivo di ricorso, laddove censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata nel minimo edittale (mesi tre di reclusione), il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie; - che lo stesso motivo, nella parte in si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata sul tema dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (essendosi dato atto di come i fatti ascritti alla ricorrente fossero proseguiti per un lungo lasso di tempo e nonostante l'intervento dei Carabinieri e di come, nella realizzazione di essi, l'impugnante avesse avuto un ruolo molto attivo, cfr. pag. 1, penultimo capoverso della parte motiva della sentenza impugnata), tutti i rilievi al riguardo formulati sono non consentiti in questa sede; - che il primo motivo di ricorso (in punto di difetto di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio nel suo complesso considerato) è generico, perché affidato a rilievi astratti, privi di effettivo, autentico, confronto critico con il tenore delle argomentazioni spiegate a sostegno della decisione impugnata; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]